Notiziario 18 Luglio 2022

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lunedì 18 luglio 2022

Agevolazioni
Enti non commerciali – Fondo straordinario per il settore socio-sanitario – Presentazione delle istanze – Termine del 18.7.2022 (decreto direttoriale Min. Lavoro 12.7.2022 n. 134)
Da lunedì 18.7.2022 e fino a mercoledì 24.8.2022, gli enti non commerciali, le ONLUS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili possono presentare istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1-quater del DL 73/2021. Le istanze sono presentate esclusivamente attraverso la piattaforma “Ristori ETS 20 MILIONI”, disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it. I fondi stanziati sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome e verranno suddivisi tra i beneficiari aventi sede legale nel corrispondente territorio regionale-provinciale sulla base della seguente formula: totale delle risorse assegnate/n. di domande ammesse.
Conclusa la fase di presentazione delle istanze, gli elenchi dei potenziali beneficiari saranno inviati alle Regioni e alle Province autonome per i controlli in ordine al possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività. Controlli a campione saranno anche effettuati dal Ministero in ordine al possesso del requisito soggettivo.
Entro il 20.10.2022, il Ministero provvederà alla pubblicazione degli elenchi degli enti che hanno superato la fase di controllo e gli importi riconosciuti a ciascuno di essi, cui seguirà il trasferimento delle risorse a livello regionale/provinciale per l’effettiva erogazione delle somme.
[ PR ]
Legislazione  art. 1 quater DL 25.5.2021 n. 73
Legislazione   DM Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 10.1.2022
Legislazione   DM Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 12.7.2022 n. 134
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Al via le istanze per i ristori a ENC e ONLUS del settore socio-sanitario” – Rivetti P.   Livello di importanza Versione HTML
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Contabilità | Principi contabili | Principi contabili internazionali
Revisione degli schemi di bilancio – Proposte dello IASB
Sulla base delle deliberazioni assunte dallo IASB nell’ambito del progetto di revisione degli schemi di bilancio, avviato nel 2019 con la pubblicazione dell’ED “General Presentation and Disclosures”, sottoposto a consultazione fino a giugno 2020:
– i c.d. “unusual items” (da individuare sulla base dalle aspettative circa gli accadimenti gestionali futuri e non, anche, sulla base degli accadimenti passati) dovrebbero essere evidenziati separatamente nella Nota integrativa. Conseguentemente, si renderebbe possibile individuare un risultato economico “ordinario” o “normalizzato”;
– i c.d. “main business activities” (cioè i ricavi e i costi relativi al business principale della società) dovrebbero essere inclusi nella categoria “operating”, da definire in via residuale, ovvero comprendendo tutti i costi e ricavi che non rientrano nelle categorie “financing” e “investing”. In questo modo, all’interno del Conto economico verrebbe individuato il saldo della gestione operativa e verrebbe accresciuta la comparabilità dei bilanci;
– gli utili e le perdite relativi a derivati che non sono utilizzati come strumento di mitigazione del rischio dovrebbero essere rilevati nella sezione finanziaria (e, quindi, al di fuori del risultato operativo) a meno che non siano stati sottoscritti nell’ambito delle “main business activities”.
[ SL ]
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Proposte IASB nella direzione di una maggiore comparabilità dei bilanci” – Sura A.   Livello di importanza Versione HTML
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Diritto societario | Società per azioni | DLgs. 17.1.2003 n. 6 | Diritto di recesso | Ipotesi
Modifica non sostanziale della clausola di prelazione – Alterazione delle condizioni di rischio nell’attività di direzione e coordinamento (Cass. 27.6.2022 n. 20546)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.6.2022 n. 20546, ha stabilito che:
– in assenza di diversa indicazione statutaria, la modifica della clausola di prelazione con sottrazione, al relativo diritto spettante ai soci, dei trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate legittima a recedere, ex art. 2437 co. 2 lett. b) c.c., coloro i quali non abbiano concorso alla relativa deliberazione;
– affinché possa ritenersi integrato il requisito dell’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento, di cui all’art. 2437-quater co. 1 lett. c) c.c., non è indispensabile che l’inizio dell’attività di direzione e coordinamento abbia già prodotto tale alterazione delle condizioni di rischio, essendo, invece, sufficiente l’esistenza di una potenzialità modificativa (“in peius”) delle stesse.
[ MM ]
Legislazione  art. 2437 Codice Civile 16.3.1942 n. 262
Legislazione  art. 2497 quater Codice Civile 16.3.1942 n. 262
GiurisprudenzaCass. 27.6.2022 n. 20546
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Modifica della prelazione sempre con recesso” – Meoli M.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 2.4.2021 – ”Non legittimano il recesso le modifiche alla facoltà di delegare a partecipare in assemblea” – Meoli M.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 11.11.2020 – ”Per il recesso vale l’attività svolta dalla società” – Meoli M.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 30.1.2018 – ”Il passaggio alla prelazione “impropria” non fa sorgere il diritto di recesso” – Meoli M.   Livello di importanza Versione HTML
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Economia aziendale | Consulenza aziendale
Piani industriali – Analisi dei dati storici a consuntivo
I piani industriali devono sempre riportare anche l’analisi dei risultati ottenuti a consuntivo negli ultimi esercizi in quanto ciò che un’impresa riuscirà a fare in futuro è fortemente influenzato da quello che è riuscita a fare in passato, nonostante i risultati storici pur positivi non possano in alcun modo garantire altrettanti risultati in futuro. Per l’analista, infatti, i risultati consuntivi, oltre a sottolineare che l’imprenditore è già stato in grado di raggiungere determinati risultati in passato, consentono di effettuare le analisi di coerenza e l’eventuale assenza dei dati storici indurrà lo stesso a investigare. Si evidenzia come un’impresa che predispone un piano eccessivamente ottimistico potrebbe essere indotta a non riportare i dati storici proprio per non consentire di identificare facilmente l’incoerenza tra dati prospettici e storici.
Inoltre, nell’illustrare i risultati storici è opportuno che si mettano in evidenza anche i risultati ottenuti dai competitor, attraverso l’indicazione dei dati medi o, talvolta, dei principali competitor dell’impresa.
[ SD ]
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Dati storici a consuntivo alla base di stime affidabili nei piani industriali” – Bava F. – Devalle A.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Analisi del mercato di riferimento rilevante per il piano industriale” – Bava F. – Devalle A.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 12.7.2022 – ”Piani industriali per destinatari esterni con adeguata descrizione dell’impresa” – Bava F. – Devalle A.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 11.7.2022 – ”Intervallo temporale coperto dal piano industriale da riportare in modo chiaro” – Bava F. – Devalle A.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Accertamento | Notificazioni
Irreperibilità relativa – Affissione alla porta del destinatario – Necessità (Cass. 28.6.2022 n. 20683)
La notificazione della cartella esattoriale nel caso di destinatario “relativamente” irreperibile deve seguire il procedimento tracciato dall’art. 140 c.p.c..
In applicazione di tale norma, la Cass. 28.6.2022 n. 20683 afferma che la mancata affissione alla porta del destinatario rende la notifica illegittima.
A tale omissione non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale. Per tale effetto, è necessario che la parte interessata fornisca la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova può dirsi fornita solo con la produzione dell’avviso di accertamento.
[ AB ]
GiurisprudenzaCass. Sez. Lavoro 28.6.2022 n. 20683
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Notifica della cartella all’irreperibile illegittima senza l’affissione alla porta” – Brandi F.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Contenzioso | Processo tributario
Sospensione feriale dei termini processuali – Ricorsi, appelli e deposito di documenti e memorie
Dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno i termini processuali, inclusi quelli relativi al contenzioso tributario, sono sospesi (art. 1 della L. 742/69).
Quanto esposto vale, dunque, per i termini relativi al ricorso, all’appello, alla costituzione in giudizio, alla riassunzione in rinvio e al deposito di documenti e di memorie illustrative.
Quindi:
– se un atto viene notificato dall’1.8.2022 al 31.8.2022, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 30.10.2022 (il termine slitta al 31.10, cadendo il 30.10 di domenica);
– se un atto è notificato il 19.7.2022, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 18.10.2022.
Per i termini a ritroso (vedasi l’art. 32 del DLgs. 546/92, relativo al deposito di documenti e di memorie) è necessario prestare attenzione, siccome la sospensione feriale comprime il tempo per eseguire il deposito. Se l’udienza è stata fissata il 5.9.2022, il termine di venti giorni liberi prima, entro cui bisogna depositare i documenti, scade il 15.7.2022.
[ CA ]
Legislazione  art. 1 L. 7.10.1969 n. 742
Giurisprudenza  Scheda n. 1023.11 in Agg. 7/2022 – Cissello
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Si avvicina la sospensione feriale dei termini processuali” – Cissello A.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili
Detrazioni “edilizie” – Soggetti beneficiari – Annotazione in fattura – Criticità
In relazione alle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi “edilizi”, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito in molteplici documenti di prassi che, ogni qual volta non vi sia perfetta coincidenza tra i soggetti cui risultano intestati documenti di spesa e bonifici e i soggetti che hanno effettivamente sostenuto a titolo definitivo le spese, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a condizione che, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, i documenti di spesa (fatture) vengano integrati, annotando su di essi il nominativo del soggetto che ha effettivamente sostenuto a titolo definitivo le spese, con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 7, p. 308, 8.7.2020 n. 19, p. 256, 21.5.2014 n. 11, risposta 4.1 e 13.5.2011 n. 20. risposta 2.1).
Che all’annotazione si debba aggiungere il timbro e la firma del fornitore, come viene richiesto da una direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, sembra una “creazione” della singola direzione provinciale, in quanto l’Agenzia delle Entrate nelle sopracitate circolari richiede specificatamente che “i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale”.
[ AZ ]
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Basta l’annotazione in fattura per beneficiare del bonus edilizio” – Zanetti E. – Zeni A.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Determinazione del reddito complessivo
Società di comodo – Cause di esclusione e disapplicazione per il periodo di imposta 2021
I soggetti potenzialmente attratti nella disciplina delle società di comodo (non operative o in perdita sistematica) possono disapplicare tale normativa in modo automatico, ricorrendo ad apposite cause di esclusione o di disapplicazione.
Le cause di esclusione (art. 30 co. 1 della L. 724/94), comuni alle due tipologie di società di comodo, possono essere raggruppate in alcuni macro-gruppi, riguardanti il profilo soggettivo della società o ente, il tipo di attività svolta, oppure altre situazioni legate allo stato di “vita” dell’attività svolta, come ad esempio nel caso dei soggetti che si trovino nel primo periodo d’imposta. Sono altresì individuate situazioni legate a indici di produttività, come nel caso delle società con valore della produzione superiore all’attivo patrimoniale, nonché delle società che conseguono un livello di affidabilità fiscale ISA considerato “congruo” (pari a 9 per il 2021, in base al provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143350).
Diversamente, le cause di disapplicazione sono individuate dal provvedimento del 14.2.2008 per le società non operative, nonché dal provvedimento dell’11.6.2012 per le società in perdita sistematica. Tra queste ultime, si segnala quella che interessa le società con MOL positivo o le società che siano congrue e coerenti rispetto agli studi di settore o affidabili ai fini ISA a seconda del periodo di imposta del quinquennio di riferimento interessato.
[ LC ]
Legislazione  art. 30 L. 23.12.1994 n. 724
Legislazione   Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 23681
Legislazione   Provvedimento Agenzia Entrate 11.6.2012 n. 87956
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Disapplicazione delle società di comodo per il 2021” – Corso L.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Presupposto oggettivo
Cessione di “non fungible token” – Disciplina IVA applicabile
Gli Autori esaminano il trattamento IVA della cessione di Nft, con particolare attenzione al settore delle opere d’arte.
Si osserva che tali token costituiscono una sorta di certificato digitale all’interno di una blockchain che permette di dimostrare il proprio diritto su un bene, digitale o meno, o su particolari servizi.
Viene richiamata, al riguardo, la posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria spagnola con risposta a interpello n. V0486-22 del 10.3.2022, secondo cui in caso di cessione di opere d’arte digitali mediante Nft, occorre distinguere, da un lato, il token non fungibile e dall’altro il file digitale sottostante.
Vengono poi esaminate alcune fattispecie. Ad esempio:
– se il Nft è riferito a un bene materiale che viene ceduto da un soggetto passivo congiuntamente al token, dovrebbe configurarsi un’unica operazione ai fini IVA, cui si applicherebbero le regole previste per la cessione del bene materiale (il Nft assumerebbe una funzione “ancillare” di certificato attestante la titolarità del diritto vantato sul bene);
– se il Nft è legato a opere d’arte digitali tutelate dal diritto d’autore, potrebbe realizzarsi anche il passaggio contestuale dei diritti d’autore sull’opera, e anche in questo caso il trasferimento del Nft verrebbe assorbito dalla cessione dell’opera “sottostante”; pertanto, osservano gli Autori, se chi cede il Nft è l’autore dell’opera, l’operazione potrebbe considerarsi esclusa da IVA ex art. 3 co. 4 lett. a) del DPR 633/72.
[ CO ]
Legislazione  art. 3 DPR 26.10.1972 n. 633
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 18.7.2022, p. 19 – ”Servizi, beni digitali e fisici: l’Iva «misura» gli Nft ceduti” – Deotto – Sirri   Livello di importanza
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 18.7.2022, p. 19 – ”L’aliquota sui token valuta anche i diritti d’autore” – Deotto – Sirri   Livello di importanza
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 6.7.2022 – ”Territorialità incerta per le cripto-attività” – Odetto G. – Sanna S.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 8.6.2022 – ”Crypto-asset sotto la lente del Comitato IVA” – Bilancini L. – La Grutta S.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Operazioni esenti (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26)
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) non devono più essere riportate gli acquisti di beni o servizi fuori campo IVA, per carenza del presupposto territoriale, di importo pari o inferiore a 5.000 euro.
L’Autore esamina le modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 4) e n. 9) dell’art. 10 del DPR 633/72, territorialmente non rilevanti in Italia, per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura se rese nei confronti di soggetti stabiliti nell’Ue (mentre l’obbligo di emissione permane per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue).
Si pone, infatti, la questione di come differenziare l’operazione per la quale è emessa fattura (nei confronti di un soggetto Ue) al fine di escluderla dalla determinazione del volume d’affari ai fini IVA.
Tra gli altri aspetti non risolti nella circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26, vi sarebbe anche la gestione delle note di variazione emesse, su base facoltativa, nei confronti di soggetti non residenti in Italia.
[ EG ]
Legislazione  art. 1 DLgs. 5.8.2015 n. 127
Prassi  Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 26  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 18.7.2022, p. 20 – ”L’esterometro monitora anche le vendite fuori dal volume d’affari” – Giuliani   Livello di importanza
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 18.7.2022, p. 20 – ”Esonero a 5mila euro solo per gli acquisti non rilevanti” – Rizzardi   Livello di importanza
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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019)
Entrata in vigore – Disciplina transitoria – Procedure pendenti – Primo popolamento
Il DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi, modificato dal DLgs. 83/2022, troverà applicazione per le procedure aperte a far data dal 15.7.2022. L’art. 390 del DLgs. 14/2019, infatti, regola la disciplina transitoria.
La previsione del co. 1 dell’art. 390 del DLgs. 14/2019 consente di venire in soccorso ad un sistema che rischia il default nella sua prima applicazione, stante la mancanza di regole in ordine al materiale popolamento dell’Albo previsto dal Regolamento di cui al DM 3.4.2022 n. 75, la cui concreta operatività è legata alla necessità di attendere un “decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore”.
La circostanza che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e di apertura delle altre procedure di risoluzione della crisi depositati prima dell’entrata in vigore del decreto siano definiti secondo le pregresse disposizioni determina un naturale slittamento dell’avvio delle nuove regole applicative, quantomeno per le liquidazioni giudiziali, posto che le stesse potranno essere dichiarate ex art. 49 del DLgs. 14/2019 solo a seguito del completamento dell’istruttoria di cui all’art. 41 del DLgs. 14/2019.
Qualche problema si pone, invece, per le domande prenotative per le quali il Tribunale sarà chiamato ad officiare un Commissario Giudiziale senza poter concretamente attingere dall’Albo previsto.
[ AN ]
Legislazione   DM Ministero della Giustizia 3.3.2022 n. 75
Legislazione  art. 356 DLgs. 12.1.2019 n. 14
Legislazione  art. 390 DLgs. 12.1.2019 n. 14
Prassi  Parere Consiglio di Stato 13.5.2022 n. 832  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Codice della crisi applicabile alle procedure aperte a far data dal 15 luglio” – Nigro T.   Livello di importanza Versione HTML
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Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali
Fondo PMI Welfare Manager – Dirigenti e quadri superiori – Contribuzione anno 2022 per il sostegno al reddito (circ. PMI Welfare Manager giugno 2022 n. 9)
Con la circ. 9/2022, il Fondo PMI Welfare Manager ha definito la contribuzione dovuta per l’anno 2022 per il sostegno al reddito dei dirigenti e quadri superiori.
Tale contribuzione è annuale e in misura fissa ed è pari a:
– 400 euro per ciascun dirigente in forza (200 euro a carico dell’azienda e 200 euro a carico del dirigente);
– 120 euro per ciascun quadro superiore in forza (60 euro a carico dell’azienda e 60 euro a carico del quadro superiore).
Il versamento deve essere effettuato entro il:
– 31.7.2022, per ciascun dirigente o quadro superiore in forza all’1.1.2022 e per quelli assunti o nominati nel corso del primo semestre 2022;
– 31.1.2023, per gli assunti o nominati nel secondo trimestre 2022.
[ DS ]
Prassi  Circolare Fondo Welfare Manager PMI 30.6.2022 n. 2022/09  Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 18.7.2022 – ”Contribuzione 2022 al Fondo PMI Welfare Manager entro il 31 luglio” – Silvestro D.   Livello di importanza Versione HTML
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Settori particolari | Operazioni particolari
Cessione di opere d’arte – Disciplina applicabile
Gli Autori evidenziano come, in mancanza di una specifica disciplina nel TUIR, l’analisi del trattamento fiscale della cessione di opere d’arte richiede una preliminare individuazione dei soggetti coinvolti.
In primo luogo, l’intermediazione di opere d’arte esercitata in modo professionale e non occasionale (mercante d’arte), indipendentemente dall’esistenza di un’organizzazione, produce reddito di impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR; ciò, anche in occasione della conclusione di un unico affare, di notevole rilevanza economica e con il compimento di più atti prodromici.
Nel caso del collezionista, ai fini dell’individuazione di reddito diverso, l’art. 67, lett. i), del TUIR che sia posta in essere un’attività di “valorizzazione” dell’opera, come la pubblicizzazione su cataloghi, o l’esposizione in mostre.
Da ultimo, nel caso dello speculatore occasionale, si configura, a fronte di una serie di attività, reddito diverso ex art. 67, lett. i), del TUIR, come attività commerciale non abituale.
[ LC ]
Legislazione  art. 55 DPR 22.12.1986 n. 917
Legislazione  art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 18.7.2022, p. 19 – ”Opere d’arte con fiscalità variabile tra mercanti, collezionisti e occasionali” – Gaeta – Lovecchio   Livello di importanza
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