Notiziario 28 Luglio 2022

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giovedì 28 luglio 2022

 

Diritto commerciale | Concorrenza | Normativa antitrust

Legge annuale per la concorrenza – Poteri dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

La nuova legge annuale per la concorrenza, attualmente all’esame del Senato, prevede il rafforzamento dei poteri dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
In particolare, l’Antitrust potrà vietare le concentrazioni che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza anche nel caso in cui riguardino imprese delle quali non sia accertata una posizione di dominanza (accertamento attualmente necessario), in conformità con quanto consentito dal diritto dell’Unione Europea.
Inoltre, l’Autorità potrà valutare gli effetti anticoncorrenziali di acquisizioni aventi per oggetto piccole imprese innovative (c.d. killer acquisition).
Ancora, è introdotta una presunzione di dipendenza economica tra le imprese che utilizzano i servizi delle grande piattaforme digitali e le piattaforme stesse, prevedendo l’abusività di pratiche quali fornire informazioni insufficienti sulla qualità del servizio, richiedere prestazioni unilaterali ingiustificate, prevedere divieti o ostacoli all’utilizzo di un diverso fornitore del servizio.
Un’altra disposizione introduce una procedura di transazione mediante la quale l’Autorità può invitare le imprese indagate di partecipare a cartelli a prendere parte a discussioni in vista di una possibile transazione; dette imprese, riconosciuta la loro responsabilità rispetto all’illecito anticoncorrenziale, potranno presentare una proposta transattiva, che sarà valutata dall’Autorità.

[ CP ]

Il Sole – 24 Ore del 28.7.2022, p. 27 – ”Più facile per l’Antitrust contestare le concentrazioni” – Clarich M.

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Diritto penale | Reati speciali

Reddito di cittadinanza – Dichiarazioni mendaci – Presupposti per la sanzione penale (Cass. pen. 27.7.2022 n. 29910)

La Corte di Cassazione – sentenza 27.7.2022 n. 29910 – esclude che le condotte con cui, nell’ambito della richiesta del reddito di cittadinanza, si rappresenti una situazione difforme da quella reale, senza però incidere sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico, siano considerate dal legislatore passibili di sanzione penale (art. 7 del DL 4/2019).
Tale interpretazione si pone in un senso maggiormente garantista rispetto ad altro orientamento più restrittivo seguito da Cass. n. 5309/2022 e Cass. n. 5289/2020.

[ MA ]

art. 7 DL 28.1.2019 n. 4

Cass. pen. 27.7.2022 n. 29910

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Sulle dichiarazione false per il reddito di cittadinanza, Cassazione più garantista” – Artusi M. F.

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Fiscale | Accertamento | Scritture contabili

Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici – Conservazione – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

Un emendamento al Ddl. di conversione del DL 73/2022 (approvato alla Camera il 27.7.2022) modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, realizzando l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.
La norma dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Ciò in deroga al precedente co. 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con le modifiche approvate viene precisato che la disposizione riguarda non solo la tenuta, ma anche “la conservazione”. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale”.
Per effetto delle modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo (comunicato stampa CNDCEC 27.7.2022).

[ PR ]

art. 7 DL 10.6.1994 n. 357

Comunicato stampa CNDCEC 27.7.2022

Risoluzione Agenzia Entrate 28.3.2022 n. 16

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Stampa o conservazione digitale dei registri contabili elettronici solo in caso di controllo” – Rivetti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2022 – ”Agenzia restrittiva sulla conservazione dei registri contabili tenuti elettronicamente” – Rivetti P.

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Fiscale | Contenzioso | Processo tributario | Contributo unificato

Pluralità di ruoli impugnati – Determinazione del contributo unificato – Orientamenti giurisprudenziali

In caso di più ruoli tributari, la determinazione del contributo unificato può seguire due metodi:
– uno fondato sulla somma dei valori delle singole iscrizioni, calcolando il singolo contributo unificato sul totale;
– un altro, proposto dagli Uffici, basato su ciascuna iscrizione a ruolo impugnata, per poi sommare tutti i contributi così determinati, prescindendo dalla circostanza che il ricorso sia cumulativo.
Da ultimo, la Cass. 27.6.2022 n. 20557 ha affermato che il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.

[ AB ]

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Poche certezze sul calcolo del contributo unificato con più ruoli” – Boano A.

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Fiscale | Dogane

Misure restrittive relative alla crisi tra Russia e Ucraina – Ulteriori misure – Divieto di esportazione di beni “quasi dual use” (Regolamento UE 21.7.2022 n. 1269)

Con il Regolamento UE 21.7.2022 n. 1269, applicabile dal 22.7.2022, sono state previste nuove restrizioni agli scambi commerciali verso la Federazione russa. In particolare, è stato introdotto:
– il divieto, per tutti gli operatori dell’Unione europea, di acquistare, importare o trasferire, sia direttamente che indirettamente, l’oro russo (indicato con i codici di classifica presenti nell’allegato XXVI del Reg. Ue 833/2014), nonché le merci lavorate in Paesi terzi che siano ottenute a partire dai prodotti aurei russi (classificate nei codici doganali presenti nell’allegato XXVII del Reg. 833/2014);
– l’inclusione, tra i beni oggetto di restrizioni all’esportazione, di ulteriori tecnologie, comprese tra i prodotti “quasi dual-use” (ad esempio, alcune miscele chimiche, tra cui il poliarilene, l’acido nitrico, il fluoro o il carburo di tungsteno, esplicitamente elencati nel nuovo allegato VII del Reg. 833/2014), nonché i vaccini, le immunotossine e numerosi prodotti medici espressamente individuati dal Regolamento UE n. 1269/2022.

[ EG ]

Regolamento (UE) 21.7.2022 n. 1269

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Blocco all’importazione dell’oro dalla Russia” – Comisi S. – Zingariello A.

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Fiscale | Dogane | Rappresentanza doganale

IVA all’importazione – Responsabilità del rappresentante indiretto – Esclusione (Cass. 27.7.2022 n. 23526)

La Cassazione, con sentenza 27.7.2022 n. 23526, ha sancito che l’IVA all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto. Con la pronuncia in argomento, la Suprema Corte muta il proprio orientamento sul tema (Cass. nn. 11029/2021, 31611/2019, 7720/2013).
È ripreso il pronunciamento della Corte di Giustizia UE 12.5.2022, causa C-714/20, con la quale è stato sancito che il rappresentante doganale indiretto è debitore, in solido con l’importatore, unicamente dei dazi doganali dovuti per la merce e non anche dell’IVA all’importazione.
La Cassazione, inoltre, esamina la normativa nazionale vigente ed osserva come non vi sia una norma espressa che attribuisce la suddetta responsabilità al rappresentante indiretto in Dogana.
Pertanto, del mancato pagamento dell’IVA in Dogana non può che rispondere unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, “in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale”.

[ EG ]

art. 67 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 201 Direttiva (CE) 28.11.2006 n. 112

art. 5 Regolamento (UE) 9.10.2013 n. 952

Cass. 27.7.2022 n. 23526

Corte di giustizia 12.5.2022 n. C-714/20

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Per l’IVA in Dogana è responsabile solo l’importatore” – Greco E. – Ugolini L.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Operazioni esenti

Corsi di nuoto svolti da un’associazione sportiva dilettantistica – Esenzione IVA – Inapplicabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.7.2022 n. 393)

Con la risposta a interpello 27.7.2022 n. 393, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corsi di nuoto svolti da un’associazione sportiva dilettantistica prevalentemente a favore di bambini non possono beneficiare del regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 20) del DPR 633/72.
L’Agenzia, con la risposta in argomento, si pone in linea con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria.
In particolare, la Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 21.10.2021, causa C-373/19, ha negato l’esenzione IVA per i corsi di nuoto impartiti da una scuola di nuoto principalmente a favore di bambini, osservando che, sotto il profilo oggettivo, tali prestazioni non potevano ricondursi alla nozione di “insegnamento scolastico o universitario” richiamata dall’art. 132 lett. i) della direttiva 2006/112/Ce.
Tale nozione, secondo la Corte, fa riferimento a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, mentre i corsi in parola, pur perseguendo un obiettivo di interesse pubblico, costituiscono comunque un insegnamento specialistico impartito ad hoc.
Pertanto, conformemente all’orientamento dei giudici unionali, l’Agenzia ha ritenuto che nel caso specifico i corsi di nuoto svolti dalla ASD debbano essere assoggettati ad IVA con aliquota del 22%.

[ CO ]

art. 10 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 132 Direttiva (CE) 28.11.2006 n. 112

Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2022 n. 393

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Niente esenzione IVA per i corsi di nuoto della ASD” – Cosentino C.

Il Sole – 24 Ore del 28.7.2022, p. 28 – ”Ai corsi di nuoto non si può applicare l’esenzione Iva” – Abagnale A. – Santacroce B.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2021 – ”Incognita esenzione IVA per i corsi sportivi” – Cosentino C. – Greco E.

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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) | Composizione negoziata della crisi

Segnalazione dell’Agenzia delle Entrate – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

Con un emendamento approvato in sede di conversione del DL 73/22 viene riscritta la disciplina della segnalazione dei creditori pubblici di cui all’art. 25 novies del DLgs. 14/2019 per l’Agenzia dell’Entrate.
L’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitore rilevanti, eseguono precise segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, che contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Per l’Agenzia delle Entrate – in ragione delle modifiche – assumerà rilievo l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/20120, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro.
Le segnalazioni, inoltre, saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate – sempre in ragione dell’emendamento – contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.
La previsione normativa trova applicazione a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al secondo trimestre 2022.

[ AN ]

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Nel Codice della crisi nuovi obblighi di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate” – Nicotra A.

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Funzioni giudiziarie | Procedure concorsuali ante DLgs. 14/2019 | Fallimento

Rimesse bancarie – Esenzione da revocatoria – Criteri interpretativi

Le rimesse bancarie in conto corrente possono essere dichiarate inefficaci solo se hanno determinato una riduzione “consistente e durevole” (art. 67 co. 3 lett. b) del RD 267/42) ovvero una riduzione (solo) “durevole” (art. 166 co. 3 lett b) del DLgs 14/2019).
Dal dato normativo emerge che le rimesse non sono revocabili. L’eccezione a tale regola generale è che le rimesse su conto corrente sono revocabili solo se hanno ridotto in maniera “apprezzabile” l’esposizione debitoria nei confronti della banca. In tal caso, il curatore ha l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza della banca nel periodo “sospetto”.
Trova applicazione, inoltre, la regola del “massimo scoperto”: provata la scientia decoctionis della banca, questa può essere chiamata a restituire un importo pari alla differenza tra il massimo scoperto sul conto corrente nel periodo e l’ammontare residuo del conto corrente all’apertura della procedura. Viene così individuato l’effettivo danno.
Le rimesse che hanno condotto ad una riduzione del rapporto sono revocabili nell’ipotesi in cui la banca imponga dei rientri e privi, di fatto, il cliente della formale disponibilità di prelevare dal conto.
Le rimesse su un conto corrente bancario c.d. “congelato” non godono dell’esenzione dall’azione revocatoria, in quanto il beneficio è inteso a regolare conti correnti “operativi”, ma sono incompatibili con un conto di fatto bloccato: in tal caso qualunque rimessa è idonea a ledere la par condicio creditorum.

[ AN ]

art. 166 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 67 RD 16.3.1942 n. 267

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Revocabili tutte le rimesse su conto corrente bloccato” – Mancinelli S.

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Internazionale | Monitoraggio fiscale | Emersione di attività illecitamente detenute all’estero

Presunzione di fruttuosità delle attività estere indicate nel quadro RW – Modifica del tasso ufficiale di riferimento

A partire dal 27.7.2022 è entrato in vigore il tasso ufficiale di riferimento (c.d. “TUR”) pari allo 0,5% – in luogo del precedente 0% – stabilito dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea.
La misura potrebbe generare impatti in materia di monitoraggio fiscale, con riguardo alla presunzione di fruttuosità contenuta nell’art. 6 del DL 167/90.
Secondo la norma, salvo prova contraria da parte del contribuente, la norma prevede che gli investimenti e le attività finanziarie estere indicati nel quadro RW, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi “in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta”.
Il TUR, dall’1.1.2004 è stabilito dalla Banca centrale europea e, poiché dal 2016 al 27.7.2022 era pari a zero, l’impiego dell’art. 6 del DL 167/90 risultava, più che altro, teorico.
Alla luce dell’intervenuta variazione, lo strumento potrebbe tornare a rappresentare un’ipotesi nelle strategie di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Infine, nel silenzio della norma circa il metodo di calcolo da utilizzare in caso di modifiche del TUR in corso d’anno, si ritiene che la soluzione più logica sia un ragguaglio pro rata temporis, in misura proporzionale ai giorni di effettiva vigenza del nuovo tasso.

[ ENT ]

art. 6 DL 28.6.1990 n. 167

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Aumento del tasso Bce con effetti sul monitoraggio fiscale” – Terragni E.

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Lavoro | Lavoro subordinato | Contratto di somministrazione di lavoro

Contratto di somministrazione – Carattere di temporaneità (Cass. 27.7.2022 n. 23494)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 27.7.2022 n. 23494, ha stabilito che, in base a quanto previsto dall’art. 5 par. 5 della Direttiva comunitaria 2008/104 nel lavoro tramite agenzia interinale la prestazione a favore dell’utilizzatore deve necessariamente avere carattere temporaneo e che spetta al giudice valutare nel caso concreto nonostante l’eventuale intervenuta decadenza dall’impugnazione del singolo contratto, se il successivo e continuo invio del medesimo lavoratore in missione presso un unico utilizzatore possa rappresentare un abusivo ricorso all’istituto della somministrazione di manodopera.
Nel caso di specie, un lavoratore era stato impiegato presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo compreso tra il 2008 e il 2016 ed in forza di 62 contratti di somministrazione a tempo determinato, per oltre 69 mesi complessivi. Il lavoratore aveva poi impugnato in via stragiudiziale nel termine di decadenza di cui all’art. 32 della L. 183/2010 solo l’ultimo dei contratti intercorsi, in quanto era ormai trascorso rispetto ai precedenti contratti il termine di 60 giorni previsto dalla norma.

[ ET ]

Cass. Sez. Lavoro 27.7.2022 n. 23494

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”La somministrazione di lavoro deve avere carattere temporaneo” – Negrini L.

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Lavoro | Previdenza | Agevolazioni

Decontribuzione Sud – Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – Istruzioni (circ. INPS 27.7.2022 n. 90)

Con la circ. 27.7.2022 n. 90, l’INPS ha fornito le istruzioni relative alla fruizione dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 1 co. 161 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), meglio nota come “decontribuzione Sud”.
Le Regioni che rientrano nel beneficio sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La misura in questione spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato nell’ambito del settore privato, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Tra l’altro, si precisa che i datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione rafforzata per far fronte ai danni derivanti dalla crisi ucraina, devono esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di luglio 2022 fino al 31.12.2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”.
In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Inoltre, occorre valorizzare in “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi: in “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “DESU”, mentre in “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere indicato il valore “N”.

[ LM ]

art. 1 L. 30.12.2020 n. 178

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Istruzioni INPS per la “Decontribuzione Sud” dal mese di luglio 2022” – Redazione

Il Sole – 24 Ore del 28.7.2022, p. 28 – ”Operativa la decontribuzione Sud per il secondo semestre dell’anno” – Cannioto A. – Maccarone G.

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Lavoro | Previdenza | Agevolazioni

Decontribuzione per agenzie di viaggio e tour operator – Novità del DL 4/2022 convertito (DL “Sostegni-ter”) – Istruzioni (circ. INPS 27.7.2022 n. 89)

Con la circ. 27.7.2022 n. 89, l’INPS ha fornito indicazioni di carattere operativo per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo riconosciuto alle agenzie di viaggio e tour operator dall’art. 4 co. 2-ter del DL 4/2022 (c.d. DL “Sostegni-ter”), con particolare riferimento alle modalità di quantificazione dell’esonero spettante.
Sotto un profilo strettamente operativo, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’INPS la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on line “AT_2TER”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito www.inps.it.
Nel dettaglio, le domande potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione della circolare (quindi il 27.7.2022) ed entro il 9.9.2022 dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il codice di autorizzazione CA “2J” entro il 30.6.2022.
Se il datore di lavoro non ritiene coerente il calcolo dell’esonero effettuato dall’INPS, avrà facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame dell’importo alla competente sede territoriale dell’Istituto previdenziale.

[ LM ]

art. 4 DL 27.1.2022 n. 4

Circolare INPS 27.7.2022 n. 89

Messaggio INPS 6.7.2022 n. 2712

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Per le agenzie di viaggio domande di decontribuzione entro il 9 settembre” – Mamone L.

Il Sole – 24 Ore del 28.7.2022, p. 28 – ”Esonero prenotabile per tour operator e agenzie” – Massara B.

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