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![]() | martedì 19 luglio 2022 | ![]() |
Agevolazioni | Agevolazioni fiscali
Proroga dei c.d. vecchi impatriati – Errato versamento dell’onere una tantum – Preclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2022 n. 383)
La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2022 n. 383 ha negato la validità dell’opzione per l’estensione, per un ulteriore quinquennio, del regime dei c.d. vecchi impatriati (rientrati in Italia fino al 30.4.2019), prevista dall’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, in caso di versamento carente dell’onere una tantum.
Il caso concreto riguarda un soggetto che, volendo beneficiare della proroga, ha versato, nel rispetto del termine transitorio del 30.8.2021, un importo dell’onere di ingresso inferiore a quello dovuto in quanto, per errore, ha individuato nell’imponibile previdenziale (campo 4 della sezione “Dati previdenziali ed assistenziali” della Certificazione Unica 2021) la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota del 10%.
L’Amministrazione finanziaria rileva come l’estensione del regime speciale sia subordinata all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro i termini indicati nel provvedimento; pertanto, evidenzia ancora l’Agenzia, laddove il suddetto versamento risulti omesso o carente l’applicazione del beneficio è preclusa, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. E’ fatta salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92.
[ LC ]
art. 5 DL 30.4.2019 n. 34
Risposta interpello Agenzia Entrate 18.7.2022 n. 383
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Proroga degli impatriati esclusa anche in caso di errato versamento” – Corso L.
Il Sole – 24 Ore del 19.7.2022, p. 32 – ”Impatriati, il versamento parziale non è sanabile ma si può recuperare” – Magnani
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Diritto commerciale | Impresa | Registro Imprese
Modulistica del Registro delle imprese e del REA – Modifiche alle specifiche tecniche (decreto MISE 6.7.2022)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18.7.2022 è stato pubblicato il decreto MISE 6.7.2022, che modifica le specifiche tecniche per la presentazione delle domande al Registro delle imprese e al REA.
Le modifiche, in particolare:
– introducono, nella tabella CAM (cariche e qualifiche), il codice ALR (ausiliario nominato ai sensi dell’art. 18 del DL 118/2021);
– adeguano la descrizione del codice utilizzato per il deposito dei bilanci alla novità introdotta dal Regolamento europeo 2019/815, concernente le relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
– aggiornano alcuni codici relativi ad autorizzazioni all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), a seguito di accorpamenti intervenuti tra Camere di commercio.
[ CP ]
DM Ministero dello Sviluppo economico 6.7.2022
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”In Gazzetta le modifiche alle specifiche tecniche per le domande al Registro delle imprese e al REA” – Redazione
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Diritto societario | Società in nome collettivo | Soci
Socio illimitatamente responsabile – Pagamento di un debito della società – Azione di regresso
Non è chiaro se il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia pagato un debito sociale abbia diritto di esercitare l’azione di regresso verso la società.
Sull’argomento la sentenza n. 12310/1999 della Cassazione aveva stabilito che tale azione non sarebbe ammissibile poiché il socio illimitatamente responsabile non è equiparabile a un fideiussore, che garantisce un debito altrui, e risponde di debiti che non possono dirsi a lui estranei perché derivano dall’esercizio di un’attività comune e, se i fondi disponibili sono insufficienti, è tenuto a pagare tali debiti anche mediante contribuzioni ulteriori rispetto ai conferimenti.
Di recente, però, la sentenza n. 7184/2022 della Suprema Corte ha affermato che quando il socio illimitatamente responsabile, sia esso o meno anche garante, paga un creditore della società, egli, sul piano oggettivo, estingue un debito riferibile sia al socio stesso sia alla società e agli altri soci illimitatamente responsabili.
Questa attitudine del pagamento ad estinguere situazioni giuridiche verso il creditore che, secondo la legge, sul piano soggettivo sono distinte, basta a giustificare la configurabilità dell’azione di regresso secondo la disciplina generale delle obbligazioni solidali, cui è riconducibile l’obbligazione del socio illimitatamente responsabile. Il fatto che il socio abbia stipulato una fideiussione o costituito un pegno o un’ipoteca rileva solo nel senso che egli non fruisce del beneficio d’escussione.
[ MM ]
art. 2263 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
art. 2280 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
art. 2304 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
Cass. 4.3.2022 n. 7184
Cass. 22.3.2018 n. 7139
Cass. 12.12.2007 n. 26012
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Azione di regresso per il socio di società di persone che paga un debito sociale” – Morino E.
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Fiscale | Diritto tributario in generale
Contributo straordinario contro il caro bollette – Novità del DL 21/2022 convertito – Operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25)
Con la circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25, sono stati forniti, fra l’altro, ulteriori chiarimenti in merito al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’art. 37 del DL 21/2022 (conv. L. 51/2022).
In particolare, è stato chiarito che:
– ai fini del calcolo del contributo in esame, le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale “non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE”;
– per tutelare la buona fede del contribuente, non sono dovute sanzioni con riguardo agli importi non versati entro la scadenza del 30.6.2022 (termine di pagamento dell’acconto), a seguito di un’eventuale rideterminazione della base imponibile in forza della citata precisazione, purché l’integrazione del versamento (comprensivo dei relativi interessi) avvenga tempestivamente.
Gli Autori rilevano che gli operatori del settore energetico e petrolifero potrebbero essere costretti, dunque, a versare il contributo ora per allora o a integrare il versamento già effettuato a titolo di acconto.
[ MG ]
art. 37 DL 21.3.2022 n. 21
Circolare Agenzia Entrate 11.7.2022 n. 25
Circolare Agenzia Entrate 23.6.2022 n. 22
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Rischio integrazione dell’acconto per il contributo contro il caro bollette” – Pica A. – Savini V.
Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2022 – ”Niente contributo contro il caro bollette con inizio dell’attività dopo il 30 aprile 2021” – Pica A. – Savini V.
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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri deducibili
Oneri deducibili e detraibili – Disposizioni applicabili al periodo d’imposta 2021 (guida Agenzia delle Entrate luglio 2022)
La guida Agenzia delle Entrate 18.7.2022, tratta dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 24, illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.
Si tratta di una Raccolta di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti d’imposta relativi al periodo d’imposta 2021.
Al fine di agevolarne la consultazione, i contenuti sono suddivisi per aree tematiche come segue:
– spese sanitarie;
– interessi passivi sui mutui;
– spese di istruzione;
– erogazioni liberali;
– premi di assicurazione;
– contributi previdenziali ed assistenziali;
– crediti d’imposta;
– altre detrazioni.
Le detrazioni “edilizie”, quali le detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio, il sismabonus, il bonus verde, il bonus facciate, l’ecobonus e il superbonus, saranno oggetto di trattazione in un documento di prassi separato.
[ CG ]
Circolare Agenzia Entrate 7.7.2022 n. 24
Guida Agenzia Entrate luglio 2022
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”On line la guida su oneri detraibili e deducibili relativi al periodo d’imposta 2021” – Redazione
Il Sole – 24 Ore del 19.7.2022, p. 27 – ”Medici convenzionati, parcella cash detraibile” – Tarabusi – Trombetta
Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2022 – ”Dall’Agenzia nuovo vademecum su oneri deducibili e detraibili” – Ghio C.
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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili
Detrazioni “edilizie” – Opzione per lo sconto sul corrispettivo – Opzione “parziale” – Profili critici (circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19)
Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 il c.d. “sconto in fattura” può essere applicato, sulle spese che risultano detraibili ai fini del superbonus e degli altri bonus edilizi, sino alla misura massima della percentuale di detrazione spettante su dette spese.
La circostanza che la norma ponga un tetto massimo di sconto applicabile implica la possibilità che il fornitore applichi uno sconto soltanto parziale, rispetto all’entità massima cui può arrivare.
Al riguardo, un chiarimento di non agevole comprensione è contenuto nella nota 18 della circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19. Se il significato dell’inciso fosse quello di obbligare ad applicare sempre, anche in caso di sconto parziale, la medesima percentuale di sconto in fattura su tutte le distinte fatture con cui vengono addebitate le spese detraibili, infatti, secondo gli Autori, il chiarimento non può essere condiviso ed introdurrebbe un elemento di rigidità non richiesto dalle norme primarie e dai regolamenti attuativi.
[ AZ ]
art. 121 DL 19.5.2020 n. 34
Circolare Agenzia Entrate 27.5.2022 n. 19
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Tetto massimo di bonus edilizio unico vincolo dello sconto sulla singola fattura” – Zanetti E. – Zeni A.
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Fiscale | Riscossione | Rimborsi d’imposta | Presentazione dell’istanza
Omessa notifica del ricorso contro il diniego – Presentazione di una seconda domanda di rimborso (Cass. 18.7.2022 n. 22453)
Ove il contribuente, secondo la Cass. 18.7.2022 n. 22453, non ricorra contro un diniego espresso scaturente da una prima domanda di rimborso, può ricorrere contro un secondo diniego espresso proveniente da una seconda domanda di rimborso a condizione che il secondo diniego espresso non sia un atto confermativo del precedente.
A tal fine, occorre che il secondo atto “contenga un’autonoma rivalutazione dell’istanza originaria, sulla base di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata”.
Il contribuente, in ragione della presenza di precedenti contrari (Cass. 4.12.2014 n. 25699), dovrebbe tenere sempre una condotta prudente, ricorrendo nei termini contro il primo diniego espresso.
[ CA ]
art. 21 DLgs. 31.12.1992 n. 546
Cass. 18.7.2022 n. 22453
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Impugnabile il secondo diniego espresso se diversamente motivato” – Cissello A.
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Fiscale | Riscossione | Riscossione tramite ruolo
Ruolo straordinario – Stato di liquidazione della società (Cass. 18.7.2022 n. 22529)
Per la Cass. 18.7.2022 n. 22529, la sola messa in liquidazione della società non integra gli estremi del fondato pericolo per la riscossione, dunque non è legittimo il ruolo straordinario.
E’ necessario che, oltre alla liquidazione, ci siano altri fatti sintomatici del pericolo, come ad esempio la presenza di ingenti debiti, istanze di fallimento, sequestri oppure occultamento di cespiti.
[ CA ]
art. 29 DL 31.5.2010 n. 78
art. 15 DPR 29.9.1973 n. 602
Cass. 18.7.2022 n. 22529
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”La liquidazione della società non legittima il ruolo straordinario” – Cissello A.
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Fiscale | Riscossione | Riscossione tramite ruolo | Cartella di pagamento | Rateizzazione
Novità del DL 50/2022 convertito (DL “Aiuti”)
L’art. 15-bis del DL 50/2022, introdotto in sede di conversione nella L. 91/2022, ha modificato l’art. 19 del DPR 602/73 stabilendo che:
– l’istante non debba dimostrare la temporanea difficoltà economica per ottenere la dilazione, in caso di istanze relative a somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, fino a 120.000 euro (innalzando il precedente valore di 60.000 euro);
– la soglia di 120.000 euro sia determinata in relazione a “ciascuna richiesta” anzichè in base alle “somme iscritte a ruolo”.
In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022):
– la decadenza dal beneficio della dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non consecutive;
– in caso di decadenza, il carico in relazione al quale la stessa si è verificata non può nuovamente essere rateizzato;
– è possibile presentare istanze di dilazione per carichi diversi rispetto a quello in relazione al quale si è verificata la decadenza.
Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata resa disponibile la modulistica per presentare le istanze di dilazione per l’importo fino a 120.000 euro, per ciascuna richiesta.
Inoltre, nei prossimi giorni dovrebbe essere possibile chiedere la dilazione per debiti iscritti a ruolo compresi in ciascuna richiesta fino a 120.000 euro accedendo con le credenziali SPID, CIE e CNS al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
[ CM ]
art. 15 bis DL 17.5.2022 n. 50
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Disponibile la nuova modulistica per le istanze di dilazione” – Monteleone C.
Il Sole – 24 Ore del 19.7.2022, p. 27 – ”Cartelle esattoriali, salvagente per le vecchie rate non pagate” – Lovecchio
Italia Oggi del 19.7.2022, p. 27 – ”Cartelle a rate, nuovi modelli” – Liburdi – Sironi
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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) | Albo dei gestori della crisi
Regole di funzionamento – Requisiti formativi – Primo popolamento
Il DM 75/2022 contiene il Regolamento sul funzionamento dell’Albo dei gestori della crisi, di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019.
Il nuovo testo, invero, non appare aggiornato con le modifiche apportate al Codice della crisi dal DLgs. 83/2022.
Il Regolamento, in particolare, non tiene conto dell’integrale riscrittura del sistema di allerta come in origine concepito, dell’eliminazione della procedura di composizione assistita e della figura dell’OCRI.
Alcune perplessità – stante le attuali condizioni sociali ed economiche e le difficoltà dei professionisti – emergono anche per i costi ed i requisiti formativi necessari per l’iscrizione all’Albo a carico dei professionisti.
L’auspicio del Consiglio nazionale è che, per adeguare le disposizioni del Codice al mutato contesto economico e sociale generato dalla crisi, sia necessario un costruttivo confronto con gli Ordini professionali.
Destano perplessità anche i criteri individuati per il primo popolamento dell’Albo e, in generale, la creazione di un nuovo ed ulteriore Albo, che si sovrappone agli Albi professionali.
La tendenza ad istituire molteplici “Albi” dedicati allo svolgimento di funzioni e gestiti da differenti Ministeri non comporta per i professionisti e per le imprese alcun vantaggio aggiuntivo, né concorre a semplificare i meccanismi di nomina. Tale “proliferazione” rappresenta solo un aggravio di adempimenti e costi.
[ AN ]
DM Ministero della Giustizia 3.3.2022 n. 75
art. 356 DLgs. 12.1.2019 n. 14
art. 357 DLgs. 12.1.2019 n. 14
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Aggravio di adempimenti dai nuovi Albi dei professionisti della crisi di impresa” – Marrone C. – Sanna P.
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Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali
Settore della pesca marittima – Indennità a sostegno del reddito dei dipendenti – Anno 2021 – Decreto di autorizzazione – Pubblicazione (comunicato Min. Lavoro 18.7.2022)
Con un comunicato del 18.7.2022, il Ministero del Lavoro ha reso nota l’emanazione del decreto direttoriale 12.7.2022 n. 14, di autorizzazione al sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, a causa di misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, nell’anno 2021.
Il decreto ha autorizzato la corresponsione di un’indennità giornaliera onnicomprensiva di:
– 23,50 euro per il fermo pesca obbligatorio;
– 30 euro per il fermo pesca non obbligatorio.
[ DS ]
art. 1 L. 30.12.2020 n. 178
art. 1 L. 30.12.2020 n. 178
DM Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13.1.2022 n. 1
Comunicato Min. Lavoro e politiche sociali 18.7.2022
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Autorizzata la liquidazione delle indennità di fermo pesca 2021” – Redazione
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Operazioni straordinarie | Fusione | Aspetti fiscali
Società per azioni – Rapporto di cambio – “Resti” – Modalità di determinazione
Le operazioni di fusione che coinvolgono società per azioni può originare il problema della c.d. “gestione dei resti” in sede di rapporto di cambio.
L’Autore ipotizza il caso di una fusione da cui emerga un rapporto di cambio “4 a 5”, ossia un rapporto per effetto del quale ciascun socio dell’incorporata dovrebbe ricevere 4 azioni dell’incorporante ogni 5 azioni possedute nell’incorporata.
Se un socio possiede 72 azioni dell’incorporata, il problema della “gestione dei resti” si pone, posto che, in applicazione del rapporto di cambio “4 a 5”, dovrebbero teoricamente essergli assegnate 57,6 azioni dell’incorporante.
Occorre, quindi, “scegliere” se assegnare al socio 57 azioni dell’incorporante, oppure 58.
A tale fine, risulta necessario procedere nel seguente modo:
– calcolare il numero di “azioni frazionarie”;
– procedere all’assegnazione delle “azioni frazionarie” partendo dal socio con il valore frazionario più elevato e procedendo poi in ordine decrescente;
– in caso di “parità” tra un numero di soci superiore alle residue azioni disponibili, assegnare le “azioni frazionarie” mediante apposito sorteggio.
[ SS ]
art. 2501 ter Codice Civile 16.3.1942 n. 262
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”“Resti” da gestire nel concambio di fusioni e scissioni tra società di tipo azionario” – Zanetti E.
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Professionisti | Dottori commercialisti ed esperti contabili
Domicilio digitale – Obbligo di comunicazione all’Ordine o al Collegio – Sanzione della sospensione dall’Albo – Istanza di cancellazione – Ammissibilità (Pronto ordini CNDCEC 18.7.2022 n. 140)
Con il Pronto Ordini n. 140/2022, il CNDCEC ha chiarito che l’iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che sia stato sospeso dall’esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale (art. 16 co. 7-bis del DL 185/2008) e che presenti istanza di cancellazione, può essere cancellato dal relativo Ordine, in quanto tale sospensione non ha carattere disciplinare e, di conseguenza, non opera il divieto di cancellazione previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e dall’art. 38 del DLgs. 139/2005.
[ CP ]
art. 16 DL 29.11.2008 n. 185
Pronto ordini CNDCEC 18.7.2022 n. 140
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”L’iscritto sospeso per omessa comunicazione del domicilio digitale può cancellarsi dall’Albo” – Redazione
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Tutela e sicurezza | Sicurezza sul lavoro | INAIL
Imprese che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro – Riduzione dei premi assicurativi – Modello OT23 – Ipotesi di ricorso
Ai fini dell’accoglimento delle istanze per la riduzione del tasso per prevenzione OT23, l’INAIL effettua controlli di carattere amministrativo (ad es. possesso del DURC) e tecnico.
L’esito dell’istruttoria dell’istanza deve essere comunicato telematicamente al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. In caso di rigetto dell’istanza, il datore di lavoro può presentare ricorso entro 30 giorni:
– al Presidente dell’INAIL, qualora si tratti di PAT attiva da più di due anni;
– alla sede INAIL competente per territorio, qualora si discuta dell’oscillazione nel primo biennio.
I termini per la decisione del ricorso variano in base al soggetto competente a decidere (180 giorni per il Presidente e 120 giorni per le sedi INAIL) e, se decorsi inutilmente, il ricorso si intende respinto (c.d. “silenzio rigetto”).
In entrambi i casi non vi sono ulteriori gradi di ricorso amministrativo e pertanto l’azienda, ove intenda proseguire nel contenzioso, dovrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.
[ ET ]
Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2022 – ”Ricorso contro il rigetto delle domande di OT23 con modalità telematiche” – Vazio F.
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