Notiziario 29 Luglio 2022

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venerdì 29 luglio 2022

 

Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas

Limiti – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

Un emendamento approvato in sede di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha previsto una modifica alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Il co. 3-ter dell’art. 2 del DL 50/2022 aveva previsto che i crediti energia e gas confluiscono nel calcolo del limite “de minimis”, per cui, ai fini della fruizione degli stessi, occorreva verificare il rispetto del massimale nel periodo 2020-2022 unitamente agli altri aiuti de minimis ricevuti dall’impresa unica.
L’emendamento, prevedendo l’abrogazione del co. 3-ter, fa sì che tali crediti di imposta non siano più sottoposti al regime “de minimis” e non vi sia più l’obbligo di rimanere al di sotto della soglia dei 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

[ CA ]

Il Sole – 24 Ore del 29.7.2022, p. 24 – ”Crediti d’imposta energia e gas, abrogato il tetto «de minimis»” – Lenzi R.

Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2022 – ”Tax credit energia e gas nel limite “de minimis”” – Alberti P.

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Attività finanziarie | Fondi comuni mobiliari e immobiliari

Rimborso parziale della quota di OICR – Comunicazione del costo fiscale all’intermediario – Effetti

Si commenta l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del DPR 600/73 in caso di rimborsi parziali di quote di fondi di investimento.
Nel caso di OICR istituiti e gestiti in Italia tramite SGR estera, mediante il passaporto del gestore, il co. 6-bis dell’art. 26-quinquies in esame prevede che la ritenuta sia applicata direttamente dalla SGR estera oppure da un rappresentante fiscale scelto fra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73, che risponde in solido con la SGR estera per la determinazione e il versamento delle ritenute.
In caso di rimborso parziale, se il sottoscrittore informa il sostituto di imposta relativamente al costo fiscalmente riconosciuto, sarà possibile applicare correttamente la ritenuta prevista dall’art. 26-quinquies del DPR 600/73.

[ SS ]

art. 26 quinquies DPR 29.9.1973 n. 600

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Rimborso parziale di quote o azioni di OICR con comunicazione del costo fiscale” – Barsalini S.

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Diritto societario | Società per azioni | DLgs. 17.1.2003 n. 6 | Assemblea | Invalidità deliberazioni assembleari

Delibera negativa – Impugnabilità – Quorum deliberativi ultra qualificati – Legittimità (Trib. Bologna 5.1.2021 n. 6)

Il Tribunale di Bologna, nella sentenza 5.1.2021 n. 6, ha stabilito che:
– anche la delibera “negativa” è suscettibile di impugnazione. L’interesse all’impugnazione, peraltro, sussiste quando sia possibile dimostrare che, correggendo il vizio del procedimento, l’esito sarebbe stato diverso. Si pensi, ad esempio, al caso del voto del socio in conflitto di interessi con la società, ex art. 2373 co. 1 c.c., che comporta l’annullabilità della delibera adottata se potenzialmente dannosa per la società. Affinché ricorra l’interesse, quindi, occorre dimostrare che, eliminando dal quorum deliberativo il voto del socio in conflitto, la delibera sarebbe stata positiva. In caso di delibera negativa, il socio “dissenziente” è da identificare nel socio che abbia votato a favore della delibera non adottata;
– sono legittime le clausole che prevedono quorum assembleari ultra qualificati, tesi a garantire alla minoranza un potere di interdizione in determinate materie. Deve, infatti, ritenersi meritevole di tutela l’interesse dei soci di minoranza ad esercitare un potere d’interdizione rispetto a specifiche questioni una volta che queste, già al momento di stabilire i principi organizzativi dell’impresa sociale, siano state, dagli stessi soci, ritenute essenziali. Rispetto a ciò non rileva la circostanza che, in un determinato momento, la previsione di una maggioranza ultra qualificata venga a tradursi, di fatto, in unanimità.

[ MM ]

art. 2368 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

art. 2369 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

art. 2377 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

Trib. Bologna 5.1.2021 n. 6

Cass. 14.3.2016 n. 4967

Cass. 18.9.2003 n. 13746

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Delibere negative impugnabili, ma non sempre” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2015 – ”“Delibere negative” impugnabili e convertibili” – Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 23.8.2011 – ”Delibere negative: limitato il ruolo dell’autorità giudiziaria” – Meoli

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Fiscale | Accertamento | Scritture contabili

Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici – Conservazione – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

Un emendamento al Ddl. di conversione del DL 73/2022 integra l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma che esonera dalla stampa entro i termini di legge dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
L’emendamento integra la disposizione prevedendo che le stessa riguarda non solo la tenuta, ma anche “la conservazione” e che la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale”.
A giudizio degli Autori, si tratterebbe di un norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente. Sotto il profilo dell’aggiornamento dei registri, tali Autori rilevano come il fatto che le annotazioni e i registri risultino prodotti, ad esempio, come file .pdf archiviati sui server, ovvero risiedano ancora in un sistema gestionale, non rappresenta di per sé un’assoluta garanzia di aggiornamento o di staticità ed immodificabilità dei dati rappresentati sino al momento della stampa (condizione che solo un sistema di conservazione elettronica è in grado di assicurare).

[ PR ]

art. 7 DL 10.6.1994 n. 357

Il Sole – 24 Ore del 29.7.2022, p. 24 – ”Libri e registri anche senza conservazione elettronica” – Mastromatteo A. – Santacroce B.

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Stampa o conservazione digitale dei registri contabili elettronici solo in caso di controllo” – Rivetti P.

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Fiscale | Contenzioso | Processo tributario | Organi e oggetto della giurisdizione tributaria | Giurisdizione delle Commissioni tributarie

Fideiussione IVA – Comunicazione di escussione – Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 28.7.2022 n. 23569)

La Cass. 28.7.2022 n. 23569 ha rimesso alle Sezioni Unite la lite inerente all’impugnazione, ad opera del contribuente, della comunicazione di escussione della polizza notificata dall’Agenzia delle Entrate alla società di assicurazione che ha rilasciato la polizza stessa.
Non si tratta della questione, diverse volte analizzata, relativa all’opposizione alla cartella di pagamento proveniente dalla società di assicurazione che ha rilasciato la polizza, derivante dall’escussione della stessa.

[ CA ]

art. 2 DLgs. 31.12.1992 n. 546

art. 38 DPR 26.10.1972 n. 633

Cass. 28.7.2022 n. 23569

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Escussione della polizza IVA alle Sezioni Unite” – Redazione

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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni comuni | Controlled foreign company legislation

Fuoriuscita dal regime – Superamento delle condizioni dell’ETR test e/o del passive income test – Efficacia (circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2022 n. 29)

La circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2022 n. 29 è intervenuta nuovamente sul regime delle controlled foreign companies (CFC) ex art. 167 del TUIR per integrare quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18.
In particolare, vengono analizzati:
– l’applicazione della tassazione per trasparenza e l’eventuale fuoriuscita dal regime CFC;
– il trasferimento di sede e le operazioni straordinarie che comportano la confluenza del soggetto CFC nel soggetto residente.
Con riferimento al primo punto, il documento di prassi supera l’impostazione della circ. 18/2021 che prevedeva la fuoriuscita dal regime CFC soltanto attraverso la dimostrazione dell’esimente unica ex art. 167 co. 5 del TUIR. Viene, quindi, chiarito che qualora in un determinato periodo d’imposta gli indicatori previsti per l’applicazione della tassazione per trasparenza non siano integrati (ETR test e passive income test), il socio residente può comunque scegliere di fuoriuscire dal regime CFC.
Si conferma anche che, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trova applicazione, il “monitoraggio” dei c.d. “tax assets” della CFC deve comunque continuare se si intende utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per trasparenza.

[ SS ]

art. 167 DPR 22.12.1986 n. 917

Circolare Agenzia Entrate 28.7.2022 n. 29

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Il regime CFC può interrompersi anche senza l’esimente sull’attività economica effettiva” – Sanna S.

Il Sole – 24 Ore del 29.7.2022, p. 29 – ”Uscita dal regime Cfc con l’alternativa del test” – Germani A.

Italia Oggi del 29.7.2022, p. 27 – ”Regime Cfc, uscita più agevole” – Liburdi D. – Sironi M.

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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili

Detrazioni “edilizie” – Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura – Cessione a favore dei correntisti – Novità del Ddl. di conversione in legge del DL 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”)

Un emendamento al Ddl. di conversione del DL 73/2022 (approvato alla Camera il 27.7.2022) modifica ancora la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
Verrebbe abrogato, infatti, l’art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) che stabilisce che le disposizioni introdotte dall’art. 14 co. 1 lett. b) dello stesso decreto si applicano a decorrere dalle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dall’1.5.2022.
A seguito a detta abrogazione, quindi, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti che siano soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

[ AZ ]

art. 14 DL 17.5.2022 n. 50

art. 57 DL 17.5.2022 n. 50

art. 14 DL 17.5.2022 n. 50

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Ampliamento dei correntisti acquirenti finali di bonus edilizi anche per opzioni ante maggio” – Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2022 – ”Apertura sulla platea di correntisti che possono acquistare i bonus edilizi poco utile” – Zanetti E.

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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Determinazione del reddito complessivo

Correzione di errori contabili – Trattamento fiscale – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio – Estensione all’IRAP – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

Il Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), nel testo approvato dalla Camera il 27.7.2022, ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, stabilisce che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell’art. 83 co. 1 quarto periodo del TUIR (cioè secondo i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili) rilevano anche ai fini IRAP.
Tale disposizione non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98.
Vengono, quindi, estese all’IRAP le semplificazioni previste in ambito IRES dall’art. 8 co. 1 lett. b) del DL 73/2022, per effetto delle quali il principio di derivazione rafforzata sembrerebbe determinare la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione, evitando, così, la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore, così come, invece, previsto attualmente dalla circ. Agenzia delle Entrate 31/2013.
La modifica in esame si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022.

[ SL ]

art. 8 DL 21.6.2022 n. 73

art. 83 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Correzione degli errori contabili semplificata anche ai fini IRAP” – Fornero L. – Latorraca S.

Il Quotidiano del Commercialista del 26.9.2013 – ”Finalmente chiariti anche in ambito IRAP gli effetti delle correzioni contabili” – Fornero

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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Enti del terzo settore

Codice del Terzo settore – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

Alcuni emendamenti al Ddl. di conversione del DL 73/2022 modificano il codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017). Tra gli interventi più significativi, si segnalano i seguenti:
– il differimento dal 31.5.2022 al 31.12.2022 del termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria;
– la sospensione dall’1.7.2022 al 15.9.2022 del termine di 180 giorni entro cui si concludono le procedure di verifica dei dati relativi a ODV e APS;
– la definizione della nozione di costi effettivi, ai fini del giudizio di commercialità delle attività di interesse generale degli ETS;
– il mantenimento della natura non commerciale delle attività di interesse generale se i ricavi non superano di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi consecutivi;
– il differimento degli effetti derivanti dal mutamento di qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale, e viceversa;
– la detassazione dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare di ODV, APS ed enti filantropici, a condizione che detti redditi vengano “destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale”;
– l’estensione dell’area della non commercialità per le attività svolte dalle APS dietro il pagamento di corrispettivi specifici (la misura viene estesa alle società di mutuo soccorso).

[ PR ]

art. 79 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 54 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 101 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Per il Terzo settore modifiche ad ampio raggio prima dell’autorizzazione europea” – Rivetti P.

Italia Oggi del 29.7.2022, p. 29 – ”Terzo settore, riforma al via” – Poggiani F.

Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2022 – ”Estese a tutti gli enti del Terzo settore le agevolazioni fiscali transitorie” – Rivetti P.

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Fiscale | Imposte dirette | Redditi di lavoro dipendente

Tragitto casa lavoro fuori dal Comune di residenza – Natura risarcitoria – Non imponibilità (Cass. 14.6.2022 n. 19099 e 28.7.2022 n. 23634)

La Cass. 14.6.2022 n. 19099 ribadisce il principio secondo cui le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore dipendente per il tragitto dalla propria residenza al luogo di lavoro sito fuori dal Comune hanno natura risarcitoria e non retributiva, quindi non sono imponibili.
Deve però trattarsi di rimborso spese parametrato al chilometraggio e non in misura forfetaria.
Nel caso di specie si trattava di rimborso domandato da un lavoratore dipendente del settore privato.
Viene pertanto rigettata la diversa tesi sostenuta nella ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2015 n. 106.
L’esclusione da imposizione per i medici ambulatoriali è stata confermata, peraltro, nella sentenza Cass. 28.7.2022 n. 23634.

[ CA ]

art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917

Risoluzione Agenzia Entrate 21.12.2015 n. 106

Cass. 28.7.2022 n. 23634

Cass. 14.6.2022 n. 19099

C.T. Reg. Sicilia sez. Messina 24.1.2020 n. 418/16/20

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Rimborsi spese per il tragitto casa-lavoro esclusi da imposizione” – Cotto A.

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Fiscale | Imposte indirette | Altre imposte indirette | Tasse di concessione governativa

Tardivo versamento – Ravvedimento operoso

Il tardivo versamento della tassa sui libri sociali presenta criticità inerenti al ravvedimento operoso: non è chiaro se esso debba avvenire prendendo come riferimento l’art. 9 del DPR 641/72 oppure l’art. 13 del DLgs. 471/97.
A fini prudenziali, può essere opportuno prendere come riferimento la più gravosa sanzione del 100%, di cui all’art. 9 del DPR 641/72.
Non trattandosi, secondo questa tesi, di violazione sui versamenti, non opera il ravvedimento entro i trenta giorni con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo, circoscritto ai tardivi versamenti.

[ CA ]

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 471

art. 9 DPR 26.10.1972 n. 641

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Tassa sui libri sociali con ravvedimento complicato” – Cissello A.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Esterometro relativo al secondo trimestre 2022 – Modalità di presentazione – Termine del 22.8.2022

Le nuove modalità di effettuazione dell’esterometro, in formato XML via SdI, riguardano le operazioni effettuate dall’1.7.2022.
Solamente a decorrere da tale data, il termine di invio dei dati non è più unico e fisso, su base trimestrale, ma “legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate” (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022).
È, dunque, ancora dovuta la comunicazione delle operazioni con controparti non stabilite, effettuate e ricevute, nel secondo trimestre 2022, fatta eccezione per coloro che hanno già emesso fatture elettroniche su base volontaria via SdI.
L’invio dei dati per il secondo trimestre deve avvenire entro il 22.8.2022, per effetto del rinvio dei termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo e dell’ulteriore differimento dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ciascun anno, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006.
Stando agli emendamenti approvati dalla Camera al Ddl. di conversione in legge del DL 73/2022, invece, viene abolita la mini proroga del termine di invio dei modelli INTRASTAT. L’invio veniva differito dal 25 all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Dovrebbe, quindi, essere ripristinata l’originaria scadenza fissata per il giorno 25.

[ EG ]

art. 12 DL 21.6.2022 n. 73

art. 1 DLgs. 5.8.2015 n. 127

art. 37 DL 4.7.2006 n. 223

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Ultimo esterometro “periodico” entro il 22 agosto” – Greco E.

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Funzioni giudiziarie | Procedure concorsuali ante DLgs. 14/2019 | Fallimento

Insinuazione al passivo – Conto corrente – Documenti aventi data certa – Opponibilità (Trib. Siracusa 12.5.2022)

L’istituto finanziario che prospetta una ragione di credito verso il fallimento derivante da un rapporto regolato in conto corrente, e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione, di dare piena prova del credito.
Si renderà necessario produrre i documenti aventi data certa, fornendo la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto di conto corrente, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti dell’art. 1832 c.c. che derivano, tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista (Cass. nn. 17354/2016 e 6465/2001).
Il Trib. di Siracusa 12.5.2022 ha precisato che, nel contesto concorsuale, l’art. 2704 c.c. consente di escludere che possa essere ammesso al passivo un credito portato da documenti formati dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento. Se la data certa non è ricavabile dai fatti tipici elencati nell’art. 2704 c.c., i fatti equipollenti devono garantire lo stesso grado di certezza conferito alla data della scrittura dagli eventi elencati dalla norma.
La mancanza di data certa della documentazione prodotta dalla banca, invece, comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali, con la conseguenza che le stesse non potranno essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del rapporto.

[ AN ]

art. 93 RD 16.3.1942 n. 267

Trib. Siracusa 12.5.2022

Cass. 23.10.2019 n. 27203

Cass. 5.10.2017 n. 23281

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”Opponibile al curatore solo il credito con data certa” – Nicotra A.

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Lavoro | Previdenza

Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI – Chiarimenti in materia di pensioni e trattamenti di disoccupazione (circ. INPS 27.7.2022 n. 91 28.7.2022 n. 92)

Con la circ. n. 92/2022, l’INPS ha illustrato l’impatto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 in merito alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), mentre con la precedente circ. 91/2022 ha fornito indicazioni operative in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 co. 103 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha disposto che, a decorrere dall’1.7.2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, venga trasferita all’INPS.
Tra l’altro, con la citata circ. n. 92/2022 si precisa innanzitutto che i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, che alla data del 30.6.2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nel medesimo INPGI, conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 30.6.2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente.
Con la circ. n. 91/2022 l’INPS ha invece precisato che, a decorrere dall’1.7.2022 e fino al 31.12.2023, i trattamenti di disoccupazione sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30.6.2022.

[ LM ]

art. 1 L. 30.12.2021 n. 234

Circolare INPS 28.7.2022 n. 92

Circolare INPS 27.7.2022 n. 91

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”I giornalisti non possono conseguire le pensioni “Quota 100” e “Opzione donna”” – Mamone L.

Il Sole – 24 Ore del 29.7.2022, p. 30 – ”Niente più vincoli di cumulo per i giornalisti passati all’Inps” – M.Pri.

Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Domanda di autorizzazione per la CIGS dei giornalisti con scadenza dopo il 30 giugno” – Mamone L.

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Lavoro | Previdenza | Maternità e congedi parentali

Conciliazione vita – lavoro – Direttiva UE 2019/1158 – Schema di DLgs. di recepimento

Lo schema di DLgs. attuativo della direttiva Ue 2019/1158, attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrebbe introdurre una serie di misure volte a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori che abbiano compiti di cura e conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e promuovere un’effettiva parità di genere.
Tra le novità più importanti si segnalano:
– interventi in materia di congedo di paternità;
– l’ampliamento nella fruizione del concedo parentale;
– l’estensione, per lavoratrici autonome e libere professioniste, del diritto all’indennità di maternità anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;
– una revisione dei criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile, con l’estensione a favore di entrambi i genitori con figli fino a 12 anni (o senza alcun limite di età in caso di disabilità), nonché a favore dei (c.d. “caregivers”).

[ ET ]

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2022 – ”In arrivo misure per migliorare la conciliazione vita-lavoro” – Cherchi V.

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Tutela e sicurezza | Sicurezza sul lavoro

Ambito di applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici – Estensione – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità (Corte Cost. 28.7.2022 n. 202)

La Corte Costituzionale, con la sentenza 28.7.2022 n. 202, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità posta sul concetto di “ambito domestico” individuato dall’art. 6 co. 2, lett. b) della L. 493/99 in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, in quanto il campo di applicazione della norma, operante nel sistema assicurativo dell’INAIL e non in quello del welfare statale, non può essere esteso dalla giurisprudenza, ma solo da un intervento legislativo.
La questione è stata sollevata dalla Corte d’Appello di Salerno a seguito dell’infortunio di una persona assicurata avvenuto nell’abitazione dei genitori dove si era recata per accudirli, evento non risarcito dall’INAIL in quanto accaduto in un “ambito spaziale” diverso da quello del nucleo familiare della casalinga assicurata.
Stando all’attuale formulazione dell’art. 6, infatti, l’indennizzo non può essere corrisposto in quanto l’infortunio si è verificato fuori dall’ambito domestico come definito dalla norma. Nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità, la Corte ha tuttavia auspicato una riforma legislativa maggiormente inclusiva quanto a soggetti e contesti assicurabili.

[ ET ]

Corte Cost. 28.7.2022 n. 202

Il Sole – 24 Ore del 29.7.2022, p. 30 – ”Servono più tutele nell’assistenza familiare” – M.Pri.

Italia Oggi del 29.7.2022, p. 31 – ”Infortuni in casa, tutela monca” – Cirioli D.

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