martedì 26 luglio 2022 |
Agevolazioni
Contributo a fondo perduto SIMEST – Detassazione ex art. 10-bis del DL 137/2020 – Applicabilità
Gli Autori rilevano che, ferma restando l’assenza di chiarimenti ufficiali in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati a titolo di cofinanziamento da Simest ex art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020, tali contributi non sarebbero imponibili per effetto dell’applicazione dell’art. 10-bis del DL 137/2020.
In merito a tale disposizione, le più recenti risposte a interpello confermano che, ai fini della non concorrenza al reddito prevista dall’art. 10-bis del DL 137/2020, è necessario che i contributi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza”.
La locuzione “diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza” si ritiene non debba essere riferita, in generale, al modello agevolativo di per sé, quanto piuttosto alla norma che ha previsto il finanziamento.
[ PA ]
art. 10 bis DL 28.10.2020 n. 137
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Contributo SIMEST escluso da tassazione” – Alberti P. – Cotto A.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Diritto amministrativo
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Ordini professionali – Adempimenti (Informativa CNDCEC 25.7.2022 n. 65)
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato l’informativa 25.7.2022 n. 65 per gli Ordini territoriali relativamente al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), così come previsto dall’art. 6 del DL 80/2021.
Tale documento ripercorre la disciplina del PIAO e indica agli Ordini gli adempimenti conseguenti ai decreti attuativi della citata normativa. Vengono allegate, altresì, indicazioni specifiche utili per tali adempimenti.
[ MA ]
Nota informativa CNDCEC 25.7.2022 n. 65
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Adozione tempestiva del PIAO 2022-2024 per gli Ordini professionali” – Artusi M. F.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili
Detrazioni “edilizie” – Disposizioni applicabili al periodo d’imposta 2021 (circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. 28)
A seguito di un tavolo tecnico con la Consulta nazionale dei CAF, dopo la circ. 7.7.2022 n. 24 è stata pubblicata la seconda parte della circolare-guida 25.7.2022 n. 28 che riassume le principali novità normative ed interpretative che nel corso del 2021 hanno riguardato le detrazioni “edilizie”.
In particolare, sono oggetto di trattazione le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”), di cui all’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, per il bonus verde, per il bonus facciate, per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”), di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato.
[ AZ ]
Circolare Agenzia Entrate 25.7.2022 n. 28
Circolare Agenzia Entrate 7.7.2022 n. 24
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Dall’Agenzia trattazione sistematica delle detrazioni edilizie” – Zeni A.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | IRES | Dividendi ed interessi | Modalità di determinazione | Recesso, liquidazione e fattispecie assimilate
Regime transitorio ex L. 205/2017 – Profili critici
Secondo alcune risposte a interpello di Direzioni Regionali delle Entrate (interpello DRE Lombardia 21.10.2019 n. 904-1168/2019; interpello DRE Emilia Romagna 24.9.2019 n. 909-721/2019), il regime transitorio dei dividendi previsto dall’art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 non sarebbe estensibile ai redditi da recesso, essendo al contrario riservato alle distribuzioni degli utili netti risultanti dal bilancio annuale.
Tali indicazioni sembrano, però, dimenticare che il legislatore ha parificato gli utili da recesso e liquidazione agli utili “propriamente detti”: il principio è formalizzato, per le società di capitali, nell’art. 89 co. 2 del TUIR, che prevede la tassazione nel limite del 5% degli “utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7” (tra cui, appunto, il recesso e la liquidazione).
[ GO ]
Interpello DRE Lombardia 21.10.2019 n. 904-1168/2019
Interpello DRE Emilia Romagna 24.9.2019 n. 909-721/2019
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Utili da recesso e da liquidazione parificati a quelli ordinari” – Odetto G.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | IRES | Soggetti passivi
Residenza delle società – Esterovestizione e abuso del diritto – Verifica della sede dell’amministrazione (Cass. 25.7.2022 n. 23150)
La Cass. 25.7.2022 n. 23150 è tornata ad esprimersi sul tema dell’esterovestizione in merito alle medesime fattispecie di cui alle precedenti ordinanze n. 11709 e 11710 dell’11.4.2022 in relazione ad una società formalmente costituita in Cina ma che l’Agenzia delle Entrate riteneva avesse la propria sede dell’amministrazione in Italia. La Cassazione, confermando i propri precedenti arresti sopra menzionati, ha chiarito come l’esterovestizione non configuri necessariamente un fenomeno abusivo.
Inoltre, la Corte è entrata nel merito del concetto di sede dell’amministrazione, evidenziando come questo debba ritenersi equivalente al concetto di sede effettiva di matrice civilistica. Nel fare ciò, inoltre, la Cassazione ha analizzato il rapporto esistente tra il concetto di sede dell’amministrazione, di place of effective management e di oggetto principale dell’attività anche in relazione alle osservazioni poste dall’Italia al Commentario OCSE ed alla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
[ GFP ]
art. 4 Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni 21.11.2017
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”La Cassazione conferma che l’esterovestizione non è un fenomeno abusivo” – Redazione
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | Redditi di capitale | Dividendi
Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Disciplina transitoria – Termine del 31.12.2022
Il 31.12.2022 avrà termine il regime transitorio dei dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate da parte di persone fisiche non imprenditori.
L’art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 prevede, infatti, che per le “distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate (…) formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, il regime fiscale per il socio sia quello previgente (quindi, tassazione con le aliquote progressive su una base imponibile del 40%, del 49,72% o del 58,14%), in luogo di quello standard previsto dall’inizio del 2018, rappresentato dall’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Gli Autori segnalano una risposta interpello dell’Agenzia delle Entrate, non ancora pubblicata, che ha precisato che per tutti i dividendi erogati a partire dall’1.1.2023, seppure deliberati entro il 31.12.2022, dovrebbe essere applicata la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva del 26%.
Si ritiene che il regime transitorio in commento richieda che anche l’erogazione dei dividendi avvenga entro il termine del 31.12.2022, in applicazione del principio di cassa che caratterizza questa fattispecie.
Tuttavia, gli Autori osservano che il chiaro riferimento alle delibere di distribuzione di utili da effettuare entro il 31.12.2022 non sembra consentire l’interpretazione estensiva suggerita dall’Agenzia delle Entrate.
[ SS ]
Il Sole – 24 Ore del 26.7.2022, p. 28 – ”Dividendi ante 2018, fisco al 26% per delibere pagate dopo il 2022” – Barone – Saini
Il Sole – 24 Ore del 26.7.2022, p. 28 – ”Vecchio regime con imponibile ridotto” – Barone – Saini
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte indirette | IVA | Gruppo IVA
Ingresso anticipato di società nel Gruppo – Determinazione dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito (risposta interpello Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. 387)
Con la risposta interpello 25.7.2022 n. 387, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come debba essere quantificato l’effettivo vantaggio fiscale conseguito da un Gruppo IVA in caso di indebita inclusione di alcune società che avrebbero potuto partecipare al Gruppo soltanto a partire dall’anno successivo.
Nel caso specifico, un Gruppo IVA costituito nel 2019 era stato ampliato nel 2020 e 2021 ad altre società, ritenendo che in capo alle stesse sussistesse il vincolo finanziario. Tuttavia, tale valutazione si era rivelata errata in base all’interpretazione fornita in seguito con ris. 7.5.2021 n. 30/E.
L’Agenzia chiarisce che per calcolare l’effettivo vantaggio fiscale di cui all’art. 70-undecies co. 3 del DPR 633/72, da recuperare in capo al Gruppo, occorre:
– riliquidare le imposte a debito e a credito del Gruppo, escludendo il soggetto erroneamente incluso, nonché riliquidare le imposte di quest’ultimo, singolarmente considerato;
– comparare la sommatoria delle imposte così ricalcolate con quelle risultanti dalla dichiarazione del Gruppo.
Il recupero avverrà nei limiti della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato, oltre a sanzioni e interessi.
Per quanto concerne gli adempimenti, però, l’Agenzia ritiene che nel caso specifico il Gruppo IVA non sia tenuto a rettificare quelli già posti in essere, poiché il vincolo finanziario si è comunque realizzato, successivamente, in capo alle nuove partecipanti e la situazione può considerarsi “cristallizzata”.
[ CO ]
art. 70 decies DPR 26.10.1972 n. 633
art. 70 undecies DPR 26.10.1972 n. 633
Risposta interpello Agenzia Entrate 25.7.2022 n. 387
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Errato ampliamento del Gruppo IVA con recupero del vantaggio netto” – Redazione
Il Sole – 24 Ore del 26.7.2022, p. 29 – ”Gruppo Iva anticipato senza vantaggio fiscale esente da penalità” – Germani
Italia Oggi del 26.7.2022, p. 30 – ”Ampliamento gruppo Iva in anticipo senza adempimenti. Ma resta fermo il recupero del vantaggio indebito” – Ricca
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte indirette | Registro
Scissione in società semplice – Imposta di registro fissa – Valutazione dell’oggetto sociale richiesta solo per enti non commerciali (Cass. 25.7.2022 n. 23051)
Risolvendo il contrasto sorto sull’interpretazione dell’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di applicazione dell’imposta di registro agli atti societari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25.7.2022 n. 23051, sanciscono che: “l’atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell’oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste”.
[ AM ]
Cass. SS.UU. 25.7.2022 n. 23051
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Scissione in società semplice con registro fisso” – Mauro A.
Il Sole – 24 Ore del 26.7.2022, p. 29 – ”Società semplice, scissione con registro in misura fissa” – Busani
Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2021 – ”Alle Sezioni Unite il registro fisso per la scissione in società semplice” – Mauro A.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) | Composizione negoziata della crisi
Misure protettive – Autorizzazione – Finanziamenti prededucibili (Trib. Bergamo 5.7.2022)
Il Tribunale di Bergamo 5.7.2022 è intervenuto in tema finanziamenti prededucibili autorizzati nell’ambito della composizione negoziata della crisi, offrendo un’interpretazione destinata ad assumere rilievo con il nuovo Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022.
La disciplina, in origine dettata nell’art. 10 co. 1 lett. a) del DL 118/2021, è adesso contenuta nell’art. 22 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019.
Al Tribunale è demandato un vaglio autorizzatorio sulla destinazione funzionale del finanziamento alla continuità aziendale e alla migliore realizzazione dell’interesse dei creditori.
Il vaglio non può prescindere, inoltre, dalla convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento, intesa come non manifesta impossibilità di reversibilità dell’insolvenza e da condursi esaminando (i) il piano di risanamento e (ii) il fabbisogno finanziario del debitore.
Verificata la sussistenza del requisito di cui all’art. 2 co. 2 del DL 118/2021, occorre verificare se la richiesta di finanza interinale sia aderente al fabbisogno finanziario dell’impresa e al piano di risanamento. È necessario, altresì, vagliare l’utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale.
La concessione di una finanza deve, quindi, essere funzionale a supportare la continuità ed a evitare la sospensione della normale attività di impresa, che potrebbe rappresentare un fattore decisivo dell’evoluzione in insolvenza di una situazione di squilibrio.
[ AN ]
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali alla continuità” – Nicotra A. – Pezzetta M.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Contratti Collettivi di Lavoro | CCNL | Commercio, terziario e servizi | Farmacie
Trattamento economico – Nuova retribuzione base da luglio 2022 – Una tantum (Accordo 7.7.2022)
Il 7.7.2022 è stato siglato l’Accordo per il rinnovo della disciplina applicabile al personale dipendente delle farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori farmaceutici gestiti o partecipati da enti locali.
L’Accordo decorre dalla data di stipula (7 luglio) e scadrà il 31.12.2024.
Sul piano economico si segnalano gli incrementi dei minimi retributivi con decorrenza 1.7.2022, 1.7.2023 e 1.7.2024 e la previsione di un’indennità forfetaria una tantum, legata al periodo di carenza contrattuale pregresso, oltre all’incremento dell’indennità di funzione spettante ai Quadri.
Tre le novità di carattere normativo in evidenza le previsioni in materia di contratti a termine stagionali e il venir meno dell’indennità pari al 10% della retribuzione base mensile precedentemente spettante al lavoratore a tempo parziale al quale, in ragione di esigenze di carattere organizzativo, sia stato richiesto un incremento o una ricollocazione oraria della prestazione lavorativa.
[ ALM ]
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Retribuzioni in aumento da luglio per il personale delle farmacie municipalizzate” – Mori A.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Lavoro subordinato | Licenziamento individuale
Contratto di lavoro a tutele crescenti – Illegittimità del licenziamento – Meccanismo automatico di determinazione dell’indennità (Corte Cost. 22.7.2022 n. 183)
Con la sentenza n. 183/2022, la Corte Costituzionale è intervenuta in merito all’indennità prevista dall’art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2015 in occasione di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, richiedendo al legislatore di intervenire con urgenza in questa materia e predisporre tutele adeguate.
In particolare, con riferimento al regime previsto dalla citata norma per i datori di lavoro che non raggiungono i limiti dimensionali dell’art. 18 della L. 300/70, la Consulta ritiene che le esigenze di adeguatezza ed effettività della tutela già individuate con le precedenti sentenze 8.11.2018 n. 194 e 16.7.2020 n. 150 debbano essere garantite nelle piccole imprese e che l’attuale disciplina non sia idonea, perché il giudice può liquidare solo un indennizzo compreso tra 3 e 6 mensilità, un intervallo troppo esiguo per consentire un’adeguata personalizzazione del danno.
Per altro verso, poi, l’applicazione di tale regime dipende esclusivamente dal numero dei dipendenti occupati, un criterio che non necessariamente rispecchia l’effettiva rilevanza economica del datore di lavoro, soprattutto in una realtà produttiva in cui assumono sempre più rilievo gli investimenti di capitale e il volume di affari.
[ LM ]
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Necessaria una nuova disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese” – Negrini L.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI – Trattamenti di CIGS – Istruzioni (circ. INPS 25.7.2022 n. 87)
Con la circ. 25.7.2022 n. 87, l’INPS ha fornito indicazioni operative per l’accesso alla CIGS in seguito alle novità previste dall’art. 1 co. 103 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), con cui si prevede che, con decorrenza 1.7.2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), venga trasferita all’INPS limitatamente alla gestione sostitutiva.
Tra le varie, si precisa che per i trattamenti di CIGS relativi alla mensilità di giugno 2022 o a mensilità precedenti, i datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti a pagamento diretto, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30.6.2022, dovranno continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvederà poi a elaborare le denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmetterà gli esiti delle lavorazioni all’INPS che disporrà il relativo pagamento.
Invece, in caso di erogazione della prestazione tramite conguaglio, l’INPGI comunicherà ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.
Ancora, per quanto riguarda i periodi di CIGS con scadenza successiva al 30.6.2022, i datori di lavoro devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dall’1.7.2022, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva.
[ LM ]
Circolare INPS 25.7.2022 n. 87
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Domanda di autorizzazione per la CIGS dei giornalisti con scadenza dopo il 30 giugno” – Mamone L.
Il Sole – 24 Ore del 26.7.2022, p. 30 – ”Ammortizzatori dei giornalisti con gestione divisa tra Inpgi e Inps” – Cannioto – Maccarone
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali
Contratto di espansione – Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – Chiarimenti (circ. INPS 25.7.2022 n. 88)
Con la circ. 25.7.2022 n. 88, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni riguardanti la disciplina del contratto di espansione di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 co. 215 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Nel merito, si ricorda che la disposizione indicata nella legge di bilancio 2022 ha previsto un allungamento del periodo sperimentale del contratto di espansione fino al 2023, nonché un ampliamento del novero delle aziende interessate per gli anni 2022 e 2023, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico.
Tra le varie, riferendosi alla disposizione di cui all’art. 41 co. 5-bis del DLgs. 148/2015, con cui viene regolata l’indennità mensile collegata all’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione, l’INPS precisa che nel contratto di espansione sottoscritto in sede governativa può essere indicato – per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 – un solo piano di esodo annuale.
Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.
[ LM ]
art. 41 DLgs. 14.9.2015 n. 148
art. 41 DLgs. 14.9.2015 n. 148
Circolare INPS 25.7.2022 n. 88
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Contratto di espansione anche con due piani di esodo” – Redazione
Il Sole – 24 Ore del 26.7.2022, p. 30 – ”Il contratto di espansione con esodo in una sola data” – De Fusco – Fazio
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Previdenza | Maternità e congedi parentali
Assegno unico e universale – Novità del DLgs. 230/2021 – Cittadini extracomunitari – Chiarimenti (messaggio INPS 25.7.2022 n. 2951)
L’INPS, con il messaggio 25.7.2022 n. 2951 riguardante i titoli di soggiorno utili ai fini del diritto all’assegno unico e universale ex art. 3 co. 1, lett. a) del DLgs. 230/2021, ha chiarito che, oltre ai titoli già elencati con la circ. 23/2022, sono da ritenersi utili ai fini del conseguimento dell’assegno unico anche i seguenti permessi per:
– lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
– lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
– assistenza minori ex art. 31 co. 3 del DLgs. 286/98;
– protezione speciale, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
– casi speciali, di cui agli artt. 18 e 18-bis del DLgs. 286/98, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.
Sono invece esclusi dalla platea di potenziali beneficiari i soggetti titolari dei permessi:
– per attesa occupazione;
– tirocinio e formazione;
– studio, studenti/tirocinanti/alunni;
– residenza elettiva;
– visite, affari e turismo.
[ ET ]
Messaggio INPS 25.7.2022 n. 2951
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Assegno unico anche per cittadini extra Ue con permesso per lavoro di almeno sei mesi” – Redazione
Il Sole – 24 Ore del 26.7.2022, p. 29 – ”Assegno unico, estesa la platea degli stranieri” – Redaz.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Operazioni straordinarie | Cessione d’azienda | Aspetti civilistici
Trasferimento di complesso aziendale o di partecipazioni – Obbligo di perizia di stima
Si osserva che nel caso di azienda o partecipazioni trasferite mediante cessione a titolo oneroso, anziché mediante conferimento, può rendersi necessario procedere alla predisposizione di analoga perizia giurata.
Tale circostanza si verifica quando l’operazione di cessione di un’azienda o di partecipazioni si inserisce in un contesto operativo quale quello richiamato dagli artt. 2343-bis e 2465 c.c.
Infatti, ai sensi dell’art. 2343-bis c.c., l’acquisto di beni o di crediti da parte di una società per azioni, ceduti a essa da suoi promotori, fondatori, soci o amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, entro i primi 2 anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese:
– deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria;
– deve essere accompagnato dalla presentazione, a cura del cedente, di una perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale territorialmente competente in ragione della sede della società acquirente.
Analoga previsione risulta formulata dall’art. 2465 co. 2 c.c., con riferimento all’ipotesi di acquisto da parte di società a responsabilità limitata (fermo restando che, in questo caso, l’esperto chiamato a redigere la Relazione giurata di stima può essere nominato direttamente dal cedente, anziché dal Tribunale).
[ SS ]
art. 2343 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
art. 2343 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262
art. 2465 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2022 – ”Acquisti di aziende o partecipazioni con obbligo di perizia di stima se “pericolosi”” – Zanetti E.
STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi rigorosamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicatore, unico soggetto autorizzato alla lettura, alla copiatura e, sotto la responsabilità propria, alla diffusione. Qualora non foste i destinatari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che è assolutamente vietata forma di riproduzione o diffusione; siete pregati di eliminare il messaggio, inviando gentilmente comunicazione al seguente indirizzo: info@campaniamed.it – diritti riservati Eutekne