giovedì 4 agosto 2022 | ![]() |
Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas
Eliminazione del limite “de minimis” – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)
In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stata nuovamente modificata la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Nello specifico, viene prevista l’abrogazione dell’art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022, il quale dispone che “gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis”.
I suddetti crediti d’imposta in esame non dovranno quindi sottostare al limite di 200.000,00 euro previsto per il triennio ai fini del rispetto del regime “de minimis”.
Nessuna modifica invece alla disposizione di cui all’art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 che prevede, in relazione ai crediti d’imposta per le imprese non energivore non gasivore, la possibilità di richiedere, in presenza di determinate condizioni, una comunicazione al venditore nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
Al riguardo, si segnala che l’ARERA, con delibera 29.7.2022 n. 373, ha definito il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
[ PA ]
art. 2 DL 17.5.2022 n. 50
Delibera ARERA 29.7.2022 n. 373
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Tax credit energia e gas senza più limite “de minimis”” – Alberti P.
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Attività finanziarie | Antiriciclaggio | Professionisti | Obbligo di segnalazione
Omissione – Violazione commessa ante DLgs. 90/2017 – Disciplina applicabile (Cass. 3.8.2022 n. 24017)
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 3.8.2022 n. 24017, ha stabilito che, ai fini della individuazione della sanzione applicabile per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) anteriormente alle modifiche apportate dal DLgs. 90/2017, occorre un giudizio comparativo tra la disciplina sanzionatoria del 2007, vigente all’epoca dei fatti, e quella del 2017, affinché venga applicata quella più favorevole. Giudizio che deve fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico (cfr. Corte Cost. n. 68/2017) e, pertanto, anche alla luce dei “Criteri per l’applicazione delle sanzioni” di cui all’art. 67 del DLgs. 231/2007 (come inserito dal DLgs. 90/2017).
In particolare, per l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole occorre che il giudice di merito proceda ad un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito per stabilire se, per la violazione commessa anteriormente alle novità introdotte dal DLgs. 90/2017, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca dell’illecito o quella irrogabile secondo la disciplina introdotta dal DLgs. 90/2017.
[ MM ]
art. 35 DLgs. 21.11.2007 n. 231
art. 58 DLgs. 21.11.2007 n. 231
art. 69 DLgs. 21.11.2007 n. 231
Cass. 3.8.2022 n. 24017
Cass. 9.8.2018 n. 20697
Corte Cost. 7.4.2017 n. 68
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Favor rei per le “vecchie” omissioni di SOS” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2022 – ”Per il commercialista obbligo di SOS, ma non di denuncia di reato” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2019 – ”Sanzioni antiriciclaggio anche se prescritte” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 – ”Dalla UIF schemi di comportamenti anomali nei mercati “over the counter”” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2013 – ”Il Notariato estende l’obbligo di SOS” – Meoli
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Bilancio | Bilancio d’esercizio | Nota integrativa
Provvidenze pubbliche – Obbligo di pubblicazione nella Nota integrativa o sul sito Internet – Modalità e termini per l’adempimento – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)
Il Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) modifica gli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche previsti dall’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, stabilendo che “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari … per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.
La norma sembra, quindi, prevedere, per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali, l’alternatività tra l’adempimento sul sito Internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno di ogni anno e l’adempimento nella Nota integrativa, in tal modo concedendo un’importante semplificazione.
Ragioni di ordine logico inducono:
– a riferire la semplificazione anche alle micro imprese, ove l’informativa sia inserita in calce allo Stato patrimoniale;
– a provvedere all’adempimento nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni;
– ad applicare le novità, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, alle erogazioni percepite nel 2022.
[ SL ]
art. 3 DL 21.6.2022 n. 73
art. 1 L. 4.8.2017 n. 124
Scheda n. 1251.05 in Agg. 3/2022 – Latorraca
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Per le erogazioni pubbliche via libera alla pubblicazione in Nota integrativa” – Latorraca S.
Il Quotidiano del Commercialista del 15.6.2022 – ”Trasparenza delle erogazioni pubbliche con incertezze per bilanci abbreviati e micro” – Latorraca S.
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Diritto penale | Responsabilità parapenale delle persone giuridiche
Patteggiamento – Condanna alle spese processuale – Autonomia del procedimento nei confronti dell’ente (Cass. pen. 3.8.2022 n. 30610)
La Corte di Cassazione – sentenza 3.8.2022 n. 30610 – ribadisce il principio di autonomia tra il procedimento nei confronti della persona fisica e quello nei confronti della persona giuridica, con particolare riguardo al caso di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p. e di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell’ente (art. 63 DLgs. 231/2001).
I giudici di legittimità precisano che la scelta di tale procedimento da parte della persona giuridica non può comportare la condanna dell’ente stesso alle spese processuali, in applicazione di quanto previsto dall’art. 445 co. 1 c.p.p.
[ MA ]
art. 63 DLgs. 8.6.2001 n. 231
Cass. pen. 3.8.2022 n. 30610
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Niente condanna alle spese per l’ente che “patteggia”” – Artusi M. F.
Il Sole – 24 Ore del 4.8.2022, p. 22 – ”La società patteggia senza spese di giudizio” – Maciocchi P.
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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali
Residenza fiscale delle persone fisiche – Legami familiari non formalizzati – Effetti
Nella valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche occorre tenere conto, ai fini dell’individuazione del centro degli affari e degli interessi, dei legami personali duraturi, pur se non formalizzati in matrimonio.
Quindi, convivenze di fatto eterosessuali od omosessuali, se adeguatamente provate, possono radicare la presenza della persona in uno Stato piuttosto che in un altro, al pari dei legami “tipici” quali il matrimonio. Allo stesso modo, rilevano (in negativo) situazioni di separazioni di fatto a fronte di un matrimonio formalmente ancora in essere.
Mancano, tuttavia, sul punto orientamenti della prassi nazionale.
[ GO ]
art. 2 DPR 22.12.1986 n. 917
art. 4 Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni 21.11.2017
Cass. 20.12.2018 n. 32992
Cass. 7.11.2001 n. 13803
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Residenza fiscale con dubbi per convivenze e separazioni di fatto” – Odetto G.
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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Enti del terzo settore
Codice del Terzo settore – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)
In merito alla fiscalità degli Enti del Terzo Settore (ETS), il DL semplificazioni convertito interviene sull’art. 79 del DLgs. 117/2017 sui criteri applicativi che inquadrano le attività svolte nell’alveo della commercialità/non commercialità.
Rientrano in questo ultimo ambito le attività di interesse generale svolte in sostanziale pareggio, dove i ricavi non superano i costi effettivi, intesi come “costi pieni”. Con la nuova norma, si specifica che si tratta dei costi diretti, imputabili alle attività di interesse generale e dei costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.
Viene previsto anche che restano non commerciali le attività svolte con un avanzo di gestione del 6% per non più di tre periodi di imposta consecutivi.
Quest’ultima indicazione amplia i precedenti parametri del 5% e dei due periodi. In caso di mutamento della qualifica dell’ente da commerciale a non commerciale e viceversa, gli effetti fiscali e contabili scatteranno solo dal periodo d’imposta successivo e non nello stesso periodo in cui avviene il mutamento.
Tale norma di favore vale solo per i due periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore delle nuove norme fiscali.
Le modifiche operate dal DL Semplificazioni riguardano anche l’imposta di registro che potrà essere applicata da tutti gli ETS in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.
[ SS ]
art. 79 DLgs. 3.7.2017 n. 117
Il Sole – 24 Ore del 4.8.2022 – ”Ets, registro in misura fissa per i contratti con la Pa” – Garone M. – Pettinacci J. – Sepio G.
Il Sole – 24 Ore del 4.8.2022, p. 24 – ”Modifiche statutarie con quorum alleggerito fino al 31 dicembre” – Garone M – Pettinacci J. – Sepio G.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Operazioni esenti
Servizi di trasporto di persone con finalità turistico-ricreative – Esenzione IVA e aliquote ridotte – Applicabilità – Novità del DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”) convertito
L’art. 36-bis del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022) prevede una norma di interpretazione autentica secondo cui le agevolazioni IVA (esenzione o aliquota ridotta), stabilite per i servizi di trasporto di persone dal DPR 633/72, si applicano anche quando gli stessi sono resi per finalità turistico-ricreative. Non rileva la tipologia di soggetto che effettua la prestazione.
Occorre considerare, tuttavia, che:
– i predetti servizi devono avere ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendere la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ex art. 12 del DPR 633/72;
– le mere prestazioni di noleggio dei mezzi di trasporto sono espressamente escluse dall’interpretazione in esame.
In sostanza, la norma conferma l’interpretazione già adottata sia dalla prassi amministrativa (es. ris. Agenzia delle Entrate 2.2.2021 n. 8) che dalla giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 14.1.2020 n. 419).
[ MG ]
art. 36 bis DL 17.5.2022 n. 50
DPR 26.10.1972 n. 633
art. 10 DPR 26.10.1972 n. 633
DPR 26.10.1972 n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate 2.2.2021 n. 8
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Agevolazioni IVA anche per i trasporti turistici e ricreativi” – Cosentino C. – Gazzera M.
Il Quotidiano del Commercialista del 3.2.2021 – ”IVA agevolata solo per i servizi di mero trasporto di passeggeri per vie d’acqua” – Coaloa F. T. – Bonaria A.
Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2020 – ”Non c’è esenzione IVA se il trasporto è nell’ambito di attività turistica” – Bernardi S. – Greco E.
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Fiscale | Imposte sostitutive | Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (art. 110 del DL 104/2020) – Omessa compilazione del modello REDDITI – Dichiarazione integrativa (circ. Assonime 24.6.2022 n. 20)
Secondo la circ. Assonime 24.6.2022 n. 20, l’omessa compilazione della sezione del quadro RQ dove sono indicati i maggiori valori dei beni rivalutati e la corrispondente imposta sostitutiva del 3% non porterebbe alla inefficacia della rivalutazione (come invece asserito dall’Agenzia delle Entrate), ma sarebbe regolarizzabile con la remissione in bonis, ove l’impresa abbia correttamente evidenziato i maggiori valori nell’attivo di bilancio.
Ad avviso di Assonime, la dichiarazione correttiva dovrebbe essere presentata con la modulistica REDDITI 2021, nell’impossibilità tecnica di perfezionarla della prima dichiarazione utile (REDDITI 2022), come a rigore avviene per la remissione in bonis, in quanto in quest’ultima non è presente la sezione del quadro RQ dove è indicata la rivalutazione con imposta del 3%.
[ GO ]
art. 110 DL 14.8.2020 n. 104
Circolare Agenzia Entrate 1.3.2022 n. 6
Il Sole – 24 Ore del 4.8.2022, p. 21 – ”Rivalutazione marchi, opzione recuperabile con l’integrativa” – Germani A.
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Funzioni giudiziarie | Procedure concorsuali ante DLgs. 14/2019 | Fallimento
Dichiarazione di fallimento – Società in liquidazione – Accertamento dello stato di insolvenza – Onere della prova
Nell’ipotesi di società in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza di cui all’art. 5 del RD 267/42 deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In tali casi, non proponendosi l’impresa di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è richiesto che essa disponga di liquidità necessarie per soddisfare le obbligazioni contratte.
Spetta al creditore istante o al pubblico ministero fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, mentre il debitore ha l’onere di provare i fatti che impediscono il fallimento.
Lo sbilancio tra attivo e passivo, quale presupposto indispensabile dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, è un fatto costitutivo per il quale l’onere della prova grava necessariamente sul creditore istante (da ultimo, Cass. 5.5.2022 n. 14183).
[ AN ]
art. 2 DLgs. 12.1.2019 n. 14
art. 5 RD 16.3.1942 n. 267
Cass. 5.5.2022 n. 14183
Cass. 10.12.2020 n. 28193
App. Catania 28.7.2020 n. 1381
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Con società in liquidazione, il creditore deve provare lo squilibrio patrimoniale” – Nicotra A.
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Lavoro | Lavoro subordinato | Diritti e doveri del lavoratore
Obblighi di informazione per i datori di lavoro – Direttiva 2019/1152/Ue – Novità del DLgs. 104/2022
Il DLgs. 104/2022 modifica gli obblighi informativi gravanti su datori di lavoro e committenti nei confronti dei lavoratori e adegua di conseguenza l’impianto sanzionatorio.
L’art. 1 co. 1, lett. da a) ad s) del DLgs. 152/97, come modificato dall’art. 4 del DLgs. 104/2022, prevede un elenco di informazioni da fornire obbligatoriamente al lavoratore.
L’obbligo è assolto con la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto di lavoro o della copia della comunicazione UniLav. La novità riguarda il fatto che il datore di lavoro potrà integrare alcuni dati eventualmente mancanti secondo tempistiche differenti (alcuni entro 7 giorni dall’inizio della prestazione e altri entro un mese). In caso di violazione, si prevede una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.500,00 euro per ogni lavoratore interessato (art. 19 co. 2 del DLgs. 276/2003).
L’art. 13 del DLgs. 104/2022 prevede l’applicazione dell’ammenda da 250,00 a 1.500,00 euro ex art. 41 co. 2 del DLgs. 198/2006 in caso di atti ritorsivi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti che abbiano presentato reclami o promosso un procedimento, anche non giudiziario, a garanzia dei diritti tutelati dal DLgs. 104/2022.
[ ET ]
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Sanzioni per il datore di lavoro che non informa in tempo il lavoratore” – Pagano M.
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Lavoro | Previdenza | Assegno per il nucleo familiare
Assegno per il nucleo familiare – Lavoratori stranieri – Permesso di soggiorno CE di lungo periodo – Istruzioni (circ. INPS 2.8.2022 n. 95)
Con la circ. 2.8.2022 n. 95, l’INPS è intervenuto in materia di assegno per il nucleo familiare fornendo alcune istruzioni operative alla luce di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2022, con cui ha stabilito di fatto che la prestazione spetta alle condizioni previste nell’art. 2 del DL 69/88 anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
In particolare, per quanto riguarda la presentazione della documentazione richiesta, si evidenzia che l’art. 3 co. 2 e 3 del DPR 445/2000 prevede che il cittadino extracomunitario possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Tuttavia, laddove non risulti possibile il rilascio di tali autocertificazioni in relazione ai familiari residenti all’estero, il lavoratore dovrà produrre certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”.
[ LM ]
art. 2 DL 13.3.1988 n. 69
Circolare INPS 2.8.2022 n. 95
Corte Cost. 11.3.2022 n. 67
Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2022 – ”Autocertificazioni limitate per ANF di lavoratori stranieri con familiari all’estero” – Mamone L.
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