Notiziario 21 Luglio 2022

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giovedì 21 luglio 2022

 

Diritto commerciale | Enti non commerciali | Fondazioni

Riduzione del patrimonio di oltre un terzo – Inerzia degli organi di amministrazione e di controllo – Richiesta di estinzione da parte della Prefettura – Legittimità (TAR Lecce 4.4.2022 n. 538)

Il TAR Lecce, con la pronuncia 4.4.2022 n. 538, ha statuito che il venir meno del requisito della patrimonialità di una fondazione, impedendo il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente, giustifica il provvedimento di estinzione alla Prefettura, adottato nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale spettante alla stessa.
Ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c., il venir meno del patrimonio necessario all’esercizio delle attività istituzionali determina l’insorgere dell’alternativa tra la dichiarazione di estinzione e la trasformazione. Nel caso specifico, la fondazione non ha attivato le misure necessarie per la ricostituzione del patrimonio, nè iniziative in ordine alla trasformazione, per cui il potere della Prefettura risulta essere stato esercitato coerentemente. In tale contesto, è stata ritenuta irrilevante la proprietà, in capo alla fondazione, di un patrimonio immobiliare di notevole valore poichè non è stato deliberato “un piano di rientro dal deficit finanziario con ricostituzione del patrimonio minimo necessario”, né tantomeno “un piano economico dal quale risulti un saldo attivo tra le passività e gli introiti derivanti dal possesso dell’immobile suindicato, in grado di superare il deficit patrimoniale rilevato”.

[ PR ]

art. 22 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 25 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

art. 28 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

TAR Lecce 4.4.2022 n. 538

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Estinzione di una fondazione per insufficienza del patrimonio legittima” – Tagliabue M.

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Diritto penale | Reati comuni

Trasferimento fraudolenta di valori – Rilevanza della mera attribuzione fittizia (Cass. pen. 6.7.2022 n. 26022)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 6.7.2022 n. 26022, ha stabilito che, nel delitto di “trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.), il fatto-reato si sostanzia in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene difforme dalla realtà e nel fatto di realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione.
Vale a dire che occorre una qualsiasi tipologia di atto idonea a determinare l’apparenza di un rapporto di signoria difforme dalla realtà tra un determinato soggetto ed un bene, rispetto al quale rimane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, e per conto o nell’interesse del quale l’attribuzione è operata; ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (cfr. Cass. n. 52616/2015, nonché la recentissima Cass. n. 26902/2022).
Ne consegue che ai fini dell’integrazione del reato non occorre l’intestazione fittizia del bene, essendo sufficiente la mera attribuzione fittizia della titolarità di esso, od anche la sua disponibilità, ad un terzo, per le finalità indicate dalla norma incriminatrice.

[ MM ]

art. 512 bis RD 19.10.1930 n. 1398

Cass. pen. 6.7.2022 n. 26022

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Per il trasferimento fraudolento basta la mera “attribuzione” fittizia” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2021 – ”Nel trasferimento fraudolento di valori vale la concatenazione degli atti” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.7.2018 – ”Il trasferimento fraudolento richiede il dolo specifico di tutti i concorrenti” – Comellini S.

Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2017 – ”Concorso tra autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2016 – ”Sovrapponibili autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori” – Santoriello C.

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2016 – ”Trasferimento fraudolento anche senza misure di prevenzione patrimoniali” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2015 – ”Il trasferimento fraudolento di valori si trascina nel tempo” – Meoli

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Fiscale | Accertamento | Accertamento e controlli | Liquidazione delle imposte | Definizione delle sanzioni

Avvisi bonari – Sospensione dall’1.8.2022 al 4.9.2022 – Elevazione a 60 giorni del termine per il pagamento

Gli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata soggiacciono ad una sospensione dall’1.8.2022 al 4.9.2022 (art. 7-quater co. 17 del DL 193/2016).
Solo per la liquidazione automatica, per gli avvisi bonari notificati dal 21.5.2022 al 31.8.2022, il termine di pagamento non è di 30 giorni bensì di 60 giorni (art. 37-quater del DL 21/2022 conv. L. 51/2022). Tale maggior termine, secondo la Relazione tecnica al maxiemendamento apposto in sede di conversione del DL 21/2022, opera solo se il contribuente paga le somme in unica soluzione.
Pertanto:
– per gli avvisi bonari notificati dal 21.5.2022 al 31.8.2022, il termine è di 60 giorni, quindi l’avviso bonario notificato il 26.5.2022 va pagato entro il 25.7.2022;
– per gli avvisi bonari notificati sino al 20.5.2022 e dall’1.9.2022, il termine è di 30 giorni, allora l’avviso bonario notificato il 17.5.2022 va pagato entro il 16.6.2022 (bisogna tenere conto della sospensione, che perduta sino al 4.9.2022).

[ CA ]

art. 37 quater DL 21.3.2022 n. 21

art. 7 quater DL 22.10.2016 n. 193

art. 2 DLgs. 18.12.1997 n. 462

  Scheda n. 1023.11 in Agg. 7/2022 – Cissello

  Scheda n. 1029.03 in Agg. 6/2022 – Cissello

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Si avvicina la sospensione feriale degli avvisi bonari” – Cissello A.

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Fiscale | Dogane | Principi generali | Dichiarazione doganale

Dichiarazioni doganali di importazione – sistema AIDA 2.0 – Messaggio IM – Ripristino (avviso Agenzia delle Dogane 20.7.2022)

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un avviso pubblicato il 20.7.2022, ha segnalato il verificarsi di difficoltà tecniche, riscontrate nell’invio delle dichiarazioni doganali in “AIDA 2.0”; per questo motivo sarà consentito l’utilizzo del messaggio IM “fino a successiva comunicazione”, indipendentemente dal regime doganale richiesto.
Proprio in virtù del rinnovamento del sistema informatico AIDA, la struttura della dichiarazione doganale di importazione ha subito un’importante innovazione, originariamente prevista dal 9.6.2022, consistente nella sostituzione del tradizionale modello DAU cartaceo con un tracciato di dati definito a livello unionale.
Nella circolare 23.6.2022 n. 22, la stessa Agenzia ha segnalato che, contestualmente allo svincolo delle merci, sarà messo a disposizione il prospetto di riepilogo della dichiarazione doganale (approvato con la determinazione 3.6.2022 n. 234367), in modo che gli importatori possano assolvere agli obblighi previsti dal DPR 633/72, connessi alla annotazione dei documenti di importazione.
Con la successiva informativa 14.7.2022 n. 329889, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che il suddetto prospetto di riepilogo sarebbe stato reso disponibile dal 21.7.2022.
Nella circolare citata si ricordava che, proprio in virtù del rinnovamento del sistema AIDA, il messaggio IM sarebbe stato sostituito con i tracciati H1, H2, H3, H4, H5. Con l’avviso di ieri, la sostituzione risulta, quindi, temporaneamente prorogata.

[ LB ]

Avviso Agenzia Dogane e Monopoli 20.7.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Ripristinato temporaneamente il messaggio IM per i malfunzionamenti di AIDA” – Redazione

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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili

Bonus facciate – Errori nella fattura 2021 e omessa comunicazione di opzione – Sostenimento delle spese nel 2022 – Detrazione al 60% (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2022 n. 385)

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2022 n. 385, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel caso in cui il prestatore emetta una fattura afferente gli interventi che accedono al bonus facciate ex art. 1 co. 219 della L. 160/2019 senza riportare correttamente lo sconto da applicarsi ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, lo stesso – per porre rimedio – non potrà ricorrere alla nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
A tal fine, il beneficiario del bonus facciate (persona fisica non titolare di reddito d’impresa), nel caso in cui nel 2021 abbia pagato esclusivamente il 10% del corrispettivo totale della fattura (non corrispondendo, altresì, il restante 90% della fattura, che doveva essere oggetto di sconto) potrà accedere all’agevolazione:
– per il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021, mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021
– per il restante 90% del corrispettivo documentato nella fattura, se pagato nel 2022, mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 60% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, o ricorrendo alla cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020.

[ DB ]

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

art. 1 L. 27.12.2019 n. 160

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2022 n. 385

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Bonus facciate con aliquota del 60% con omesse comunicazioni o errori nel 2021” – Bonsanto D. – Zeni A.

Il Sole – 24 Ore del 21.7.2022, p. 27 – ”Fattura senza sconto, niente nota di accredito” – De Stefani L.

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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Deducibilità degli interessi passivi

Requisito di inerenza – Necessità – Dubbi applicativi

Per gli imprenditori individuali, le snc, le sas e i soggetti ad esse equiparati, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, il requisito dell’inerenza è espressamente richiesto dall’art. 61 co. 1 del TUIR.
Per i soggetti IRES, invece, in assenza di analoga disposizione, si discute se tale requisito rilevi o meno.
In linea di principio, se l’inerenza è un principio generale insito nella determinazione del reddito d’impresa (cfr., in questo senso, Cass. 27786/2018, 18904/2018 e 450/2018), dovrebbe valere anche per gli interessi passivi. A ben vedere, infatti, appare difficilmente sostenibile la deducibilità di interessi relativi a finanziamenti non finalizzati allo svolgimento di attività inerenti all’impresa, ma connessi a esigenze personali o familiari dell’imprenditore, dei collaboratori dell’impresa familiare, dei soci e così via (in senso conforme, si vedano anche C.T. Reg. Firenze n. 8/1/03 e Cass. 7292/2006).
La questione, però, non è pacifica, registrandosi decisioni secondo le quali “il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza” (così, ad esempio, Cass. 17875/2022).

[ LF ]

art. 109 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 61 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 96 DPR 22.12.1986 n. 917

  Scheda n. 1341.01 in Agg. 11/2021 – Cotto – Fornero

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Dubbio inerenza per la deducibilità degli interessi passivi” – Fornero L.

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Fiscale | Imposte indirette | Altre imposte indirette | Accise

Abbuoni per perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti – Non esigibilità dell’accisa – Nozione di caso fortuito – Rinvio della questione alla Corte di Giustizia UE (Cass. 20.7.2022 n. 22677)

La Cass. 20.7.2022 n. 22677 ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
– se la nozione di caso fortuito all’origine delle perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell’art. 7, par. 4, della direttiva 2008/118/CE, debba o meno essere intesa nel senso di circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, e non evitabili malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua;
– se, ai fini dell’esclusione di responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito, assuma rilievo la diligenza prestata nell’allestire le precauzioni necessarie per evitare il fatto dannoso;
– se, in subordine alle prime due questioni, una disposizione come l’art. 4 co. 1 del DLgs. 504/95, che equipara al caso fortuito e alla causa di forza maggiore la colpa non grave, sia compatibile con la disciplina di cui all’art. 7, par. 4, della direttiva 2008/118/CE;
– se la previsione contenuta nel citato articolo della direttiva 2008/118/CE «o in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro» possa essere intesa come possibilità, per lo Stato membro, di individuare un’ulteriore categoria generale (la colpa lieve) idonea a incidere sulla definizione di immissione in consumo in caso di distruzione o perdita del prodotto ovvero se questa locuzione debba essere riferita a specifiche ipotesi, autorizzate di volta in volta o individuate per casistiche definite nelle loro componenti oggettive.

[ MG ]

art. 4 DLgs. 26.10.1995 n. 504

Cass. 20.7.2022 n. 22677

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Alla Corte di Giustizia la nozione di caso fortuito per l’esenzione dall’accisa” – Baldi V.

Il Quotidiano del Commercialista del 9.11.2020 – ”Non sono dovute le accise in caso di rottura accidentale di un serbatoio” – Ugolini L.

Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2020 – ”Abbuono di accisa limitato per furto di alcool in sospensione di imposta” – Guida L. – Ugolini L.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti

Documenti IVA precompilati – IVA per cassa – Perdita dei requisiti (FAQ Agenzia delle Entrate 14.7.2022)

Dall’1.1.2022 possono usufruire dei documenti IVA precompilati anche i soggetti passivi che adottano il regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis del DL 83/2012), e che posseggono i requisiti per esercitare l’opzione per la liquidazione trimestrale ex art. 7 del DPR 542/99.
Qualora sia superato in corso d’anno il volume d’affari che ha consentito l’adozione di tale opzione, la periodicità della liquidazione resta comunque efficace per l’intera annualità. Nell’ambito della disciplina dell’IVA per cassa, invece, il passaggio al regime ordinario si verifica già nell’anno di perdita dei requisiti.
Nelle FAQ che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato nella sezione “Assistenza on line” del portale “Fatture e Corrispettivi”, vengono forniti dettagli per i soggetti passivi “trimestrali per opzione” che fruiscono dei documenti IVA precompilati, e che avendo realizzato in corso d’anno un volume d’affari superiore a 2 milioni di euro, fuoriescono dal regime IVA per cassa, mantenendo, tuttavia, la periodicità trimestrale.
In tal caso, il soggetto passivo dovrà indicare nella sezione “Profilo soggetto IVA” della sezione “Documenti IVA precompilati”, la data in cui il limite è stato superato. Conseguentemente, la procedura includerà le fatture con “IVA sospesa” nella liquidazione periodica del trimestre in cui ricade la data indicata dall’operatore e, a partire dalla liquidazione periodica successiva alla fuoriuscita dal regime, liquiderà l’IVA con le regole del regime ordinario.

[ LB ]

FAQ Agenzia Entrate 14.7.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Fuoriuscita dal regime IVA di cassa gestita nei documenti precompilati” – Bilancini L. – La Grutta S.

Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2022 – ”Registri precompilati modificabili per i soggetti con IVA per cassa” – Redazione

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Variazione dell’imponibile o dell’imposta

Variazione in diminuzione – Risoluzione contrattuale – Attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del fornitore (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2022 n. 386)

Con risposta a interpello 20.7.2022 n. 386, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’emissione della nota di variazione in diminuzione, da parte del cedente o prestatore, nel caso di risoluzione contrattuale, precisando che:
– non è necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) della causa di risoluzione, ai fini della variazione IVA ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72;
– il presupposto per l’emissione della nota di variazione è rinvenibile anche nell’attivazione di una clausola risolutiva espressa, previo verificarsi della condizione ivi prevista;
– laddove le prestazioni siano inquadrabili nell’ambito di un contratto di somministrazione periodica di beni, il mancato pagamento del corrispettivo integra la condizione prevista dalla clausola risolutiva espressa determinando la risoluzione del contratto con effetti ex tunc e l’emissione della nota di variazione a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta ai sensi dell’art. 26 co  9 del DPR 633/72;
– la risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l’avvio della procedura esecutiva siano da considerarsi come due percorsi alternativi al fine dell’emissione della nota di variazione.

[ EG ]

art. 26 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 26 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2022 n. 386

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Risoluzione contrattuale con ampia possibilità di variazione IVA” – Greco E.

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Fiscale | Imposte sostitutive | Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (art. 110 del DL 104/2020) -Disavanzo da fusione iscritto su un’attività immateriale – Ammissibilità del riallineamento (risposta a interpello Agenzia delle Entrate)

Gli Autori segnalano una risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate non pubblicata che ha ammesso l’applicazione del regime di riallineamento di cui all’art. 110 del DL n. 104/2020 con riferimento al maggior valore contabile di un asset confluito, in sede di adozione dell’interpretazione IFRIC 12, nel valore dell’attività immateriale relativa ai beni in concessione.
Il caso di specie si riferisce a un disavanzo di fusione emerso in occasione di un’articolata operazione di riorganizzazione di un gruppo societario; dunque, non si tratta di un valore strettamente connesso all’adozione dell’IFRIC 12.
Secondo quanto riportato nella risposta in commento, il valore contabile della concessione si è originato in capo alla società capogruppo (IAS/IFRS adopter) che ha acquisito la società (OIC adopter) titolare della concessione medesima mediante fusione per incorporazione e successivamente ha conferito (in neutralità fiscale) il ramo d’azienda (contenente la concessione stessa) nella società interpellante.
La richiamata fusione ha comportato la necessità di esprimere, attraverso una FTA “implicita”, in forma IAS/IFRS compliant le poste contabili della società incorporata, ivi compresa la predetta concessione nella quale sono stati riclassificati – nel bilancio della incorporante prima e della conferitaria poi – preesistenti asset materiali e immateriali del soggetto OIC estinto e, soprattutto, è stato allocato il disavanzo (che, peraltro, costituiva il valore da riallineare fiscalmente).

[ SS ]

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Riallineabile il disavanzo da fusione iscritto su intangible IFRIC 12” – Pica A. – Russetti G.

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Funzioni giudiziarie | Procedure concorsuali ante DLgs. 14/2019

Competenza – Giurisdizione fallimentare – Omologazione (Cass. SS. UU. 11.7.2022 n. 21835)

Le controversie inerenti la transazione fiscale appartengono al giudice ordinario “fallimentare”.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione 11.7.2022 n. 21835.
Si osserva, in primo luogo, che la proposta di transazione tributaria deve essere obbligatoriamente contenuta nel piano di concordato o conclusa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ed assume la natura formale di una sub-procedura concorsuale.
La disciplina speciale risponde alla precisa volontà del legislatore di perseguire l’obiettivo del superamento della crisi aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica dei crediti dei quali è proposta la ristrutturazione, con la conseguenza di contemperare, eccezionalmente, questo scopo con il principio di indisponibilità del credito tributario, anche al fine di perseguire la massimizzazione delle risorse e il buon funzionamento della pubblica amministrazione.
L’armonizzazione e il raccordo tra discipline sono garantiti dall’art. 90 del DPR 602/73.
La natura essenzialmente concorsuale della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 e agli artt. 63 e 88 del DLgs. 14/2019 giustifica l’attribuzione della competenza al giudice fallimentare.

[ AN ]

art. 63 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 88 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 182 bis RD 16.3.1942 n. 267

art. 182 ter RD 16.3.1942 n. 267

  Scheda n. 1321.01 in Agg. 3/2021 – Nicotra – Pezzetta

Cass. 11.7.2022 n. 21835

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Diniego erariale nella transazione fiscale al giudice fallimentare” – Nicotra A. – Pezzetta M.

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Lavoro | Lavoro subordinato

Patto di prova – Direttiva UE 2019/1152 – Schema di DLgs. di recepimento

L’art. 7 dello schema di DLgs. attuativo della direttiva UE 2019/1152, (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) in tema di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili interviene sulla disciplina del periodo di prova:
– fissando a sei mesi il limite massimo di detto periodo, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di fissare una durata inferiore;
– disciplinandolo con riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato (disciplina finora affrontata solo da alcuni CCNL), con la previsione che sia rispettato il principio di proporzionalità, tenendo in considerazione la durata del contratto di lavoro e le mansioni richieste in relazione alla natura dell’impiego;
– fissando gli eventi che possono dare luogo al prolungamento del periodo concordato tra le parti, ossia infortunio, malattia e congedi obbligatori di maternità e paternità.

[ ET ]

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Nei contratti a termine durata del periodo di prova anche in base alla mansione” – Ponzo G.

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Lavoro | Previdenza | Agevolazioni

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e altre categorie – Novità del DL 50/2022 convertito (c.d. DL “Aiuti”) – Soggetti esclusi

L’Autore evidenzia alcune criticità relativamente ai beneficiari delle indennità una tantum di 200 euro introdotte dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).
In particolare, stante il dettato normativo e i chiarimenti forniti dall’INPS, i lavoratori che cessano il rapporto lavorativo nel mese di giugno per accedere alla pensione a partire dall’1.7.2022 non avranno diritto all’indennità una tantum:
– né dal proprio ex datore di lavoro ai sensi dell’art. 31, in quanto non sussiste il rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (circ. INPS 73/2022);
– né come pensionato, ai sensi dell’art. 32, in quanto la pensione doveva decorrere entro il 30.6.2022.

[ DS ]

Il Sole – 24 Ore del 21.7.2022, p. 30 – ”Pensionati esclusi dal bonus di 200 euro dal mese di luglio” – Orlando A.

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Operazioni straordinarie | Scambi di partecipazioni | Operazioni domestiche | Conferimento di partecipazioni

Acquisto di partecipazioni di minoranza e conferimento in “realizzo controllato” – Abuso del diritto – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 374)

Si commenta la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 374 che ha considerato non abusiva ex art. 10-bis della L. 212/2000 l’acquisizione dell’1% delle quote della società Alfa al fine di raggiungere il 51% e, dunque, procedere al conferimento delle azioni, beneficiando del regime del realizzo controllato di cui all’art. 177 co. 2 del TUIR.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, questa manovra è tesa a perseguire una più efficiente governance dell’azienda, essendo questa una valida ragione economica che giustifica il vantaggio fiscale conseguito.
Si conferma anche che l’holding period previsto ai fini pex ex art. 87 del TUIR, in caso di successiva cessione della partecipazione, resta quello dei dodici mesi e non passa a cinque anni, perché si è in presenza di un conferimento di controllo in base al co. 2, e non di un conferimento di minoranza qualificata in base al co. 2-bis dell’art. 177 del TUIR.

[ SS ]

art. 177 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 374

Il Sole – 24 Ore del 21.7.2022, p. 27 – ”Mai abusivo l’acquisto di quote per integrare il controllo” – Germani A.

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