Notiziario 22 Luglio 2022

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venerdì 22 luglio 2022
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Agevolazioni

Bonus psicologo – Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”) – Presentazione delle domande (messaggio INPS 21.7.2022 n. 2905)

Con il messaggio 21.7.2022 n. 2905, l’INPS rende noto che le domande per il c.d. “bonus psicologo 2022” ex art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021 e attuato con il DM 31.5.2022 potranno essere presentate a partire dal 25.7.2022 e fino al 24.10.2022.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito dell’Istituto, ovvero avvalendosi del Contact Center Integrato.

[ DS ]

DM Ministero della Salute 31.5.2022

art. 1 quater DL 30.12.2021 n. 228

Messaggio INPS 21.7.2022 n. 2905

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Domande per il bonus psicologo entro il 24 ottobre 2022” – Redazione

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Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (patent box)

Abrogazione del regime di Patent box – Nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dall’impresa – Dubbi applicativi

Si segnalano importanti dubbi applicativi in merito al “nuovo regime del Patent box”, vale a dire la super deduzione del 110% introdotta dall’art. 6 del DL 146/2021.
L’agevolazione si sostanzia in un regime “ordinario”, che riguarda le spese sui beni già esistenti, e in un regime cosiddetto premiale che agevola le attività di R&S svolte in funzione della creazione di un nuovo intangibile.
L’Autore considera un elemento di grande incertezza, che deriva dalla diversa definizione degli intangibili rispetto a quella del vecchio patent box, il momento a partire dal quale il bene può usufruire della super-deduzione. Quest’ultima richiede infatti che l’intangibile sia “tutelato” (e non solo “tutelabile” secondo la definizione del patent box) senza però indicare espressamente da quando questa condizione si verifica.
Non risulta chiaro, ad esempio, se un brevetto sia agevolato al momento di presentazione della domanda o se si debba attendere la registrazione.

[ SS ]

art. 6 DL 21.10.2021 n. 146

Il Sole – 24 Ore del 22.7.2022, p. 25 – ”Patent box, super deduzione al test della data di registrazione” – Gaiani L.

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Bilancio | Bilancio d’esercizio | Stato patrimoniale | Attivo | Immobilizzazioni | Immateriali

Spese sostenute per la formazione del personale – Condizioni per la capitalizzazione e per la deduzione delle quote di ammortamento

Secondo il documento OIC 24 (§ 44), i costi di addestramento e di qualificazione del personale:
– costituiscono, quale regola generale, costi di periodo da rilevare a Conto economico nell’esercizio di sostenimento;
– possono essere capitalizzati, nell’ambito dei costi di impianto e ampliamento, quando sono assimilabili ai costi di start-up oppure se sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale o commerciale, che si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi, comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale ed amministrativa della società e determini (sulla base di un piano approvato dagli amministratori) capacità di generare flussi di reddito futuri.
La recente Cass. 31.3.2022 n. 10271 (avente per oggetto i costi sostenuti per la formazione del personale nell’ambito di un processo di riconversione industriale) ha affermato che la capitalizzazione dei costi per la formazione del personale, e la conseguente deducibilità delle relative quote di ammortamento, può dirsi correttamente operata in quanto risponda ai requisiti previsti dal documento OIC 24.
A tal fine, il contribuente deve, quindi, dimostrare la congruenza e il rapporto causa-effetto tra costi e benefici, l’attribuibilità diretta dei costi alla nuova attività e la loro recuperabilità e, infine, la sussistenza di un approvato piano di ampliamento che si sostanzi in un investimento su attuali fattori produttivi e sia foriero di un profondo cambiamento nella struttura produttiva.

[ SL ]

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

Documento OIC n. 24/2017

Cass. 31.3.2022 n. 10271

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Spese per la formazione del personale da capitalizzare con attenzione” – Latorraca S.

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Diritto civile | Persone e famiglia

Fondo patrimoniale – Risoluzione consensuale

Il fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e ss. c.c. consente ai coniugi di costituire un patrimonio separato avente ad oggetto beni soggetti a pubblicità (ad esempio, immobili), che vengono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, pertanto, divengono inaggredibili dai creditori consapevoli dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. In questi limiti, il fondo patrimoniale costituisce una eccezione al principio di responsabilità patrimoniale generale del debitore, di cui all’art. 2740 c.c.
Il fondo patrimoniale può, però, essere oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ove costituito in frode ai creditori e, inoltre, per effetto dell’art. 2929-bis c.c., può essere oggetto direttamente di esecuzione forzata, senza dovere prima procedere all’esperimento dell’azione revocatoria, se il creditore che ne sia pregiudicato sia munito di titolo esecutivo.

[ AM ]

art. 167 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

art. 2929 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Il fondo patrimoniale si pone l’obiettivo di far fronte ai bisogni della famiglia” – Parato A.

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Diritto penale | Responsabilità parapenale delle persone giuridiche

Contrabbando doganale – Procedimento nei confronti della persona giuridica – Rappresentanza processuale – Divieto per l’amministratore indagato (Cass. pen. 21.7.2022 n. 28963)

In uno dei primi procedimenti avviati per contrabbando doganale ai sensi dell’art. 25-sexiesdecies del DLgs. 231/2001, la Corte di Cassazione – sentenza 21.7.2022 n. 28963 – ha ribadito il divieto di rappresentanza processuale da parte del legale rappresentante indagato nel reato presupposto (art. 39 del DLgs. 231/2001).
Tale divieto è assoluto e non ammette deroghe, in quanto è funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo imputato in un procedimento penale. Esso produce necessariamente conseguenze sul piano processuale, in quanto tutte le attività svolte dal rappresentante all’interno del procedimento penale che riguarda l’ente devono essere considerate inefficaci.

[ MA ]

art. 39 DLgs. 8.6.2001 n. 231

art. 25 sexiesdecies DLgs. 8.6.2001 n. 231

  Scheda n. 1305.01 in Agg. 8-9/2020 – Artusi

Cass. pen. 21.7.2022 n. 28963

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Amministratore indagato per contrabbando escluso dal processo “231”” – Artusi M. F.

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2020 – ”Da domani nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti” – Artusi M. F.

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Diritto societario | Società per azioni | DLgs. 17.1.2003 n. 6 | Amministrazione nel sistema tradizionale | Responsabilità degli amministratori

Amministratori non esecutivi delle banche – Doveri

Con due recenti ordinanze, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito ai doveri e alla responsabilità degli amministratori non esecutivi delle banche.
La decisione n. 12436/2022, in particolare, ribadisce l’orientamento secondo cui il dovere di agire informati non va rimesso, nella sua operatività, alle segnalazioni degli amministratori delegati. Anche i consiglieri non esecutivi, infatti, devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza degli affari sociali; inoltre, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio, essi hanno l’obbligo di:
– contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree di attività della banca;
– attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.
Su questi temi l’ordinanza n. 16275/2022 afferma che, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo, su ciascun amministratore, che viene nominato in ragione della sua specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, grava l’obbligo:
– di valutare l’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società;
– in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi a un comportamento diligente, corretto e trasparente.

[ MM ]

art. 2381 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

art. 2392 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

Cass. 19.5.2022 n. 16275

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Gli amministratori non esecutivi delle banche monitorano la gestione” – Morino E.

Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2020 – ”Amministratori non esecutivi e sindaci “senza scampo” nelle banche” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2019 – ”Solo iniziative concrete salvano gli amministratori non esecutivi di banche” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 30.10.2018 – ”Azione informata ampia per gli amministratori non esecutivi di banche” – Meoli M.

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Economia aziendale | Consulenza aziendale

Piani industriali – Rischio del passaggio generazionale – Modalità di gestione

Nelle imprese di piccole dimensioni viene data spesso una scarsa attenzione al tema della corporate governance, alle politiche di gestione del rischio connesso all’imprenditore e al passaggio generazionale. In molti casi, la gestione dell’azienda è affidata a un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione in cui figurano unicamente gli stretti famigliari dell’imprenditore (talvolta nemmeno impegnati nell’impresa).
Nella predisposizione del piano industriale è opportuno che venga illustrata la struttura della proprietà, la composizione del consiglio di amministrazione, l’organigramma, il sistema dei poteri, delle deleghe, dei processi decisionali, delle funzioni e delle principali procedure in essere, nonché le scelte aziendali e le strategie adottate per quanto riguarda le politiche volte alla minimizzazione del rischio relativo all’imprenditore (c.d. “key man”) e al passaggio generazionale.
Si evidenzia come il tema del passaggio generazionale rappresenti anche una possibile attività consulenziale per i dottori commercialisti volta a individuare la migliore soluzione per salvaguardare la durabilità dell’impresa.

[ SD ]

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Corporate governance da illustrare nel piano industriale” – Bava F. – Devalle A.

Il Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Dati storici a consuntivo alla base di stime affidabili nei piani industriali” – Bava F. – Devalle A.

Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Analisi del mercato di riferimento rilevante per il piano industriale” – Bava F. – Devalle A.

Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2022 – ”Piani industriali per destinatari esterni con adeguata descrizione dell’impresa” – Bava F. – Devalle A.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2022 – ”Intervallo temporale coperto dal piano industriale da riportare in modo chiaro” – Bava F. – Devalle A.

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Fiscale | Contenzioso | Processo tributario | Giudizio di ottemperanza

Oggetto – Sgravio parziale (Cass. 22.4.2022 n. 12847)

Con la sentenza Cass. 22.4.2022 n. 12847 è stato considerato inammissibile il ricorso presentato dal contribuente per impugnare il provvedimento di sgravio parziale emesso a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale e ritenuto erroneo. I giudici hanno motivato l’inammissibilità ritenendo non corretto impugnare autonomamente il provvedimento di sgravio parziale, poichè tale atto non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del DLgs. 546/92.
Avverso il provvedimento di sgravio ritenuto erroneo il contribuente avrebbe dovuto attivare il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 70 del DLgs. 546/92.
Si ritiene che qualora il contribuente abbia ricevuto un atto esattivo (ad esempio una cartella di pagamento) che non rispetti il giudicato, il rimedio non è l’ottemperanza ma il ricorso da notificare nel rispetto dei termini previsti dall’art. 21 del DLgs. 546/92.

[ CM ]

art. 19 DLgs. 31.12.1992 n. 546

art. 69 DLgs. 31.12.1992 n. 546

art. 70 DLgs. 31.12.1992 n. 546

Cass. 22.4.2022 n. 12847

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Necessaria l’ottemperanza per contestare l’errore nello sgravio parziale” – Monteleone C.

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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili

Bonus facciate – Errori nella fattura 2021 e omessa comunicazione di opzione – Sostenimento delle spese nel 2022 – Detrazione al 60% (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2022 n. 385)

Con la risposta a interpello 20.7.2022 n. 385, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, applicato dal fornitore ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020, non pregiudica di per sé gli effetti che da tale disposizione discendono in capo al fornitore e al cliente ed è pertanto inutile procedere con una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 esclusivamente per modificare questo aspetto “irrilevante ai fini IVA”.
Al di là della mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, l’omessa presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione entro il termine ultimo per il suo invio relativamente alle spese sostenute nel 2021, invece, porta l’Agenzia ad affermare che:
– il committente dei lavori può beneficiare del bonus facciate 90% solo sul 10% pagato nel 2021, con possibilità poi di beneficiare del bonus facciate al 60% su quel 90% di corrispettivo non pagato nel 2021 che dovesse pagare nel 2022;
– data questa situazione di fatto, emettere una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 risulta del tutto inutile sia ai fini IVA che ai fini della “resurrezione” dello sconto sul corrispettivo al 90% non tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

[ AZ ]

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2022 n. 385

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Nota di variazione per la fattura 2021 inutile con omessa comunicazione di opzione” – Zanetti E. – Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Bonus facciate con aliquota del 60% con omesse comunicazioni o errori nel 2021” – Bonsanto D. – Zeni A.

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Fiscale | Imposte dirette | Redditi di lavoro dipendente | Determinazione del reddito | Compensi in natura

Prestiti concessi al personale dipendente – Determinazione del reddito imponibile

Nella riunione della Bce del 21.7.2022 è stato aumentato di 50 punti base il tasso di interesse di riferimento (TUR), che passa così dallo 0% allo 0,50% a partire dal 27.7.2022.
La modifica ha, tra l’altro, effetti sul reddito di lavoro dipendente, posto che ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR, in caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra:
– l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di sconto (TUS, ora tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Bce) vigente al termine di ciascun anno;
– l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Se nel corso del 2021 il datore di lavoro ha rimborsato tutti gli interessi passivi del dipendente, in capo a quest’ultimo non si è formato alcun fringe benefit tassato, in quanto a fine 2021 il TUR era ancora pari a zero. Inoltre, ai fini delle ritenute da effettuare fino a fine anno, occorre considerare il TUR vigente alla fine del 2021, salvo effettuare il conguaglio, che terrà conto del TUR vigente al termine del 2022 (circ. 17.7.2000 n. 98, § 5.2.1).

[ LC ]

art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Prestiti ai dipendenti, fringe benefit a rischio tassazione” – Alberti P. – Cotto A.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Reverse charge

Operazioni inesistenti soggette a reverse charge (Cass. SS.UU. 20.7.2022 n. 22727)

Il mite regime sanzionatorio dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97 opera solo quando si tratti di operazioni inesistenti e, nel contempo, esenti, non imponibili oppure escluse da imposta.
Invece, precisa la Cass. SS.UU. 20.7.2022 n. 22727, quando si è nell’ipotesi di operazioni inesistenti in reverse charge, i principi comunitari unitamente all’esigenza di prevenire le frodi impongono di affermare che si verifichi sia il recupero della detrazione sia la più grave sanzione proporzionale dell’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97.

[ CA ]

art. 6 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Cass. SS.UU. 20.7.2022 n. 22727

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Inesistenza in reverse charge con recupero della detrazione” – Cissello A.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Reverse charge

Operazioni inesistenti soggette a reverse charge (Cass. SS.UU. 20.7.2022 n. 22727) – Profili critici

La Cass. SS.UU. 20.7.2022 n. 22727 ha sancito che, in caso di operazioni inesistenti in reverse charge, è legittima la negazione della detrazione con irrogazione delle consuete sanzioni proporzionali.
Emergono però, dalla sentenza, i seguenti punti critici:
– la sanzione dovrebbe essere quella dell’art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 (indebita detrazione) e non quella dell’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 (infedele fatturazione);
– i giudici sanciscono che il più mite regime sanzionatorio dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97 opera quando non si riesce a dimostrare la partecipazione psicologica alla frode. In questo caso, a ben vedere, alcuna sanzione dovrebbe essere irrogabile in base ai principi generali.

[ CA ]

art. 6 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Cass. SS.UU. 20.7.2022 n. 22727

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Le Sezioni Unite inciampano sulle sanzioni da inesistenza in reverse charge” – Cissello A.

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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019)

Crediti professionali – Prededuzione del credito – Limiti – Apertura della procedura

La prededuzione dei compensi professionali nel Codice della crisi è disciplinata dall’art. 6 del DLgs. 14/2019, che, alle lett. b) e c), regola il trattamento di tali crediti quando siano sorti in funzione dell’accordo di ristrutturazione (ADR), del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), o per la richiesta delle misure protettive, nonché in funzione della presentazione del ricorso per concordato preventivo.
La prededuzione (nella successiva procedura di liquidazione giudiziale) spetta solo nei limiti del 75% dell’ammontare, a condizione che l’ADR o il PRO siano stati omologati o che per il concordato sia emesso il decreto di ammissione.
Si tratta di un principio anticipato – almeno per il concordato preventivo – dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 42093/2021.
La disciplina disegnata dal Codice ha il pregio della certezza, ponendo in relazione la prededuzione ad un dato oggettivo. D’altro canto, essa rischia di non considerare che, spesso, il mancato raggiungimento degli obiettivi prescinde dalla diligenza professionale.
L’art. 166 co. 3 lett. g) del DLgs. 14/2019 esclude da revocatoria “i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previste dal presente codice”, ciò potrebbe avvalorare pratiche non ortodosse, come il pagamento anticipato del compenso professionale.

[ AN ]

art. 6 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 166 DLgs. 12.1.2019 n. 14

Cass. SS.UU. 31.12.2021 n. 42093

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”Prededuzione dei compensi professionali nei limiti del 75%” – Greggio M. – Pezzetta M.

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Funzioni giudiziarie | Procedure concorsuali | Concordato preventivo

Falcidia – Tributi locali – Trattamento dei crediti fiscali – Orientamenti contrastanti

Il DLgs. 14/2019 non contempla alcuna disposizione sul trattamento dei tributi locali nell’ambito del concordato e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La disciplina sul trattamento dei crediti tributari è contenuta negli artt. 63 e 88 del DLgs. 14/2019, che prevedono la possibilità per l’impresa di proporre all’ente creditore una riduzione e una dilazione di pagamento dei crediti relativi a tributi amministrati dalle agenzie fiscali.
Tali norme non distinguono tra tributi erariali e locali, ma limitano il loro campo di applicazione ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali.
Rientrano, quindi, nella transazione fiscale: i tributi erariali, in quanto amministrati dalle agenzie fiscali, e i tributi diversi da quelli erariali che, pur essendo di spettanza di altri enti (come comuni e regioni), sono amministrati dalle agenzie fiscali per legge o sulla base di una convenzione stipulata fra tali enti e le agenzie fiscali (art. 57 del DLgs 300/1999).
I tributi locali non sono amministrati da un’agenzia fiscale, pertanto, non potrebbero essere oggetto di falcidia, salvi gli effetti del concordato.
Tale conclusione contrasta con la ratio e con la lettera delle norme che disciplinano la crisi d’impresa e trova sostegno anche nella posizione espressa dalla Corte dei conti n. 40/2021.
Sarebbe opportuno una specifica previsione normativa che contemplasse la legittimità della transazione anche per i tributi locali.

[ AN ]

art. 63 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 88 DLgs. 12.1.2019 n. 14

Il Sole – 24 Ore del 22.7.2022, p. 25 – ”Transazione confinata ai tributi locali gestiti dalle agenzie fiscali” – Andreani G.

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Diniego erariale nella transazione fiscale al giudice fallimentare” – Nicotra A. – Pezzetta M.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021 – ”Falcidia dei tributi locali secondo le regole generali” – Nicotra A. – Pezzetta M.

Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2018 – ”Nuova transazione fiscale ancora con significativi dubbi operativi” – Bana M.

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Lavoro

Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di lavoro – Direttiva UE 2019/1152 – Schema di DLgs. di recepimento

Tra le varie novità in materia di rapporti di lavoro, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/1152 (c.d. “direttiva trasparenza”), attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrebbe prevedere:
– la possibilità di ricorrere ad alcuni meccanismi rapidi di risoluzione delle controversie;
– la protezione da comportamenti ritorsivi o sfavorevoli nei confronti del lavoratore e dell’organizzazione sindacale delegata in conseguenza della presentazione di un reclamo o dell’avvio di un procedimento anche non giudiziario promossi a tutela dei diritti previsti dal decreto stesso (ad es. divieto di licenziamento).

[ ET ]

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2022 – ”In arrivo meccanismi più rapidi di risoluzione delle controversie di lavoro” – Cherchi V.

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