giovedì 14 luglio 2022 |
Diritto penale | Reati comuni
Autoriciclaggio – Moneta virtuale – Attività speculative – Rilevanza (Cass. pen. 13.7.2022 n. 27023)
La Corte di Cassazione – sentenza 13.7.2022 n. 27023 – conferma la possibilità che il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) sia integrato attraverso l’acquisto di moneta virtuale.
I giudici di legittimità evidenziano come la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presti ad agevolare condotte illecite, potendo garantire un alto grado di anonimato. D’altra parte, l’indicazione normativa dell’art. 648-ter.1 c.p. riguardante le attività (economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative) in cui il profitto illecito può essere impiegato o trasferito, lungi dal rappresentare un elenco formale delle attività suddette, appare piuttosto diretta ad individuare delle macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dall’ostacolo al riconoscimento della provenienza delittuosa (Cass. n. 13795/2019).
[ MA ]
art. 648 ter1 RD 19.10.1930 n. 1398
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Alto rischio di autoriciclaggio con le monete virtuali” – Artusi M. F.
Il Sole – 24 Ore del 14.7.2022, p. 29 – ”Le criptovalute favoriscono l’autoriciclaggio” – Negri G.
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Economia aziendale | Consulenza aziendale
Piani industriali – Criteri di redazione
Ai fini della redazione di un piano industriale che presenti stime relative all’andamento prospettico affidabili, assume rilevanza l’analisi del mercato di riferimento e della sua prevedibile evoluzione. In particolare, è opportuno che nel piano industriale sia riportata un’analisi del mercato di riferimento e sulle sue evoluzioni, l’analisi dei punti di forza e di debolezza e delle opportunità e minacce riferite all’azienda, l’analisi dei canali distributivi e delle prevedibili evoluzioni. In tale ambito è importante individuare i principali concorrenti, evidenziandone punti di forza e di debolezza nonché illustrare l’eventuale presenza di barriere all’entrata (es. dimensione elevata dell’investimento inziale, necessità di disporre di tecnologia elevata, ecc.).
Inoltre, l’esame del mercato di riferimento è strumentale all’identificazione della migliore strategia da implementare per mantenere il proprio vantaggio competitivo e raggiungere i risultati previsti. In tale contesto, viene sottolineata l’importanza dei fattori ESG nella crescita aziendale prospettica.
[ SD ]
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Analisi del mercato di riferimento rilevante per il piano industriale” – Bava F. – Devalle A.
Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2022 – ”Piani industriali per destinatari esterni con adeguata descrizione dell’impresa” – Bava F. – Devalle A.
Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2022 – ”Intervallo temporale coperto dal piano industriale da riportare in modo chiaro” – Bava F. – Devalle A.
Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2022 – ”Parti descrittive come “fondamenta” di un piano industriale ragionevole” – Bava F. – Devalle A.
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Fiscale | Contenzioso | Processo tributario | Procedimento dinanzi alla C.T. Provinciale | Ricorso | Termini per la proposizione
Doppia notifica della cartella di pagamento – Dies a quo del termine per il ricorso (Cass. 7.7.2022 n. 21623)
Ove l’Agente della riscossione abbia notificato due volte la medesima cartella di pagamento, il termine per il ricorso decorre dalla prima notifica.
Ciò, specifica la Cass. 7.7.2022 n. 21623, nella misura in cui non si tratti di autotutela sostitutiva, in cui il primo atto notificato viene annullato in autotutela in ragione di un vizio formale.
[ CA ]
art. 21 DLgs. 31.12.1992 n. 546
Scheda n. 651.36 in Agg. 3/2021 – Cissello
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”La doppia notifica della cartella non trascina il termine per il ricorso” – Cissello A.
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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Omessa comunicazione all’ENEA – Effetti – Orientamenti giurisprudenziali
Chi intende avvalersi delle detrazioni “edilizie” per interventi di riqualificazione energetica è tenuto, tra l’altro, a trasmettere telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori (art. 6 co. 1 lett. g) del DM 6.8.2020, “Requisiti”). In caso di omesso invio della Comunicazione ENEA nei termini prestabiliti potrà, tuttavia, trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
Gli Autori evidenziano la presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali circa gli effetti dell’omessa comunicazione ENEA, ritenuta da alcune pronunce mero adempimento formale (con conservazione dell’agevolazione anche in assenza della comunicazione) e da altre adempimento di tipo sostanziale (con conseguente impossibilità di fruire del beneficio in caso di omissione della comunicazione medesima).
[ DB ]
art. 6 DM Ministero dello Sviluppo economico 6.8.2020 n. 159844
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”L’omessa comunicazione all’ENEA mette a rischio la detrazione edilizia” – Bonsanto D. – Zeni A.
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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Enti non commerciali e ONLUS
Operatività del RUNTS – Effetti sulla disciplina per le ONLUS
Gli Autori osservano che dalla formulazione dell’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017 potrebbe desumersi che la disciplina delle ONLUS non risulti più operativa. La norma infatti prevede l’applicabilità della medesima fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), intervenuta nel mese di novembre 2021 per effetto del DM 561/2021, e alla condizione che gli enti abbiano effettuato gli adeguamenti statutari inderogabili entro il 31.5.2022. Tuttavia un’interpretazione logico-sistematica deve tenere conto anche degli artt. 102 co. 2 e 104 co. 2 del DLgs. 117/2017, per il cui combinato disposto l’Anagrafe delle ONLUS e tutta la relativa disciplina verranno abrogate dal periodo d’imposta successivo a quello in cui giungerà l’autorizzazione della Commissione europea.
Di conseguenza, nonostante l’intervenuta operatività del RUNTS, l’ente con qualifica di ONLUS che entro il 31.5.2022 non abbia adeguato il proprio statuto al Codice del Terzo settore, può continuare a fruire delle agevolazioni fiscali derivanti dalla relativa qualifica in quanto iscritta all’Anagrafe delle ONLUS (in questo senso, ris. Agenzia delle Entrate 25.10.2019 n. 89). L’adeguamento potrà comunque essere effettuato nel termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS (il cui termine scade il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea – art. 34 co. 3 del DM 106/2020).
[ PR ]
art. 104 DLgs. 3.7.2017 n. 117
art. 102 DLgs. 3.7.2017 n. 117
art. 101 DLgs. 3.7.2017 n. 117
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Statuto non adeguato entro il 31 maggio senza effetti fiscali per le Onlus” – Moine F. – Napolitano F.
Il Quotidiano del Commercialista del 11.2.2022 – ”Devoluzione in vista per le ONLUS senza passaggio al RUNTS” – Rivetti P.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Presupposto oggettivo
Somme erogate per la compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici – Assoggettamento ad IVA – Esclusione – Integrazione del corrispettivo originario (ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 39)
Con riguardo alle misure previste dall’art. 1-septies del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021), per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021, nella ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 39 è stato precisato che:
– l’erogazione di risorse finanziarie alle stazioni appaltanti, per compensare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, costituisce un’operazione non soggetta ad IVA ex art. 2 co. 3 lett. c) del DPR 633/72;
– la successiva corresponsione delle predette somme all’appaltatore è rilevante ai fini dell’imposta, in quanto rappresenta un’integrazione del corrispettivo originario per l’esecuzione dell’opera o del servizio.
[ MG ]
Risoluzione Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 39
Scheda n. 835.02 in Agg. 10/2019 – Gazzera
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Senza IVA la compensazione dei maggiori prezzi dei materiali” – Gazzera M.
Il Sole – 24 Ore del 14.7.2022, p. 29 – ”Caro materie prime, compensazioni senza Iva” – Abbagnale A. – Santacroce B.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26)
La circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26 ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), la cui disciplina è stara, tra l’altro, modificata a decorrere dall’1.7.2022.
Tra le indicazioni fornite nel documento di prassi, si segnalano:
– l’inclusione, tra i dati da trasmettere, delle operazioni effettuate nei confronti di privati;
– la previsione dell’obbligo comunicativo anche per la generalità degli enti non commerciali (fermo il limite per le ASD e i soggetti assimilati al di sotto della soglia di 25.000 euro annui), i quali sono tenuti a trasmettere i dati delle sole operazioni realizzate nella propria sfera commerciale;
– la necessità di compilare un documento che sia coincidente a quello della fatturazione elettronica via SdI, per i campi obbligatori, come nel caso della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, con la possibilità di valorizzare – in via semplificativa – il campo relativo alla descrizione con la parola “beni” e/o “servizi” nel caso la descrizione stessa sia già contenuta nella fattura emessa via SdI;
– il fatto che, nel caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive, in termini generali non è configurabile anche il tardivo assolvimento dell’IVA mediante integrazione del documento ricevuto o emissione di autofattura.
[ EG ]
Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 26
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Invio dei dati dell’esterometro a tutto campo” – Greco E. – La Grutta S.
Il Sole – 24 Ore del 14.7.2022, p. 29 – ”L’esterometro esteso alle fatture destinate ai consumatori” – Mastromatteo A. – Santacroce B.
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Fiscale | Tributi locali | Imposta municipale propria (IMU)
Dichiarazione congiunta IMU/IMPi – Nuovo modello
Dall’esame della bozza del nuovo modello di dichiarazione congiunta IMU/IMPi e delle relative istruzioni risultano recepite novità quali:
– la facoltà di scelta di un immobile da qualificare come abitazione principale per i membri del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi;
– le esenzioni IMU relative al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato per il periodo di emergenza epidemiologica;
– la riduzione al 50% (o, per il 2022, al 37,5%) dell’IMU, a partire dal 2021, per una sola unità immobiliare abitativa, non locata o in comodato d’uso, posseduta in Italia in proprietà o usufrutto da titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Per l’IMU il modello sarà valido già dal 2022 (il termine per presentare la dichiarazione per l’anno 2021 è stato prorogato al 31.12.2022), mentre per l’IMPi la dichiarazione entra “a regime” dal 2023.
[ LMAG ]
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Nuovo modello dichiarativo unificato per IMU e IMPi” – Magro L. – Zeni A.
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Funzioni giudiziarie | Procedure concorsuali | Concordato preventivo
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – Preventiva autorizzazione – Legittimità – Questioni interpretative
La giurisprudenza è intervenuta più volte sul tema della natura – ordinaria o straordinaria – degli atti compiuti dalla società in concordato (artt. 167 e 161 co. 7 del RD 267/42).
Si è affermato che la natura e gli effetti degli atti di gestione sono i parametri di classificazione, essendo ordinari gli atti di conservazione del patrimonio, e straordinari quelli pregiudizievoli. Nel concordato, l’inefficacia dell’atto privo di autorizzazione è dichiarata nella misura in cui sia lesiva dell’interesse dei creditori. Ne deriva che atti qualificabili di ordinaria amministrazione per un’impresa in bonis possono assumere un diverso connotato quando eseguiti in concordato (Cass. n. 15484/2004).
Sulla stessa linea si pongono altre pronunce della giurisprudenza (Cass. nn. 20291/2005 e 14713/2019).
Tali principi vengono ribaditi dalla Corte di Cassazione 1.6.2022 n. 17930, ove emerge l’incompatibilità logico-giuridica tra atti di assunzione di impegni economici finalizzati alla continuazione di una attività di gestione e, come nella specie, lo stato di liquidazione volontaria della società preesistente alla domanda di ammissione al concordato.
La Cassazione SS. UU. n. 42093/2021 – intervenuta per dirimere un contrasto interpretativo in tema di prededucibilità del compenso del professionista nell’ipotesi di consecuzione tra procedura concordataria e fallimento – sembra confermare i principi sopra esposti.
[ AN ]
Cass. SS.UU. 31.12.2021 n. 42093
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Atti di straordinaria amministrazione in concordato funzionali ai creditori” – Nicotra A. – Pezzetta M.
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Immobili | Agevolazioni prima casa
Condizioni agevolative – Trasferimento della residenza entro 18 mesi – Immobile in costruzione (Cass. 1.6.2022 n. 17867)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1.6.2022 n. 17867, ha chiarito che, per beneficiare dell’agevolazione prima casa, il termine di 18 mesi (decorrenti dalla data dell’acquisto) entro cui effettuare il cambio di residenza (come richiesto dalla lett. a) della nota II bis, all’art 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), trova applicazione anche nella particolare circostanza di acquisto di un immobile in corso di costruzione (nella fattispecie, trattasi di una permuta di terreno edificabile con edificio da costruire). Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, non assume rilevanza la distinzione di tale ipotesi da quella di acquisto di immobile ultimato.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ricordato che la fruizione dei benefici fiscali “prima casa” è direttamente subordinata all’effettivo trasferimento (sempre entro il termine perentorio di 18 mesi dall’atto) della residenza nel Comune in cui è sito l’immobile, pena, in caso di inadempimento, la decadenza dal beneficio. Essa può infatti escludersi solo col configurarsi di una causa di forza maggiore, ovvero un evento inevitabile, imprevedibile e non dipendente dal contribuente tale da impedire di rispettare l’impegno.
[ AM ]
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Residenza da trasferire entro 18 mesi dall’atto anche per l’immobile da costruire” – Mauro A.
Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2022 – ”Sei anni per accertare la decadenza dalla prima casa se l’immobile è in costruzione” – Cissello A. – Mauro A.
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Lavoro | Previdenza
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI – Assenza di istruzioni
L’art. 1 co. 103 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) dispone che, dall’1.7.2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS; quest’ultimo succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
In sostanza, la norma prevede l’iscrizione dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD).
Tuttavia – come evidenziato dagli Autori – mancano ancora le istruzioni operative dell’INPS e dell’INAIL relativamente agli obblighi contributivi e assicurativi dei datori di lavoro, con conseguenti ricadute anche sull’elaborazione dei cedolini di luglio.
[ DS ]
Il Sole – 24 Ore del 14.7.2022, p. 30 – ”Aziende senza istruzioni per versare contributi e premi dei giornalisti” – Maccarone G. – Prioschi M.
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Operazioni straordinarie | Scambi di partecipazioni | Operazioni domestiche | Conferimento di partecipazioni
Acquisto di partecipazioni di minoranza e conferimento in “realizzo controllato” – Abuso del diritto – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 374)
La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 374 ha considerato non abusiva ex art. 10-bis della L. 212/2000 la seguente sequenza di operazioni:
– acquisizione, da una comunione ereditaria, dell’1% delle quote della società Alfa al fine di raggiungere il 51% e, dunque, il controllo di diritto nella medesima ex art. 2359 co. 1 n. 1, c.c.;
– si procede alla costituzione di una nuova società holding interamente posseduta dall’acquirente stesso, nella quale viene conferito il 51% delle azioni della società Alfa, beneficiando del regime del realizzo controllato di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR;
– trasferimento del controllo della holding alla propria figlia, mediante patto di famiglia ex art. 768-bis c.c., al fine di poter realizzare il passaggio generazionale.
Si ritiene che la riorganizzazione del caso di specie sia diretta a perseguire una più efficiente governance dell’azienda di famiglia, seppure indirettamente, mediante una holding unipersonale, appositamente costituita.
[ SS ]
art. 10 bis L. 27.7.2000 n. 212
art. 177 DPR 22.12.1986 n. 917
Risposta interpello Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 374
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Non abusivo acquisire una piccola quota prima del conferimento a realizzo controllato” – Sanna S.
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Settori particolari | Associazioni sportive
Associazioni e società sportive dilettantistiche – Novità dello schema di decreto correttivo del DLgs. 36/2021
Il decreto correttivo del DLgs. 36/2021 incide sul rapporto fra Terzo settore e sport. Sulla base del testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, viene previsto che gli enti del Terzo settore (ETS) che vogliano inserire, fra le attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche dovranno iscriversi anche al registro delle attività sportive dilettantistiche.
Per gli enti iscritti a entrambi i registri, le disposizioni del DLgs. 36/2021 si applicano solo in merito alle attività sportive e per quanto compatibili con le disposizioni del Terzo settore. Inoltre, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica non è richiesto, con conseguente ampliamento delle attività considerate istituzionali.
[ PR ]
Comunicato Min. Lavoro e politiche sociali 7.7.2022
Il Sole – 24 Ore del 14.7.2022 – ”La disciplina degli enti sportivi apre le porte alle cooperative” – Mancino A. – Sepio G.
Il Quotidiano del Commercialista del 11.7.2022 – ”Per le ASD le sponsorizzazioni non saranno proventi da attività secondarie” – De Angelis L.
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Tutela e sicurezza | Sicurezza sul lavoro | INAIL
Inquadramento tariffario – Ricorso all’INAIL – Provvedimenti impugnabili
Per i ricorsi INAIL in materia classificativa (un addebito che riguardi quale voce applicare a tutta o parte delle lavorazioni e con quale decorrenza) il datore di lavoro non deve impugnare il verbale ispettivo, ma il provvedimento amministrativo di liquidazione che segue il verbale medesimo.
Infatti, il ricorso amministrativo contro il verbale risulterebbe inammissibile, anche tenendo conto che nel verbale INAIL non sono presenti indicazioni circa le somme dovute dall’azienda, ma solo i parametri che consentono agli uffici amministrativi di calcolare il dovuto e richiederlo.
Pertanto, in esito a un verbale ispettivo di riclassificazione tariffaria, il datore di lavoro deve attendere il successivo provvedimento della sede INAIL; solo allora potrà fare ricorso rivolgendosi al Presidente dell’IINAIL entro 30 giorni dal pervenimento del provvedimento stesso.
[ ET ]
Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Per i ricorsi INAIL in materia tariffaria non si impugna il verbale ispettivo” – Vazio F.
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