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lunedì 25 luglio 2022 |
Agevolazioni | Agevolazioni fiscali
Impatriati – Collegamento tra il rientro e l’inizio dell’attività lavorativa in Italia -Discontinuità in caso di distacco all’estero
Tra i requisiti di accesso al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 è richiesto il “collegamento funzionale” tra il trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, Parte II, § 3.1 ha precisato che “coloro che già svolgono una attività lavorativa nel territorio dello Stato, ad esempio, perché già distaccati in Italia da un’altra società del gruppo, senza essere tuttavia iscritti alla anagrafe della popolazione residente e senza aver trasferito in Italia la dimora abituale o il centro prevalente dei propri interessi personali, possono accedere al beneficio a partire dal periodo di imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale anche se ciò avvenga successivamente a quello in cui hanno iniziato in Italia lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Emerge dunque come la ratio dell’agevolazione sia quella di favorire il rientro delle persone in Italia per svolgervi un’attività lavorativa, a nulla rilevando che l’attività inizi prima o dopo il trasferimento, purché sia ravvisabile un nesso tra i due eventi.
Inoltre, al di fuori delle ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro in Italia, l’Agenzia delle Entrate non sembra subordinare la fruizione dell’agevolazione ad una discontinuità di carattere “contenutistico” tra l’attività lavorativa prestata prima del rientro e quella prestata successivamente a tale momento, essendo al contrario sufficiente il trasferimento fisico della persona in Italia.
[ LC ]
art. 16 DLgs. 14.9.2015 n. 147
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Impatriati con novità della prestazione solo in caso di distacco” – Corso L.
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Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Aiuto per la crescita economica (ACE) | Super ACE
ACE innovativa (c.d. “super ACE”) – Modalità di calcolo – Ambito temporale
La “super ACE” si applica nel “periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020” (art. 19 co. 2 del DL 73/2021).
I contribuenti con l’esercizio sociale di 12 mesi, siano essi “solari” o “a cavallo”, considerano, ai fini del beneficio, il periodo d’imposta 2021.
Appare più complessa la gestione dei periodi di imposta inferiori e superiori ai 12 mesi.
Per una società neocostituita con l’esercizio, ad esempio, dal 7.12.2020 al 31.12.2021, secondo un approccio logico-sistematico, sarebbe coerente considerare il periodo d’imposta “lungo”, pur se così sarebbe agevolata una frazione di periodo precedente al 31.12.2020.
Per determinare il beneficio, l’Amministrazione finanziaria, durante Telefisco 2022, ha indicato che il rendimento (15%), commisurato su base annuale, deve essere ragguagliato alla effettiva durata dell’esercizio, ove diversa da dodici mesi.
Per i periodi infrannuali (ad esempio, in caso di operazioni straordinarie), il ragguaglio determina una fruizione ridotta del beneficio.
Alcune perplessità potrebbero riguardare le società il cui periodo infrannuale (iniziato dopo il 31.12.2020) si sia concluso prima dell’entrata in vigore del DL 73/2021 (il 26.5.2021), non consentendo, di fatto, a tali società di valutare eventuali benefici dell’agevolazione prima della chiusura dell’esercizio infrannuale.
[ ENT ]
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Super ACE per i periodi d’imposta “anomali”” – Odetto G. – Terragni E.
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Contabilità | Principi contabili | Principi contabili internazionali
Economie iperinflazionate – Adeguamento dei valori di bilancio
I bilanci di qualsiasi entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata devono essere predisposti sulla base delle indicazioni dello IAS 29.
Il principio contabile stabilisce che, in tali ipotesi, il bilancio deve essere espresso nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio e disciplina le modalità per procedere:
– all’adeguamento dei valori dello Stato patrimoniale (§ da 11 a 25), distinguendo, a tal fine, fra elementi monetari, attività e passività indicizzate, attività e passività non monetarie, capitale proprio;
– all’adeguamento del Conto economico (§ 26);
– alla rilevazione contabile degli utili e delle perdite sulla posizione finanziaria netta (§ 27, 28 e 31).
[ SL ]
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Economia iperinflazionata con rideterminazione dei valori di bilancio” – Malfatti L. – Ossola G.
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Diritto societario | Società a responsabilità limitata | DLgs. 17.1.2003 n. 6 | Quote | Circolazione quote
Limiti – Clausola di gradimento – Riferimento alla cessione della partecipazione – Applicazione al conferimento – Esclusione (Trib. Torino 4.7.2022)
Il Tribunale di Torino, nell’ordinanza 4.7.2022, ha sottolineato le differenze tra cessione e conferimento di una quota di partecipazione in srl.
Attraverso la “cessione di quote” il socio cedente vende al cessionario acquirente dietro la corresponsione di un prezzo, liberamente determinato dalle parti; il cedente “esce” dalla società e il cessionario ne diviene parte (o aumenta la propria partecipazione se la cessione avviene nei confronti di un soggetto già socio).
Il “conferimento di quote”, invece, comporta uno “scambio” di partecipazioni. Una determinata partecipazione in una società viene conferita in altra società ed il precedente proprietario riceve in cambio una partecipazione nella società conferitaria.
Di conseguenza, una clausola di gradimento che si riferisca alla cessione non può essere estesa anche al caso del conferimento.
Depone in tale senso anche il fatto che ci si trovi nel contesto di una società di capitali, dove, normalmente, le partecipazioni sono liberamente trasferibili.
[ MM ]
art. 2469 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
art. 2470 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Il gradimento per la cessione di partecipazioni non vale per il conferimento” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2021 – ”Diritto di recesso del socio di srl per clausola di mero gradimento dubbio” – Morino E.
Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2020 – ”Eliminazione del mero gradimento con il dubbio del recesso” – Meoli M.
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Economia aziendale | Consulenza aziendale
Piani industriali – Analisi del contesto competitivo – Utilizzo della matrice SWOT
Per la valutazione delle strategie nell’ambito del piano industriale, uno strumento molto utilizzato è la cosiddetta analisi SWOT, acronimo che indica strengths (punti di forza), weaknesses (punti di debolezza), opportunities (opportunità) e threats (minacce). Si tratta di uno strumento di supporto all’individuazione della migliore strategia da perseguire nel piano industriale. Tale strumento viene utilizzato per analizzare il contesto competitivo, per indagare quali opportunità provengono dal mercato e quali punti di forza posseduti potrebbero portare al successo l’impresa nell’implementare una determinata strategia.
[ SD ]
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Matrice SWOT per valutare la strategia per il piano industriale” – Bava F. – Devalle A.
Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2022 – ”Piani industriali per destinatari esterni con adeguata descrizione dell’impresa” – Bava F. – Devalle A.
Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2022 – ”Intervallo temporale coperto dal piano industriale da riportare in modo chiaro” – Bava F. – Devalle A.
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Fiscale | Dogane | Principi generali | Origine delle merci
Avanzi e ritagli di poliuretano espanso – Origine preferenziale UE (documento Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 13.6.2022)
Sulla base di quanto confermato dall’informazione vincolante in materia di origine (IVO) di cui al documento Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 13.6.2022, agli avanzi e ai ritagli di poliuretano espanso può essere riconosciuta l’origine preferenziale europea, se rappresentano scarti di operazioni manifatturiere effettuate in stabilimenti produttivi ubicati nel territorio dell’UE.
L’Autrice osserva, fra l’altro, che il riconoscimento dell’origine preferenziale rappresenta un notevole vantaggio commerciale per la successiva esportazione dei residui/cascami nonché in caso di cessioni nazionali o unionali degli stessi.
[ MG ]
Documento Agenzia Dogane 13.6.2022
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Origine preferenziale per scarti e residui di lavorazioni effettuate nell’Ue” – Baldi V.
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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Consolidato | Nazionale
Riporto delle perdite – Compilazione del modello CNM
In caso di adesione al regime del consolidato fiscale nazionale ex artt. 117 e ss. del TUIR, la società consolidante ha la possibilità di liquidare l’IRES in modo unitario, applicandola su di un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese.
Dal punto di vista operativo, la liquidazione dell’IRES di gruppo si può suddividere nelle seguenti fasi:
– determinazione dei redditi per ogni società: tutte le società del perimetro di consolidamento devono procedere al calcolo del proprio reddito secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa;
– calcolo del risultato aggregato: la società consolidante determina il risultato aggregato degli utili (o delle perdite) fiscali della società del perimetro;
– liquidazione dell’imposta: la consolidante opera il riporto delle eventuali perdite emergenti dalla precedenti dichiarazioni di gruppo e scomputa le ritenute e gli acconti. Successivamente, la medesima versa l’imposta, versa gli acconti per l’esercizio in corso e presenta il modello CNM.
All’interno del quadro NF del modello CNM, si evidenziano i redditi e le perdite apportati dai soggetti appartenenti al perimetro di consolidamento, il cui codice fiscale viene indicato nel rigo NF2. Nel rigo NF8, poi, si determina il reddito complessivo di gruppo.
[ SS ]
art. 117 DPR 22.12.1986 n. 917
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Compensazione intersoggettiva di redditi e perdite nel quadro NF del modello CNM” – Sanna S.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Operazioni non imponibili | Cessioni all’esportazione | Plafond IVA
Plafond disponibile insufficiente – Acquisti con IVA parzialmente indetraibile – Modalità di fatturazione
Qualora il plafond IVA disponibile indicato nella dichiarazione d’intento non copra l’intero ammontare della cessione di beni o della prestazione di servizi, si ritiene che il cedente o prestatore possa emettere un’unica fattura per l’operazione effettuata che sarà da considerare, in parte, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 e, in parte, imponibile.
Occorre considerare, infatti, che le specifiche tecniche della fattura elettronica via SdI (versione 1.7) consentono di separare le linee di dettaglio. Dunque, nel caso descritto, si avrà:
– una linea in cui riportare l’ammontare dell’operazione da assoggettare ad IVA secondo l’aliquota propria del bene ceduto o del servizio prestato;
– un’altra linea ove indicare il restante importo per il quale l’esportatore abituale si avvale del regime di non imponibilità.
Una situazione analoga potrebbe verificarsi qualora l’esportatore abituale intenda avvalersi del plafond IVA al fine di acquistare beni e servizi con imposta parzialmente indetraibile.
[ MG ]
Provvedimento Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293390
Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 15.6.2022
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Utilizzo parziale del plafond con una sola fattura” – Gazzera M. – Greco E.
Il Quotidiano del Commercialista del 25.6.2022 – ”Plafond non ammesso per gli acquisti con IVA indetraibile” – Gazzera M.
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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) | Albo dei gestori della crisi
Società tra professionisti – Requisiti di iscrizione – Controlli
L’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza, regolato dagli artt. 356-358 del DLgs. 14/2019, continua ad alimentare dubbi e perplessità creando confusione tra gli operatori chiamati a confrontarsi con la sua totale inoperatività e con l’incertezza delle norme da applicare ai fini della nomina a curatore, commissario e liquidatore.
È incerto l’accesso per le società tra professionisti qualora la compagine sia formata da soci professionisti e non, o da soci professionisti ma non tutti appartenenti all’Albo degli avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro.
Ai sensi dell’art. 358 co. 1 del DLgs. 14/2019, l’iscrizione all’Albo è consentita agli studi professionali associati e alle società tra professionisti purché i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali richiesti e, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sia designata la persona fisica responsabile della procedura. Ove si ritenesse che il riferimento sia a tutti i soci, si finirebbe per escludere buona parte delle STP dalla possibilità di iscriversi all’Albo.
Particolari dubbi sussistono anche sulla verifica dei requisiti per i soggetti non professionisti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Per questi è necessario dimostrare il possesso delle adeguate capacità imprenditoriali attraverso l’indicazione delle cariche formali ricoperte e l’allegazione di una relazione sintetica sulle attività concretamente svolte.
[ AN ]
DM Ministero della Giustizia 3.3.2022 n. 75
art. 356 DLgs. 12.1.2019 n. 14
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Percorso a ostacoli per l’accesso delle STP all’Albo dei gestori della crisi” – Diana F.
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Internazionale | Norme e disposizioni comunitarie | Direttive | Cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE) | Scambio automatico dei meccanismi di pianificazione aggressiva (DAC 6)
Calcolo della riduzione d’imposta e criterio del vantaggio principale (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 12)
La circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 12 ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alla direttiva 2018/822/Ue (c.d. “DAC 6”), recepita nel nostro ordinamento dal DLgs. 100/2020. Secondo il DM 17.11.2020, alcuni elementi distintivi (A, B, C, E) rilevano solo se comportano una riduzione d’imposta, da calcolare quale differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza.
Per alcuni elementi distintivi opera il criterio del vantaggio principale, il quale ricorre quando il vantaggio fiscale è superiore al 50% della somma dei vantaggi fiscali ed extra-fiscali.
Per entrambi i criteri occorre confrontare le imposte da assolvere in base al meccanismo transfrontaliero e quelle che sarebbero dovute in assenza dello stesso.
Nella circ., l’Agenzia delle Entrate (§ 4.1) conferma che la “assenza” corrisponde all’ipotesi in cui il meccanismo non sia attuato e non al caso in cui sia posta in essere una soluzione alternativa. Gli Autori, pur evidenziando il pregio di semplificare i calcoli in esame, sottolineano come la soluzione potrebbe rappresentare una penalizzazione per i contribuenti.
[ ENT ]
Circolare Agenzia Entrate 13.5.2022 n. 12
Il Sole – 24 Ore del 25.7.2022, p. 16 – ”Dac 6, test del vantaggio principale per i meccanismi transfrontalieri” – Bellini – De Lucia
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Lavoro | Lavoro subordinato | Diritti e doveri del lavoratore
Prevedibilità minima del lavoro – Direttiva UE 2019/1152 – Schema di DLgs. di recepimento
L’art. 9 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/1152 (c.d. “direttiva trasparenza”), attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce il concetto di “prevedibilità delle condizioni minime di lavoro”, da intendersi come diritto del lavoratore a conoscere preventivamente le fasce orarie e giornaliere entro le quali potrà essere chiamato a rendere la prestazione nello svolgimento del rapporto.
Stando ai “considerando” della direttiva Ue 2019/1152, tale concetto è stato elaborato per quelle organizzazioni caratterizzate da elevata imprevedibilità della prestazione di lavoro, specialmente quelle riconducibili alle nuove forme di lavoro derivanti dalla digitalizzazione dei processi produttivi e dei servizi.
Tuttavia, per come formulate, le disposizioni in materia di prevedibilità minima di cui all’art. 9 risulterebbero applicabili non solo nelle organizzazioni del lavoro caratterizzate da oggettiva imprevedibilità della prestazione, ma anche in tutti i casi in cui, con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro, non sia predeterminato l’orario di lavoro e la sua collocazione temporale, con conseguenze rilevanti per i datori di lavoro.
[ ET ]
Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2022 – ”Dubbi sulla portata della “prevedibilità minima” del lavoro” – Motroni M.
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