Notiziario 20 Luglio 2022

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mercoledì 20 luglio 2022

 

Agevolazioni

Bonus psicologo – Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”) – Istruzioni (circ. INPS 19.7.2022 n. 83)

Con la circ. 19.7.2022 n. 83, l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione del c.d. “bonus psicologo 2022” introdotto dall’art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021 e attuato con DM 31.5.2022.
Possono accedere al bonus:
– le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
– che, al momento della presentazione della domanda, siano residenti in Italia e dispongano di un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
L’importo massimo del bonus varia in funzione dell’ISEE:
– 600 euro, in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;
– 400 euro, se l’ISEE è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;
– 200 euro, se l’ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie e il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia.

[ DS ]

DM Ministero della Salute 31.5.2022

art. 1 quater DL 30.12.2021 n. 228

Circolare INPS 19.7.2022 n. 83

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Bonus psicologo con un ISEE valido non superiore a 50.000 euro” – Redazione

Il Sole – 24 Ore del 20.7.2022, p. 34 – ”Bonus psicologo, istruzioni per le istanze” – Redaz.

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Diritto penale | Penale fallimentare

Fallimento determinato da operazioni dolose – Elemento oggettivo e soggettivo (Cass. pen. 19.7.2022 n. 27962)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.7.2022 n. 27962, in relazione alla fattispecie di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, di cui all’art. 223 co. 2 n. 2 del RD 267/42, ha precisato, tra l’altro, che:
– l’integrazione del reato presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento o distruzione), ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati verso l’esito perseguito (cfr. Cass. n. 20858/2021 e Cass. n. 12945/2020);
– la realizzazione delle suddette condotte deve accompagnarsi alla prevedibilità del dissesto, come effetto della condotta antidoverosa (cfr. Cass. n. 45672/2015). In particolare, sostanziandosi la fattispecie in una eccezionale ipotesi a “sfondo preterintenzionale”, l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare (cfr. Cass. n. 38728/2014).

[ MM ]

art. 223 RD 16.3.1942 n. 267

Cass. 19.7.2022 n. 27962

Cass. pen. 26.5.2021 n. 20858

Cass. pen. 1.6.2018 n. 24752

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Sul fallimento da operazioni dolose torna la preterintenzione” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2021 – ”Per la causazione del fallimento per operazioni dolose natura da chiarire” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2018 – ”La successiva distrazione non esclude il fallimento da operazioni dolose” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2018 – ”Fallimento da operazioni dolose a forma libera” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2017 – ”Fallimento con dolo o con operazioni dolose sono un unico reato” – Meoli M.

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Diritto penale | Penale tributario | Nuovo sistema penale tributario (DLgs. 74/2000) | Omessa dichiarazione

Elemento soggettivo – Entità dell’evasione – Responsabilità del legale rappresentante (Cass. pen. 19.7.2022 n. 28011)

La sentenza 19.7.2022 n. 28011 della Corte di Cassazione ha confermato la penale responsabilità per omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000) del legale rappresentante e socio unico di una srl, confermando la sussistenza del dolo specifico di evasione. Tale elemento soggettivo viene, in particolare, rinvenuto nell’entità dell’evasione stessa, pari a circa 300.000 euro di IVA e a 125.000 euro di Ires per una annualità.
Viene altresì ribadito che l’amministratore risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto.

[ MA ]

art. 5 DLgs. 10.3.2000 n. 74

Cass. pen. 19.7.2022 n. 28011

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”L’entità dell’evasione fonda il dolo specifico dell’omessa dichiarazione” – Artusi M. F.

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Fiscale | Accertamento | Accertamento e controlli | Accertamento presuntivo | Presunzione di distribuzione utili extracontabili nelle società di capitali

Difesa del socio – Censura nel merito della pretesa – Orientamenti giurisprudenziali

A differenza di quanto sostenuto da alcuna giurisprudenza di merito (si veda ad esempio la C.T. Prov. Bergamo 10.5.2016 n. 263/1/16), il socio raggiunto dalla presunzione di distribuzione di utili accertati in capo alla società può sempre difendersi censurando il merito della pretesa.
Tale principio, rispettoso dell’art. 24 della Costituzione, è prevalente in sede di legittimità come sancito nella recente sentenza Cass. 12.4.2022 n. 11834.

[ CA ]

art. 39 DPR 29.9.1973 n. 600

C.T. Prov. Bergamo 23.5.2022 n. 263/1/22

Cass. 12.4.2022 n. 11834

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Il socio della società “ristretta” può sempre difendersi nel merito” – Cissello A.

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Fiscale | Definizione dei rapporti d’imposta | Istituti a regime | Accertamento con adesione a regime

Sospensione feriale dei termini processuali – Pagamento di somme intimate con atti impositivi

I pagamenti derivanti da atti impositivi rientrano nella sospensione feriale solo se il pagamento è connesso al termine per il ricorso, come per gli accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010).
Lo stesso vale nella misura in cui il contribuente intenda fruire dell’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) o della definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 del DLgs. 472/97).
Invece, se, come accade per gli avvisi di liquidazione in tema di imposta di registro, le somme vanno pagate nei sessanta giorni successivi alla notifica dell’atto, nessuna sospensione feriale opera.

[ CA ]

art. 16 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 6 DLgs. 19.6.1997 n. 218

  Scheda n. 1023.11 in Agg. 7/2022 – Cissello

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Sospesi i pagamenti da accertamento esecutivo, ma non le cartelle” – Cissello A.

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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Valutazione delle rimanenze | Titoli e partecipazioni

Rinunce dei soci ai crediti – Crediti correlati a redditi tassati per cassa – Imponibilità (Cass. 19.7.2022 n. 22609)

La Cass. 19.7.2022 n. 22609, confermando la tesi del c.d. incasso giuridico (Cass. 26842/2014; Cass. 1335/2016; Cass. 7636/2017; Cass. 2057/2020), ha stabilito che la trasformazione di un debito relativo al trattamento di fine mandato spettante all’amministratore della società, poi deceduto, in una voce di patrimonio netto, presuppone il conseguimento del credito, il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia, che può consistere anche nella condivisione di quanto oggetto di decisione in assemblea, tramite approvazione del bilancio da parte dei soci/eredi (che hanno mostrato di condividere le appostazioni contabili operate dalla società).
La somma deve, quindi, essere sottoposta a tassazione, con obbligo, da parte della società, di operare la ritenuta.

[ SL ]

art. 94 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 101 DPR 22.12.1986 n. 917

Cass. 19.7.2022 n. 22609

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Incasso giuridico anche in capo agli eredi” – Latorraca S.

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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Operazioni nei confronti di consumatori finali – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26, è stato chiarito che l’esterometro è dovuto anche per le operazioni nei confronti di “privati consumatori”, non stabiliti ai fini IVA in Italia.
Ciò è coerente, tra l’altro, con il fatto che l’adempimento è assolto, con modalità equivalente (mediante l’emissione di fattura elettronica), per le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72.
Per le operazioni che sono effettuate con il regime OSS, la circolare n. 26/2022 non ha fornito indicazioni specifiche.
Tuttavia, la risposta 3.1 precisa che l’invio dei dati nell’ambito dell’esterometro è dovuto “solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento”.
Poiché i soggetti che si avvalgono del regime OSS sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72, inclusa la fatturazione (art. 74-quinquies co. 2 del DPR 633/72), gli Autori auspicherebbero una conferma del fatto che, in tale sede, l’esterometro non sia dovuto.
A livello più generale, sarebbe utile avere chiarimenti più dettagliati in merito alle operazioni il cui corrispettivo sia stato certificato mediante documento commerciale, poiché, in molti contesti, il cedente o prestatore non ha la possibilità di conoscere se la controparte sia un soggetto stabilito in Italia ovvero non stabilito.

[ EG ]

art. 1 DLgs. 5.8.2015 n. 127

Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 26

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Luogo di stabilimento determinante ai fini dell’esterometro” – Greco E. – La Grutta S.

Il Sole – 24 Ore del 20.7.2022, p. 31 – ”Esterometro, documenti ricevuti o effettuazione decisivi per gli acquisti” – Caputo

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Fiscale | Riscossione | Riscossione tramite ruolo | Cartella di pagamento

Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme affidate agli agenti della riscossione – Ambito di applicazione – Novità del DL 50/2022 convertito

L’art. 20-ter del DL 50/2022, conv. L. 91/2022, ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina a regime relativa alla compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73.
Nello specifico si prevede che:
– le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni relativi anche a prestazioni professionali, non solo a somministrazioni, forniture e appalti;
– la disposizione è applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui si è richiesta la compensazione;
– le certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Viene di conseguenza abrogato l’art. 12 co. 7-bis del DL 145/2013, il quale aveva introdotto una normativa analoga a carattere temporaneo, la cui operatività è stata oggetto di varie proroghe.

[ CG ]

art. 20 ter DL 17.5.2022 n. 50

art. 28 quater DPR 29.9.1973 n. 602

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Ampliata la compensazione dei crediti verso le P.A. con le somme iscritte a ruolo” – Ghio C. – Negro M.

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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) | Albo dei gestori della crisi

Regole di funzionamento – Obblighi formativi – Primo popolamento

L’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza, regolato dagli artt. 356-358 del DLgs. 12.1.2019 n. 14, in vigore dal 15.7.2022, rappresenta un’importante novità del Codice della crisi, ma è anche fonte di particolari dubbi e criticità.
Per l’accesso all’Albo, oltre al possesso dei requisiti professionali (art. 358 co. 1) e di onorabilità (art. 356 co. 3), è richiesto anche l’assolvimento di specifici obblighi formativi, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 4 co. 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2022.
L’obbligo formativo sconta un’eccezione legata al primo popolamento e una deroga, legata ad una riduzione del monte ore formativo, ai sensi dell’art. 356 co. 2, secondo e terzo periodo, del DLgs. 14/2019.
Emergono, tuttavia, criticità importanti con riferimento all’assenza di una specifica esenzione per avvocati, commercialisti ed esperti contabili.
Vi è, inoltre, la necessità di assolvere al tirocinio professionale, per un tempo non inferiore a 6 mesi, per quanti non rientrino nel primo popolamento.
Altro elemento critico è costituito dall’estensione dell’obbligo anche al professionista indipendente per il quale, ai fini della nomina da parte del debitore, è richiesta l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019.

[ AN ]

art. 356 DLgs. 12.1.2019 n. 14

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Professionista indipendente obbligato al tirocinio professionale” – Diana F.

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Internazionale | Convenzioni internazionali

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cina – Principali disposizioni

La nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina, firmata a Roma il 23.3.2019, è in attesa di ratifica da parte dell’Italia.
Rispetto al Trattato vigente, si registra una riduzione del prelievo alla fonte:
– sui dividendi (all’aliquota standard del 10% si affianca un’aliquota ridotta del 5% per i rapporti “qualificati” infragruppo);
– sugli interessi (all’aliquota standard del 10% si affianca un’aliquota ridotta dell’8% per gli interessi sui prestiti finalizzati agli investimenti e si ampliano le ipotesi di esenzione);
– sulle royalties (l’aliquota ordinaria del 10% viene dimezzata per i canoni corrisposti a fronte del diritto di uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche).

[ GO ]

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Ritenute ridotte nei futuri scambi tra Italia e Cina” – Odetto G.

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Lavoro | Lavoro subordinato | Adempimenti a carico del datore di lavoro | Comunicazioni obbligatorie

Comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro – Tipologia contrattuale differente da quella realmente svolta – Sanzioni (Cass. 22.6.2022 n. 20184)

L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota 19.7.2022 n. 1523 con cui riprende le argomentazioni di Cass. 22.6.2022 n. 20184, chiarisce che è legittima l’applicazione delle sanzioni amministrative per gli adempimenti relativi all’assunzione di un lavoratore mediante un tipo contrattuale rivelatosi erroneo a seguito di accertamento ispettivo.
La correttezza delle comunicazioni circa l’effettivo rapporto di lavoro instaurato è condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro e tutelare l’interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro
Laddove dette comunicazioni si riferiscano a un tipo contrattuale differente da quello svolto e acclarato a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto viene riqualificato. Ciò determina conseguenze sul piano sanzionatorio, con l’applicazione delle sanzioni amministrative riferite alla comunicazione UniLav (da 100 a 500 euro), risultata omessa rispetto al tipo effettivamente intercorso tra le parti e alla dichiarazione di assunzione (da 250 a 1.500 euro) in quanto contenente a sua volta dati non corrispondenti al rapporto svoltosi in concreto.

[ ET ]

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 1.1.2022 n. 1523

Cass. 22.6.2022 n. 20184

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Legittime le sanzioni per erroneità delle comunicazioni di assunzione” – Pagano M.

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Lavoro | Previdenza

Lavoratori dello spettacolo – Richiesta massiva dei certificati di agibilità – Modalità (messaggio INPS 19.7.2022 n. 2874)

Con il messaggio 19.7.2022 n. 2874, l’INPS comunica che dal 21.7.2022 sarà possibile, per le imprese del settore dello spettacolo, effettuare la richiesta massiva dei certificati di agibilità tramite l’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC), che si aggiunge all’attuale modalità (presente all’interno dell’area “Servizi per le aziende e consulenti”).
I soggetti che intendono utilizzare la nuova modalità dovranno accreditarsi tramite l’apposita funzione (“Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”) presente all’interno dell’attuale applicazione telematica.

[ DS ]

Messaggio INPS 19.7.2022 n. 2874

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Richiesta massiva del certificato di agibilità anche tramite PEC per le imprese del settore spettacolo” – Redazione

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Lavoro | Previdenza | Agevolazioni

Cooperative costituite da lavoratori – Esonero contributivo del 100% – Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – Istruzioni (messaggio INPS 18.7.2022 n. 2864)

Con il messaggio 18.7.2022 n. 2864, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero introdotto dall’art. 1 co. 253 e 254 della L. 234/2021 in favore delle cooperative costituite – a decorrere dall’1.1.2022 – da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai medesimi lavoratori (art. 23 co. 3-quater del DL 83/2012). A tali soggetti è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “8Y”.
L’agevolazione:
– consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (massimo 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore);
– non riguarda i premi INAIL e specifiche contribuzioni;
– non è compatibile con altre agevolazioni della contribuzione datoriale;
– non si applica se il datore dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Ai fini della fruizione è necessario inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale INPS competente utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”.

[ DS ]

art. 1 L. 30.12.2021 n. 234

art. 1 L. 30.12.2021 n. 234

art. 23 DL 22.6.2012 n. 83

Messaggio INPS 18.7.2022 n. 2864

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Al via l’esonero per le cooperative costituite da lavoratori” – Silvestro D.

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