venerdì 15 luglio 2022 |
Agevolazioni
Enti non commerciali – Fondo straordinario per il settore socio-sanitario – Presentazione delle istanze – Termine del 18.7.2022 (decreto direttoriale Min. Lavoro 12.7.2022 n. 134)
In attuazione dell’art. 1-quater del DL 73/2021 e del DM 10.1.2022, il Ministero del Lavoro, con il decreto direttoriale 12.7.2022 n. 134, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo a valere sulla quota di 20 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore riservata a enti non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti e ONLUS che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili. Possono beneficiare dei ristori i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
– essere titolari di partita IVA e fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
– avere svolto prestazione dei predetti servizi nel periodo ricompreso tra il 31.1.2020 e il 31.12.2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid-19;
– essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
Le istanze di contributo potranno essere presentate a partire dalle 10:00 di lunedì 18.7.2022 e fino alle 18:00 di mercoledì 24.8.2022, esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica ” Ristori ETS 20 MILIONI”, disponibile sul Portale Servizi Lavoro.
[ PR ]
art. 1 quater DL 25.5.2021 n. 73
Il Sole – 24 Ore del 15.7.2022, p. 38 – ”Da lunedì domande di ristoro ad attività socio sanitarie e assistenziali” – Ioannone I. – Sepio G.
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Agevolazioni | Agevolazioni fiscali
Erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore per la riqualificazione di immobili pubblici inutilizzati (c.d. “social bonus”) – Disposizioni attuative (DM 23.2.2022)
Con il DM 23.2.2022, pubblicato sulla G.U. 14.7.2022 n. 163, sono state definite le disposizioni attuative per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta di cui all’art. 81 del DLgs. 117/2017, c.d. “social bonus”, per favorire le erogazioni liberali nei confronti di enti del Terzo settore per il recupero di immobili pubblici e di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il decreto individua, tra l’altro, le modalità per l’attribuzione, la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione.
[ PA ]
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”In Gazzetta Ufficiale il decreto sul social bonus” – Redazione
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Attività finanziarie | Antiriciclaggio
Autoriciclaggio – Condotte apparentemente autonome poste in essere a distanza di tempo – Irrilevanza di una preventiva pianificazione (Cass. pen. 14.7.2022 n. 27379)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 14.7.2022 n. 27379, ha precisato che la fattispecie di autoriciclaggio è configurabile anche a fronte di plurime condotte, apparentemente autonome e poste in essere a distanza di tempo tra loro, che si concludono con l’attribuzione del profitto del reato presupposto ad una società, perché, mutandone la titolarità giuridica, se ne complica comunque l’apprensione.
Non occorre, infatti, che l’agente deliberi in anticipo i singoli atti elusivi funzionali alla finalità di occultamento, perché essi ben possono essere individuati concretamente in base allo sviluppo degli eventi, nella prospettiva di rendere definitiva e/o di consolidare l’acquisizione del provento del delitto (così Cass. n. 29611/2016).
In tema di autoriciclaggio, inoltre, è configurabile una condotta dissimulatoria quando, successivamente alla consumazione del reato presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica o società (di persone o capitali), poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca e l’individuazione del successivo trasferimento (cfr. Cass. n. 35260/2021).
[ MM ]
art. 648 ter1 RD 19.10.1930 n. 1398
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Autoriciclaggio anche con plurime condotte prive di un programma preventivo” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Alto rischio di autoriciclaggio con le monete virtuali” – Artusi M. F.
Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Non c’è intestazione fittizia in caso di autoriciclaggio” – Artusi M. F.
Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2021 – ”Riciclaggio e autoriciclaggio anche per operazioni bancarie tracciabili” – Artusi M. F.
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Bilancio | Bilancio d’esercizio | Dichiarazione non finanziaria
Sostenibilità nelle PMI – Documento IFAC tradotto e pubblicato dal CNDCEC
Nel documento, a cura dell’International Federation of Accountants (IFAC), “Informazioni sulla sostenibilità per le piccole imprese, le opportunità per i professionisti”, tradotto e messo a disposizione dal CNDCEC, si evidenzia come per alcune PMI il valore aggiunto delle informazioni sulla sostenibilità sia da ricercare nel loro utilizzo nell’ambito dei processi decisionali interni e nella comunicazione ai soggetti esterni.
Si sottolinea, inoltre, che i professionisti di fiducia delle PMI sono nella posizione migliore (conoscendo l’impresa e il settore in cui essa opera) per fornire indicazioni e raccomandazioni alla direzione aziendale su aspetti che riguardano la sostenibilità, con particolare riferimento, ad esempio, alla raccolta di dati attendibili per fornire informazioni accurate, tempestive, pertinenti e comparabili sulla sostenibilità e alla definizione di sistemi di reporting e di gestione interna del rischio.
[ SD ]
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Informazioni sulla sostenibilità cruciali per PMI e loro professionisti” – De Rosa S.
Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2022 – ”Accordo tra FRS e GRI per un approccio integrato all’informativa di sostenibilità” – Malfatti L. – Ossola G.
Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2022 – ”Primi exposure drafts dell’ISSB sull’informativa di sostenibilità delle imprese” – Chiappero G. – Malfatti L.
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Diritto penale | Penale tributario | Nuovo sistema penale tributario (DLgs. 74/2000) | Omesso versamento di ritenute certificate
Omesso versamento delle ritenute dovute – Illegittimità costituzionale (Corte Cost. 14.7.2022 n. 175)
La Corte costituzionale, con la sentenza 14.7.2022 n. 175, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 co. 1 del DLgs. 158/2015 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8 della L. 23/2014) nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 che sanziona penalmente l’omesso versamento delle ritenute.
Viene contestualmente dichiarata incostituzionale tale ultima disposizione nella versione oggi vigente e viene ripristinato il regime in vigore prima del DLgs. 158/2015. Pertanto, da una parte l’integrazione dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.
[ MA ]
art. 10 bis DLgs. 10.3.2000 n. 74
Scheda n. 579.20 in Agg. 11/2015 – Artusi – Meoli
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Incostituzionale la sanzione penale per le omesse ritenute “dovute”” – Artusi M. F.
Il Sole – 24 Ore del 15.7.2022, p. 35 – ”Omesso versamento ritenute, certificazione del sostituto decisiva” – Amborsi L. – Iorio A.
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Fiscale | Imposte dirette | Redditi di capitale | Dividendi | Modalità di determinazione | Recesso, liquidazione e fattispecie assimilate
Partecipazione caduta in successione – Clausola di gradimento – Liquidazione della quota – Imponibilità in capo agli eredi
Secondo la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 69, la liquidazione della quota in capo all’erede del socio di srl configurerebbe un’ipotesi di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c. con la conseguente applicazione dell’art. 47 co. 7 del TUIR ai fini impositivi. In quanto corrisposte a persone fisiche, le stesse somme andrebbero assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ex art. 27 co. 1 del DPR 600/73.
Ad avviso degli Autori, invece, muovendo dal presupposto che gli eredi del de cuius possiedono un diritto di credito in relazione alla quota caduta in successione e non una partecipazione al capitale della società, il corrispettivo derivante dall’incasso del medesimo non dovrebbe essere assoggettato a tassazione, in quanto non si tratterebbe di un reddito di capitale.
[ SS ]
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto con tassazione dubbia” – Ceccarelli G. – Stradi A.
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Fiscale | Imposte dirette | Redditi di lavoro dipendente | Determinazione del reddito | Esclusioni
Buoni benzina – Non imponibilità fino a 200 euro per il 2022 – Novità del DL 21/2012 (c.d. DL “Ucraina”) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27)
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 14.7.2022 n. 27, ha fornito chiarimenti in relazione al c.d. “bonus carburante ai dipendenti” di cui all’art. 2 del DL 21/2022.
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
– tali buoni possono sostituire i premi di risultato, in esecuzione di contratti;
– rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici;
– in merito al rapporto con il limite di 258,23 euro, se, ad esempio, il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri benefit è pari a 200,00 euro, l’intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR;
– il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR.
[ PA ]
Circolare Agenzia Entrate 14.7.2022 n. 27
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Solo l’eccedenza di 200 euro dei buoni benzina concorre ai fringe benefit” – Alberti P.
Il Sole – 24 Ore del 15.7.2022, p. 35 – ”Può sostituire il premio di risultato ed essere usato per ricaricare veicoli elettrici” – Prioschi M. – Sirocchi S.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti
Obbligo di regolarizzazione del cessionario – Violazione collegata al tributo – Procedimento di contestazione (Cass. 24.11.2021 n. 36488)
La sanzione, prevista dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, sull’omessa regolarizzazione del cessionario per violazioni commesse dal cedente non può ritenersi espressione di violazione collegata al tributo, considerato che il cessionario non è debitore di imposta.
Per questa ragione, precisa la Cass. 24.11.2021 n. 36488, è legittimo l’atto di contestazione separata di cui all’art. 16 del DLgs. 472/97.
E’ difficile, a contrario, censurare l’irrogazione della sanzione unitamente all’accertamento, essendo questo un procedimento nel complesso più garantista.
[ CA ]
art. 6 DLgs. 18.12.1997 n. 471
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”L’omessa regolarizzazione del cessionario è violazione non collegata al tributo” – Cissello A.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 379)
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 13.7.2022 n. 26, ha fornito indicazioni in merito alla presentazione dell’esterometro, nella versione applicabile alle operazioni effettuate dall’1.7.2022.
Tra i chiarimenti forniti, si evidenzia:
– la necessità di trasmettere i dati al SdI, per le operazioni attive, entro il termine di emissione della fattura (a prescindere dal fatto che sia stata emessa fattura anticipata in formato cartaceo);
– la precisazione che il tardivo o mancato invio dei dati nei termini richiesti dall’esterometro per le operazioni passive configura una violazione inerente l’obbligo comunicativo, senza che ciò abbia effetti né sull’obbligo di applicazione e versamento dell’imposta, né sul diritto alla detrazione del tributo, se l’autofattura o l’integrazione delle fatture sono avvenuti correttamente;
– il rischio di duplicazione dei dati qualora siano trasmessi nuovamente i dati delle esportazioni o importazioni, documentate con bolletta doganale.
Inoltre, con la risposta a interpello 14.7.2022 n. 379, è stato precisato che, per le amministrazioni pubbliche, la comunicazione in esame non è dovuta per le operazioni effettuate nella sfera istituzionale dell’ente.
[ EG ]
Risposta interpello Agenzia Entrate 14.7.2022 n. 379
Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 26
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Esterometro acquisti entro il 15 del mese successivo” – Greco E. – La Grutta S.
Il Sole – 24 Ore del 15.7.2022, p. 38 – ”Esterometro, è sufficiente l’uso della bolletta doganale” – Mastromatteo A. – Santacroce B.
Italia Oggi del 15.7.2022, p. 30 – ”L’esterometro resta sul generico” – Ricca F.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Fatturazione | Fatturazione elettronica
Commercio al minuto – Fattura emessa su base volontaria – Identificazione del cessionario o committente – Obbligo di indicare il codice fiscale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 378)
Con risposta interpello 14.7.2022 n. 378, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto passivo che intenda sostituire la certificazione dei corrispettivi mediante “scontrino elettronico” con l’emissione volontaria di fattura elettronica via SdI può farlo, ma deve indicare nel documento il codice fiscale del cessionario o committente acquisito nel rispetto della normativa vigente.
Nel caso specifico l’istante, per ovviare ad alcune difficoltà tecniche, ipotizzava di certificare le operazioni al dettaglio emettendo e-fattura in luogo dello “scontrino elettronico”.
Tuttavia, poiché in mancanza di apposita richiesta di fatturazione da parte del cliente, per ragioni connesse alla privacy, l’acquisizione del relativo codice fiscale non risultava agevole, l’istante ipotizzava di emettere la e-fattura anche senza tale dato, indicando al suo posto il codice “0000000”.
L’Agenzia ha escluso però tale possibilità, ribadendo che nelle e-fatture via SdI l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA del cliente è obbligatoria, in quanto tutt’ora richiesta dalle regole tecniche in materia di fatturazione elettronica.
Tali dati, infatti, sono funzionali, tra l’altro, a individuare correttamente l’acquirente e a rendergli disponibile la fattura tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e la loro mancata indicazione comporta lo scarto della fattura con codice errore “00417”, anche quando il documento è emesso su base volontaria.
[ CO ]
art. 21 bis DPR 26.10.1972 n. 633
Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757
Risposta interpello Agenzia Entrate 14.7.2022 n. 378
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Codice fiscale del cliente obbligatorio nell’e-fattura che sostituisce lo “scontrino”” – Cosentino C.
Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2020 – ”Nella e-fattura semplificata necessaria la partita IVA o il codice fiscale del cliente” – Bilancini L. – Cosentino C.
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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019)
Entrata in vigore – Strumenti di regolazione della crisi – Riserva della domanda agli amministratori
È in vigore da oggi, 15.7.2022, nella sua interezza, il DLgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza o CCI).
Tra le novità introdotte si segnala come, ai sensi dell’art. 120-bis del DLgs. 14/2019, l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza sia deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano.
La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel Registro delle imprese.
La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.
Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.
Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento.
I soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale, peraltro, sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.
[ MM ]
art. 120 bis DLgs. 12.1.2019 n. 14
art. 120 ter DLgs. 12.1.2019 n. 14
art. 120 quater DLgs. 12.1.2019 n. 14
art. 120 quinquies DLgs. 12.1.2019 n. 14
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Agli amministratori l’esclusiva sugli strumenti di regolazione della crisi” – Meoli M. – Pezzetta M.
Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Esperto terzo e indipendente anche nel nuovo Codice della crisi” – Nicotra A.
Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2022 – ”Albo dei gestori della crisi con primo popolamento incerto” – Diana F. – Pezzetta M.
Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2022 – ”Requisito della formazione da chiarire per il nuovo Albo dei gestori” – Nigro T.
Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2022 – ”In Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo del Codice della crisi” – Nicotra A.
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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019)
Misure idonee a rilevare la crisi – Adeguatezza degli assetti – Rilevazione tempestiva della crisi
L’art. 3 del DLgs. 14/2019, in vigore da 15.7.2022, richiede per l’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e assumere senza indugio le iniziative a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Le misure e gli assetti devono:
– rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività del debitore;
– verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di crisi;
– ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
La previsione normativa riguarda tutte le imprese, non soltanto quelle in crisi.
Il legislatore, da un lato, all’art. 2086 c.c., precisa che l’assetto deve essere “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” e, dall’altro, con l’art. 3 del DLgs. 14/2019, estende a tutti l’obbligo di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale.
Andrebbe valutata l’opportunità per le imprese meno strutturate di ricorrere ad indicatori più semplici e idonei come la stima dell’EBITDA prospettico.
[ AN ]
art. 2086 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Il Codice della crisi disegna gli adeguati assetti per tutte le imprese” – Bava F. – Devalle A.
Il Sole – 24 Ore del 15.7.2022, p. 7 – ”Crisi d’impresa, la scommessa di soluzioni celeri” – Abriani N. – Spiotta M
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Lavoro | Contratti Collettivi di Lavoro | CCNL | Chimica e energia | Attività minerarie
Minimi retributivi – Nuovi importi da gennaio 2023 (Accordo 13.7.2022)
Con l’Accordo del 13.7.2022 le Parti firmatarie hanno rinnovato il CCNL 11.4.2019 applicabile ai lavoratori addetti alle attività minerarie.
La nuova disciplina che ne risulta decorre dall’1.4.2022 e scadrà il 31.3.2025.
Sul piano economico si segnalano i nuovi minimi retributivi, che decorreranno dall’1.1.2023, dall’1.12.2023 e dall’1.1.2025 negli importi previsti dalla tabella contenuta nell’Accordo.
Si segnala altresì, sul piano normativo, un intervento in materia di periodo di prova, con la durata massima che è stata portata a 3 mesi per tutti i lavoratori, con la sola eccezione degli impiegati di livello 1S, 1 e 2, per i quali tale limite può essere raddoppiato.
[ ALM ]
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Nuovi minimi retributivi per le attività minerarie” – Mori A.
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Operazioni straordinarie | Trasformazione omogenea | Aspetti fiscali
Trasformazione da società commerciale in società semplice – Disciplina fiscale applicabile
La trasformazione da società a responsabilità limitata in società semplice viene considerata ai fini fiscali una trasformazione eterogenea regressiva (al pari di quella di una società commerciale in un ente non commerciale tout court) disciplinata dall’art. 171 co. 1 del TUIR.
Pertanto, tale operazione risulta produttiva di redditi imponibili per il soggetto che si trasforma ai sensi degli artt. 85 co. 2 e 86 co. 1 lett. c) del TUIR, in quanto si configura una destinazione dei beni per finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Inoltre, il passaggio da società soggette a IRPEF (società semplici, snc e sas) a società di capitali, i cui redditi sono assoggettati a IRES, o viceversa, comporta la divisione dell’esercizio in due distinti periodi fiscali (ante e post trasformazione) con il conseguente obbligo di presentazione di due distinte dichiarazioni dei redditi.
Ipotizzando una trasformazione da srl in società semplice che si è perfezionata l’1.12.2021, per il periodo d’imposta 1.1.2021 – 30.11.2021, per dichiarare il reddito della srl è necessario presentare il modello REDDITI 2021 SC entro il 31.8.2022 (ossia, entro il nono mese successivo ex DPR 322/98).
Passando al periodo post trasformazione, 1.12.2021 – 31.12.2021, la società semplice risultante dall’operazione deve presentare il modello REDDITI 2022 SP entro il 30.11.2022.
[ SS ]
art. 171 DPR 22.12.1986 n. 917
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Trasformazione da srl in società semplice con due modelli REDDITI” – Sanna S.
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Tutela e sicurezza | Sicurezza sul lavoro
Composizione negoziata della crisi – Certificato per premi assicurativi INAIL – Servizio online – Attivazione del nuovo profilo “Presidente del Tribunale” (nota INAIL 13.7.2022)
L’INAIL è stato inserito tra i creditori pubblici qualificati che attivano un’allerta segnalando la possibilità di accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa e, in proposito, con la nota 13.7.2022, ha reso noto che:
– la piattaforma telematica ex art. 13 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) sarà collegata anche alle banche dati dello stesso Istituto assicuratore e i crediti insoluti che rispettano i criteri stabiliti dall’art. 25-novies co. 1 lett. b) del Codice saranno oggetto di segnalazione alle imprese;
– dal 15.7.2022, nel servizio on line “Certificazione dei debiti”, è stato creato il nuovo profilo “Presidente Tribunale”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 363 co. 1 del Codice, che prevede che il certificato sia rilasciato su richiesta del debitore o del Tribunale.
[ ET ]
Istruzione operativa INAIL 13.7.2022
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Anche l’INAIL chiamato a segnalare l’esistenza di debiti sopra i 5.000 euro” – Vazio F.