Notiziario 27 Luglio 2022

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mercoledì 27 luglio 2022

 

Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Attività attinenti al design e all’ideazione estetica – Attività agevolabili – Esclusione (ris. Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 41)

Con la ris. Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 41, il MISE ha indicato che le attività di ideazione e prototipia di beni nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta ex art. 3 del DL 145/2013 (applicabile fino al 2019).
Secondo il Ministero, le attività attinenti al design e all’ideazione estetica, volte a concepire e realizzare nuove collezioni o campionari con elementi di novità (es. materiali utilizzati, forme, ecc.), il cui unico “effetto tecnico” riguardi la forma esteriore del prodotto, non costituiscono attività ammissibili al bonus, perché non comportano lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non già superabili con le conoscenze generali già disponibili.
In generale, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda (ad es. le attività di ricerca di mercato sui gusti, abitudini e il gradimento dei consumatori sotto il profilo estetico), ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.
Tuttavia, nella disciplina del credito d’imposta R&S&I ex L. 160/2019, l’ambito oggettivo è stato esteso anche alle attività di design e ideazione estetica.

[ ENT ]

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Attività attinente al design e all’ideazione estetica senza bonus R&S” – Redazione

Il Sole – 24 Ore del 27.7.2022, p. 27 – ”Credito d’imposta R&S sul design ma solo dal 2020” – Reich – Vernassa

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Attività finanziarie | Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette – Newsletter UIF n. 4/2022

Nella newsletter n. 4/2022, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) evidenzia come nel primo semestre del 2022 abbia ricevuto 74.233 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del precedente anno, con un trend che indica un ritorno a incrementi in linea con quelli rilevati nel triennio 2018-2020, dopo l’eccezionale andamento del 2021.
A livello territoriale, i maggiori incrementi in termini assoluti si rilevano per le SOS riferite a operazioni effettuate nel Lazio, in Lombardia e nel Veneto, mentre sul fronte dei soggetti obbligati, il contributo maggiore alla crescita delle SOS del semestre è principalmente attribuibile agli operatori della categoria banche e Poste (43.145 segnalazioni da 39.271 del primo semestre 2021) e ai prestatori di servizi di gioco (4.884 da 3.302).
Sul totale delle segnalazioni non riconducibili a banche e Poste, la componente maggiore è ancora relativa agli Istituti di moneta elettronica (IMEL, che rappresentano il 30,0%) e agli Istituti di pagamento (IP, con un peso pari al 27,9%), nonostante la riduzione per entrambe le categorie registrata nel semestre in esame rispetto alle SOS dei primi sei mesi del 2021.

[ SD ]

Newsletter UIF luglio 2022 n. 4

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”SOS nel I semestre 2022 in aumento di circa il 6% rispetto allo stesso periodo del 2021” – De Rosa S.

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2022 – ”Per le SOS nuovi elementi di allerta su operazioni connesse ai bonus fiscali” – De Rosa S.

Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2022 – ”Sensibile incremento delle segnalazioni di operazioni sospette nel corso del 2021” – De Rosa S.

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Contabilità | Principi contabili | Principi contabili nazionali | Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (OIC 17)

Distribuzione dell’utile di esercizio ai soci – Modalità di contabilizzazione

Si segnala che l’attuale formulazione del documento OIC 21 esclude la possibilità per il socio di contabilizzare i dividendi in “via anticipata” nell’esercizio di maturazione, vietando in tal modo alle controllanti la contabilizzazione in base alla mera proposta di distribuzione deliberata dall’organo amministrativo della partecipata. Ne consegue che i dividendi devono essere iscritti in bilancio al sorgere del relativo diritto di credito, diritto che si verifica all’atto della deliberazione di distribuzione da parte dell’assemblea.
Dal punto di vista dell’iscrizione del provento, inoltre, non assume rilievo la data di incasso materiale del dividendo.
Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, l’incremento o il decremento del patrimonio netto della società partecipata si riflettono in maniera diretta sul bilancio del socio partecipante. Il risultato di bilancio della partecipata, infatti, deve essere assunto nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto.
Dal punto di vista operativo, nel caso di incremento di patrimonio netto della partecipata, la società partecipante rileva l’utile nella voce “D.18.a – Rivalutazioni di partecipazioni” del Conto economico e ha come contropartita l’incremento in Stato patrimoniale della voce “B.III.1 – Partecipazioni” (controllate o collegate a seconda della tipologia).

[ SS ]

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Dividendi nel Conto economico del socio solo se deliberati dall’assemblea degli azionisti” – Sanna S.

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Fiscale | Accertamento | Avvisi di recupero dei crediti d’imposta

Riscossione delle somme – Applicabilità dell’art. 15 del DPR 602/73 sulla riscossione frazionata (Cass. 26.7.2022 n. 23289)

Per effetto dell’art. 1 co. 421 e ss. della L. 311/2004, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta hanno natura di avviso di accertamento, per cui a seguito di notifica dell’atto opera l’art. 15 e non 14 del DPR 602/73.
Pertanto, precisa la Cass. 26.7.2022 n. 23289, la riscossione può avvenire, in pendenza di ricorso, nella misura di un terzo dell’imposta richiesta e, solo dopo il deposito della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, essa può continuare sino ai due terzi dell’imposta e per i due terzi della sanzione.

[ CA ]

art. 27 DL 29.11.2008 n. 185

art. 1 L. 30.12.2004 n. 311

art. 15 DPR 29.9.1973 n. 602

Cass. 26.7.2022 n. 23289

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Riscossione frazionata anche per gli avvisi di recupero dei crediti di imposta” – Redazione

Il Sole – 24 Ore del 27.7.2022, p. 27 – ”Riscossione frazionata per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta” – Deotto – Lovecchio

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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni comuni | Stabile organizzazione | Branch exemption

Regime di branch exemption – Utili provenienti da Stati e territori a fiscalità privilegiata

La disciplina della branch exemption di cui all’art. 168-ter del TUIR pone ancora diversi dubbi interpretativi, soprattutto in relazione alle sue interazioni con altri istituti del nostro ordinamento. In particolare, tematiche interpretative sorgono in relazione all’interazione tra la disciplina di esenzione in disamina e le previsioni di legge relative agli utili provenienti da Stati e territori a fiscalità privilegiata. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28.8.2017, attuativo della disciplina della branch exemption, stabilisce che in presenza di stabili organizzazioni localizzate in Stati e territori a fiscalità privilegiata cui non si applica la disciplina CFC od in presenza di stabili organizzazioni cui vengono attribuite partecipazioni in società localizzate in tali Stati e territori, l’impresa residente è tenuta a tassare gli utili provenienti da tali stabili organizzazioni, seppure nel momento in cui tale impresa distribuirà i propri utili ai propri soci. In mancanza di documentazione in relazione alla provenienza degli utili distribuiti dall’impresa residente, il provvedimento impone una presunzione di prioritaria distribuzione degli utili black.Nondimeno, non è chiaro se tale presunzione debba considerarsi implicitamente abrogata in forza dell’emanazione del successivo disposto dell’art. 1 co. 1008 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha, seppure sembrerebbe in relazione solo ad alcune specifiche fattispecie, introdotto una presunzione di senso opposto (i.e. prioritaria distribuzione degli utili white). Sussistono argomenti per ritenere che i principi espressi dal provvedimento non debbano considerarsi abrogati.

[ GFP ]

art. 1 L. 27.12.2017 n. 205

art. 1 L. 27.12.2017 n. 205

art. 89 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 44 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 168 ter DPR 22.12.1986 n. 917

Provvedimento Agenzia Entrate 28.8.2017 n. 165138

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.1.2021 n. 38

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Rapporto tra branch exemption e utili esteri con criticità” – Patti F.G.

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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili | Superbonus del 110%

Superbonus del 110% – Modalità di pagamento – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. 28)

Ai fini del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, nella circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. 28 è stato chiarito che:
– l’obbligo di pagare le spese mediante bonifico bancario o postale riguarda soltanto i soggetti non titolari di reddito d’impresa;
– il bonifico deve contenere il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
– l’errata o incompleta compilazione del bonifico che pregiudica l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% non consente il riconoscimento della detrazione fiscale, salvo che il pagamento non venga ripetuto correttamente;
– non è necessaria la ripetizione del bonifico se non è stato indicato il numero della fattura, non pregiudicando tale omissione l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 25 del DL 78/2010.

[ AZ ]

art. 6 DM Ministero dello Sviluppo economico 6.8.2020 n. 159844

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

Circolare Agenzia Entrate 25.7.2022 n. 28

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Per il superbonus necessario il bonifico per i non titolari di reddito d’impresa” – Zeni A.

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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Consolidato | Nazionale

Eccedenze ACE in presenza di perdite pregresse – Modalità di deduzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 391)

Nella risposta a interpello 26.7.2022 n. 391, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento del principio di diritto 23.3.2021 n. 7, secondo cui è possibile ridurre l’ammontare delle perdite e dell’ACE da utilizzare, in modo da lasciare comunque un reddito positivo da trasferire al gruppo al fine di consentire lo scomputo dei crediti d’imposta.
La risposta evidenzia, inoltre:
– che tra tali crediti d’imposta è compreso il credito per le imposte pagate all’estero;
– che, tra le grandezze per le quali è possibile lo scomputo parziale, vi sono non solo le eccedenze ACE pregresse, ma anche l’ACE di periodo;
– che l’utilizzo dell’ACE in modo parziale, in modo tale da trasferire al gruppo un reddito sufficiente a compensare i crediti anch’essi attribuiti al gruppo, è possibile anche nelle dichiarazioni individuali (quindi, in un momento antecedente al trasferimento del reddito al gruppo).

[ GO ]

art. 3 DM Ministero dell’Economia e delle finanze 3.8.2017

art. 84 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022 n. 391

Principio di diritto Agenzia Entrate 23.3.2021 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”ACE “di periodo” con utilizzo parziale per le società consolidate” – Odetto G.

Il Sole – 24 Ore del 27.7.2022, p. 27 – ”Eccedenze Ace estese alle deduzioni di periodo” – Gaiani

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Fiscale | Imposte dirette | Redditi di capitale | Dividendi

Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Disciplina transitoria – Termine del 31.12.2022 – Profili critici

Il regime transitorio dei dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate da parte di persone fisiche non imprenditori terminerà il 31.12.2022.
Secondo l’art. 1 co. 1006 della L. 205/2017, infatti, per le “distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate (…) formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, il regime fiscale per il socio è quello previgente (quindi, tassazione con le aliquote progressive su una base imponibile del 40%, del 49,72% o del 58,14%), in luogo di quello standard previsto dall’inizio del 2018, rappresentato dall’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
In merito, una risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate, non ancora pubblicata, ha precisato che, per tutti i dividendi erogati a partire dall’1.1.2023, seppure deliberati entro il 31.12.2022, dovrebbe essere applicata la ritenuta a titolo imposta del 26%.
Gli Autori criticano questa impostazione. Si osserva che il legislatore ha usato il termine “percepiti” nell’art. 1 co. 1005 della L. 205/2017 (sulla data di efficacia del nuovo regime) e il diverso termine “deliberati” nel successivo co. 1006 (sul regime transitorio): pertanto, si ritiene che la sua volontà sia stata quella di “sganciare” l’applicazione del regime transitorio dall’effettiva percezione del dividendo. Diversamente, si sarebbe usato il termine “percepiti” anche nella norma che disciplina il regime transitorio.

[ SS ]

art. 1 L. 27.12.2017 n. 205

art. 47 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 27 DPR 29.9.1973 n. 600

Il Sole – 24 Ore del 27.7.2022, p. 25 – ”Tassazione dividendi, l’Agenzia sbaglia rotta sul regime transitorio” – Folli – Piazza

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Fiscale | Imposte dirette | Redditi fondiari

Canoni di locazione non percepiti – Immobili abitativi – Detassazione solo dal momento dello sfratto per morosità – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità (Corte Cost. 26.7.2022 n. 196)

La Corte Costituzionale, con la sentenza 26.7.2022 n. 196, ha dichiarato inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di costituzionalità dell’art. 26 co. 1 del TUIR, nella parte in cui (nella versione previgente) prevedeva che il reddito derivante dai canoni non percepiti da soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà, locati, non concorresse alla formazione del reddito, subordinando detta previsione alla sola conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, e non ammettendola anche “tutte le volte in cui il contribuente non riscuota il canone/reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria”.

[ AM ]

art. 26 DPR 22.12.1986 n. 917

  Scheda n. 1017.03 in Agg. 6/2021 – Mauro

Corte Cost. 26.7.2022 n. 196

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Per l’imputazione dei redditi fondiari, questione di costituzionalità inammissibile” – Mauro A.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Aliquote IVA

Cessione di beni necessari per il contenimento dell’emergenza sanitaria – Strumenti di accesso vascolare – Rilevanza della classificazione doganale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.7. 2022 n. 389)

Con la risposta a interpello 26.7.2022 n. 389, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità dell’aliquota IVA al 5%, ai sensi dell’art. 124 del DL 34/2020, con riferimento agli strumenti di accesso vascolare ai quali è associato un codice di classificazione non corrispondente a quello relativo alla “strumentazione per accesso vascolare” agevolabile (codice TARIC 90189084).
Il beneficio compete, infatti, per i beni tassativamente indicati dalla citata norma, i quali sono stati altresì individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli mediante appositi codici di classificazione, la cui elencazione s’intende “tassativa e non meramente esemplificativa”.

[ MEM ]

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022 n. 389

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Aliquota IVA del 5% negata per gli strumenti di accesso vascolare non ricompresi nell’elencazione” – Redazione

Italia Oggi del 27.7.2022, p. 33 – ”Ecotomografi, Iva al 5% anche per i beni accessori” – Betti

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Operazioni non imponibili | Servizi internazionali

Trasporti internazionali di beni – Operazioni “a catena” – Regime di imponibilità IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 392)

In merito ad alcune operazioni “a catena” finalizzate al trasporto di beni fuori dall’UE, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 392 è stato precisato che:
– il regime di non imponibilità IVA, di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, non si applica alla prestazione resa da un autotrasportatore nei confronti di Alfa che agisce come “subappaltatore” avendo ricevuto l’incarico di effettuare il trasporto da Gamma alla quale, a sua volta, è stato conferito il mandato dall’esportatore Beta;
– il predetto regime si applica, invece, alla prestazione resa da Alfa a favore di Gamma che fornisce il servizio di trasporto direttamente nei confronti dell’esportatore, oltre a rientrare fra i soggetti indicati nell’art. 9 co. 3 del DPR 633/72.

[ MG ]

art. 9 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022 n. 392

Circolare Agenzia Entrate 25.2.2022 n. 5

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Per il trasporto esclusa l’applicazione a catena della non imponibilità IVA” – Gazzera M.

Italia Oggi del 27.7.2022, p. 33 – ”Trasporti internazionali, no esenzione Iva a catena” – Ricca

Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2022 – ”Ristretto l’ambito della non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni” – Gazzera M. – Greco E.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Presupposto oggettivo

Mandato senza rappresentanza – Riaddebito di costi – Trattamento ai fini IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 390)

Le prestazioni rese da un consorzio, costituito da società aggiudicatarie di una gara di appalto al fine di gestire l’esecuzione delle operazioni correlate allo stesso, sono svolte nell’ambito di un mandato senza rappresentanza. L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 26.7.2022 n. 390, ha affermato che alle somme che vengono addebitate dalla società consortile alle consorziate si applica la disciplina di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 633/72, secondo cui le “prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.
Il caso concerne tre società, che, avendo partecipato a una gara di appalto per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione per le aziende del Servizio Sanitario di una Regione, vorrebbero costituire una società consortile per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.
L’Agenzia, richiamando gli articoli 1703 e 1705 c.c., sottolinea come nel caso di specie si possa ritenere configurabile un rapporto di mandato senza rappresentanza fra i consorziati e la società consortile. Pertanto quest’ultima, nell’addebitare alle consorziate i costi sostenuti per l’esecuzione dell’appalto applicherà, in linea di principio, il regime IVA previsto per i servizi acquistati. Le consorziate, a loro volta, fattureranno alla stazione appaltante i corrispettivi dell’appalto con l’aliquota IVA propria delle operazioni rese dalla società consortile.

[ LB ]

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022 n. 390

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Il consorzio opera nell’ambito di un mandato senza rappresentanza” – Redazione

Italia Oggi del 27.7.2022, p. 33 – ”Centro costi svincolati” – Ricca

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Variazione dell’imponibile o dell’imposta

Nota di variazione in diminuzione – Errata fatturazione – Diritto al rimborso da parte del cedente o prestatore – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 388)

La variazione in diminuzione può essere effettuata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata ed è circoscritta a specifiche situazioni. Inoltre, non è ammessa sine die, ma sconta precisi limiti temporali.
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 388, in seguito all’errata fatturazione da parte del cedente (che aveva applicato il regime di imponibilità in luogo del regime di aliquota zero), era decorso il termine annuale per l’emissione della nota di variazione dovuta a errori di fatturazione ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72.
La nota di variazione è lo strumento generale per correggere detti errori. Nel caso specifico, secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile il ricorso alla restituzione della maggiore IVA applicata di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72.
Tale istituto è ammesso come strumento alternativo solo laddove l’impossibilità di ricorrere all’art. 26 del DPR 633/72 non sia dipesa da una “colpevole inerzia” del cedente o prestatore.

[ EG ]

art. 19 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 26 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 30 ter DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022 n. 388

  Scheda n. 469.04 in Agg. 7/2022 – Greco – La Grutta – Nicotra

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Restituzione dell’IVA se è impossibile la nota di credito” – Greco E.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA intracomunitaria | Cessioni intracomunitarie

Quick fixes (soluzioni rapide) in materia di scambi intracomunitari – Disposizioni attuative della direttiva 2018/1910/UE (circ. Assonime 26.7.2022 n. 24)

Con la circ. 26.7.2022 n. 24, Assonime è tornata sul tema dei c.d. “quick fixes”, esaminando le disposizioni adottate con DLgs. 192/2021 in recepimento della direttiva 2018/1910/Ue, le quali riguardano:
– il regime di call-off stock;
– le “cessioni a catena”;
– la rilevanza sostanziale del numero identificativo IVA del cessionario nelle cessioni intra-Ue.
L’Associazione si sofferma in particolare sul regime di call-off stock (artt. 38-ter e 41-bis del DL 331/93), esaminandone vari aspetti. Ad esempio, viene evidenziato come gli obblighi di annotazione su apposito registro e di presentazione dei modelli INTRASTAT posti a carico del fornitore che opera in un contratto di call-off stock costituiscano un requisito per l’applicazione del regime semplificato, mentre gli analoghi obblighi posti a carico dell’acquirente non hanno la stessa rilevanza sostanziale, sicché la relativa inosservanza, pur comportando l’applicazione di sanzioni, non esclude la semplificazione.
Per quanto concerne le cessioni a catena, invece, viene ribadito che le nuove disposizioni di cui all’art. 41-ter del DL 331/93 non trovano applicazione per le c.d. “triangolari nazionali”, disciplinate dall’art. 58 del medesimo decreto e non precludono comunque la possibilità di applicare la disciplina delle operazioni triangolari di cui agli artt. 38 co. 7 e 40 co. 2 del DL 331/93.

[ CO ]

DLgs. 5.11.2021 n. 192

Direttiva (UE) 4.12.2018 n. 1910

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Obblighi di registrazione con effetti diversi tra fornitore e acquirente nel call-off stock” – Cosentino C. – La Grutta S.

Il Sole – 24 Ore del 27.7.2022, p. 27 – ”Triangolazioni nazionali esenti Iva compatibili con la Ue” – Ficola – Santacroce

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Immobili | Agevolazioni prima casa

Decreto di trasferimento per acquisto all’incanto – Richiesta in atto del beneficio – Necessità (Cass. 26.7.2022 n. 23292)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26.7.2022 n. 23292, ha ribadito che l’applicazione dei benefici “prima casa”, con riferimento alle imposte indirette applicabili all’atto di acquisto immobiliare, richiede necessariamente che il contribuente esprima una richiesta a tal fine, essendo altresì necessario che il contribuente formalizzi le dichiarazioni richieste dalla norma agevolativa (nota II- bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Tale ipotesi configura, dunque, una deroga al principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, in quanto è possibile (con determinati limiti temporali) rimediare all’erronea imposizione.
Pertanto, le dichiarazioni in parola sono necessarie, per l’accesso al beneficio prima casa, anche nel caso di acquisto in seguito ad espropriazione forzata, ipotesi in cui esse devono essere rese prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto cui va ricondotta l’efficacia traslativa della proprietà.

[ AM ]

art. 1 DPR 26.4.1986 n. 131

Cass. 26.7.2022 n. 23292

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Prima casa comprata all’incanto senza benefici se manca la richiesta” – Redazione

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Internazionale | Norme e disposizioni comunitarie | Libertà fondamentali dell’Unione europea | Libera circolazione dei capitali

Fondi di investimento non residenti – Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze (Cass. 6.7.2022 n. 21454, 21475, 21479, 21480, 21481, 21482)

Con le sentenze 6.7.2022 n. 21454, 21475, 21479, 21480, 21481 e 21482, la Cassazione ha ritenuto discriminatorio il trattamento fiscale riservato ai dividendi corrisposti agli OICR localizzati in Paesi extra-UE (negli USA, nei casi in esame) rispetto a quelli residenti.
La differenza tra l’aliquota convenzionale del 15% e l’imposizione sostitutiva prevista per i fondi domestici (all’epoca pari al 12,5% ex art. 9 co. 1 e 2 del DPR 77/83) avrebbe natura discriminatoria, violando il divieto di libera circolazione dei capitali ex art. 63 del TFUE.
L’interpretazione adeguatrice da parte del giudice nazionale deve essere orientata ai principi comunitari e, poiché la norma pattizia si innesta sulla disposizione domestica, tale interpretazione avrà ad oggetto la norma interna sottostante.
Le sentenze mettono in evidenza, seppur implicitamente, che il processo di equiparazione – volto ad eliminare la previgente discriminazione – degli OICR Ue a quelli domestici, ad opera della L. 178/2020, appare incompleto, invece, nei confronti degli OICR extra-Ue e, alla luce del principio di diritto, dovrebbe ritenersi tuttora discriminatorio.

[ ENT ]

Cass. 7.7.2022 n. 21598

Cass. 6.7.2022 n. 21482

Cass. 6.7.2022 n. 21481

Il Sole – 24 Ore del 27.7.2022, p. 25 – ”Sui fondi extra-Ue tassazione ancora discriminatoria” – Brunelli – Villa

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Lavoro | Lavoro subordinato

Obblighi informativi – Direttiva UE 2019/1152 – Schema di DLgs. di recepimento

Lo schema di DLgs. attuativo della direttiva Ue 2019/1152 (c.d. “direttiva trasparenza”), attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrebbe introdurre, con un ambito di applicazione molto ampio (ad es. rapporti di lavoro subordinato, anche già in corso, co.co.co., ecc), una serie di adempimenti informativi per datori di lavoro e committenti.
Lo schema di DLgs. dovrebbe intervenire sul DLgs. 152/97, richiedendo al datore di lavoro o al committente di trasmettere al lavoratore, in modo trasparente, chiaro e completo le informazioni che già prima era abituale comunicare alla sottoscrizione del contratto (ad es. tipologia del rapporto, inquadramento, ecc.) e, in aggiunta, di specificare per iscritto informazioni quali, ad esempio, la durata di ferie, congedi, le modalità di svolgimento dello straordinario, ecc.
Queste informazioni dovranno essere fornite consegnando al lavoratore – prima dell’inizio dell’attività lavorativa – copia della comunicazione di assunzione o del contratto individuale di lavoro. In mancanza, tali informazioni dovranno essere fornite al lavoratore entro 7 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa (o entro 30 giorni per alcuni specifici dati) o entro il primo giorno di decorrenza di variazioni contrattuali intervenute in corso di rapporto.

[ ET ]

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”Nuovi adempimenti informativi a carico di datori di lavoro e committenti” – Passerini S.

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Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali

Criteri per la concessione della CIGO – Interruzione o sospensione dell’attività lavorativa per temperature elevate (comunicato INPS-INAIL 26.7.2022)

Con un comunicato stampa pubblicato congiuntamente da INPS e INAIL in data 26.7.2022, si ricorda che le imprese interessate possono richiedere il riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) quando la temperatura nei luoghi di lavoro risulta elevata.
Sul punto, si ricorda come, con la circ. 1.8.2016 n. 139 e con il messaggio 3.5.2017 n. 1856, l’INPS abbia chiarito che si considerano “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi.
Tuttavia, nel comunicato in parola si precisa che anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo, ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali.
Operativamente, si chiarisce che l’azienda, nella domanda di accesso alla CIGO e nella allegata relazione tecnica, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime. Sarà poi cura dell’INPS acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

[ LM ]

art. 11 DLgs. 14.9.2015 n. 148

Comunicato stampa INPS-INAIL 26.7.2022

Messaggio INPS 3.5.2017 n. 1856

Circolare INPS 1.8.2016 n. 139

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2022 – ”CIGO possibile anche quando il termometro supera i 35°” – Mamone L.

Italia Oggi del 27.7.2022, p. 38 – ”La temperatura percepita basta per chiedere la Cigo” – Redaz.

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