Notiziario 13 Luglio 2022

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mercoledì 13 luglio 2022

 

Agevolazioni | Agevolazioni fiscali

Proroga dei c.d. vecchi impatriati – Mancato versamento dell’onere una tantum – Preclusione (risposte interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2022 nn. 371 e 372)

Le risposte ad interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2022 nn. 371 e 372 hanno evidenziato la natura perentoria del termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione per estendere la durata del regime dei c.d. vecchi impatriati, prevista dall’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019.
I casi esaminati hanno ad oggetto persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno fruito del regime speciale dei c.d. vecchi impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) fino al 31.12.2020, senza però effettuare il versamento in parola entro il termine transitorio del 30.8.2021.
L’Agenzia evidenzia come l’opzione per la proroga del regime speciale sia esercitata mediante versamento dell’imposta di ingresso nei termini previsti (30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, a regime, e 30.8.2021, in via transitoria, per i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31.12.2020), con il risultato che tale mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio.

[ LC ]

art. 5 DL 30.4.2019 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.7.2022 n. 372

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.7.2022 n. 371

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Niente proroga per gli impatriati che non versano il ticket” – Corso L.

Il Sole – 24 Ore del 13.7.2022, p. 25 – ”Niente ravvedimento per gli impatriati” – Magnani

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Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Aiuto per la crescita economica (ACE) | Super ACE

Variazione in aumento del capitale proprio – Periodo minimo di permanenza

Secondo l’art. 19 co. 4 e 5 del DL 73/2021, il beneficio connesso alla “super ACE” è recuperato, in tutto o in parte, se la società procede alla distribuzione di riserve nel biennio 2022-2023.
Pur non essendovi chiarimenti specifici sul tema, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso per cui nessun recupero è dovuto se, pur in presenza di distribuzioni, le stesse sono controbilanciate da incrementi almeno di pari ammontare; tali incrementi, per il 2022, possono essere rappresentati dall’accantonamento a riserva dell’utile del 2021 o da nuovi conferimenti dei soci.

[ GO ]

art. 19 DL 25.5.2021 n. 73

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Recupero della super ACE con distribuzioni di riserve nel 2022” – Odetto G.

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Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas

Cessione dei crediti d’imposta – Utilizzo da parte del cessionario – Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 38)

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.7.2022 n. 38, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta energia e gas acquistati dai cessionari.
In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
-“7720”, relativo alla cessione del credito d’imposta a favore delle imprese energivore I trimestre 2022 (art. 15 del DL 4/2022);
-“7721”, relativo alla cessione del credito d’imposta a favore delle imprese energivore II trimestre 2022 (art. 4 del DL 17/2022);
-“7722”, relativo alla cessione del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale I trimestre 2022 (art. 15.1 del DL 4/2022);
-“7723”, relativo alla cessione del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale II trimestre 2022 (art. 5 del DL 17/2022);
-“7724”, relativo alla cessione del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore II trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022);
-“7725”, relativo alla cessione del credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale II trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
-“7726”, relativo alla cessione del d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca I trimestre 2022 (art. 18 del DL 21/2022).

[ PA ]

Risoluzione Agenzia Entrate 12.7.2022 n. 38

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Codici tributo per la cessione dei tax crediti energia e gas” – Redazione

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Diritto penale | Reati comuni

Intestazione fittizia – Autoriciclaggio – Esclusione – Principio di tassatività (Cass. pen. 12.7.2022 n. 26902)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 12.7.2022 n. 26902, esclude che la condotta di intestazione fittizia di beni, sanzionata dall’art. 512-bis c.p., possa essere finalizzata al compimento del reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.
Ciò in quanto tale ultimo reato non è incluso nell’elenco di quelli presi in considerazione dall’art. 512-bis c.p. (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.).
Le norme sfavorevoli sono, infatti, di stretta interpretazione e l’ampliamento dello spettro dei reati per la cui agevolazione è possibile la fittizia intestazione di beni sarebbe un’operazione violativa del principio di tassatività dell’illecito penale.

[ MA ]

art. 512 bis RD 19.10.1930 n. 1398

Cass. pen. 12.7.2022 n. 26902

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Non c’è intestazione fittizia in caso di autoriciclaggio” – Artusi M. F.

Il Sole – 24 Ore del 13.7.2022, p. 26 – ”L’intestazione fittizia con l’utilizzo di somme non è autoriciclaggio” – Ambrosi

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Diritto societario | Società per azioni | DLgs. 17.1.2003 n. 6 | Azioni | Circolazione delle azioni

Clausole di “intrasferibilità parziale” e di “tetto minimo” (massime 5.7.2022 nn. 201 e 202 del Consiglio notarile di Milano)

Il Consiglio notarile di Milano, nelle nuove massime 5.7.2022 nn. 201 e 202, ha stabilito, tra l’altro, che:
– le clausole statutarie di spa e di srl che vietano il trasferimento parziale delle azioni o della partecipazione del socio alienante – e che, quindi, subordinano il trasferimento al fatto che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o l’intera partecipazione di cui è titolare – sono legittime e non integrano un “divieto” di alienazione, ai sensi dell’art. 2355-bis co. 1 c.c., né un’ipotesi di “intrasferibilità” delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 2469 co. 2 c.c. (massima n. 201);
– sono legittime le clausole statutarie di spa e di srl che impongano un “tetto minimo” di possesso delle azioni o delle partecipazioni sociali (clausole che realizzano l’interesse di non frammentare eccessivamente il capitale sociale, anche al fine di semplificare la gestione organizzativa). Esse possono essere configurate come regole di circolazione delle partecipazioni, che rendono il trasferimento inefficace nei confronti della società in tutti i casi in cui, per effetto del trasferimento, l’acquirente non consegua il possesso minimo (ovvero il venditore lo perda), o come regole che subordinano la legittimazione all’esercizio di parte dei diritti sociali alla titolarità di un numero di azioni o di una quota di partecipazione almeno pari o superiori al possesso minimo (massima n. 202).

[ MM ]

art. 2355 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262

art. 2469 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

Massima Consiglio Notarile di Milano 5.7.2022 n. 202

Massima Consiglio Notarile di Milano 5.7.2022 n. 201

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Possibili intrasferibilità parziale e tetto minimo di azioni o quote” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 8.11.2021 – ”Trasferimento di quota inefficace per soci e società con prelazione violata” – Meoli M.

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Diritto societario | Società per azioni | DLgs. 17.1.2003 n. 6 | Modificazioni atto costitutivo | Riduzione del capitale per perdite

Perdite inferiori a un terzo – Copertura parziale delle perdite superiore a un terzo (massime 5.7.2022 nn. 203 e 204 del Consiglio notarile di Milano)

Il Consiglio notarile di Milano ha predisposto due nuove massime in tema di perdite di capitali (le nn. 203 e 204 del 5.7.2022).
La massima n. 203, in particolare, stabilisce che alla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo non sono applicabili le disposizioni degli artt. 2445 e 2482 c.c., mentre sono applicabili le sole prescrizioni dettate per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l’entità delle perdite (artt. 2446 e 2482-bis c.c.). E quindi:
– non spetta ai creditori il diritto di opposizione di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e pertanto la deliberazione può essere eseguita immediatamente;
– non sussiste alcun obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
– la deliberazione deve essere assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata, nei termini (di aggiornamento) e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria;
– non sussiste l’obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l’adunanza.
La riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo può essere deliberata per l’ammontare liberamente determinato dall’assemblea sino a concorrenza delle stesse.

[ MM ]

art. 2446 Codice Civile 16.3.1942 n. 262

art. 2482 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262

Massima Consiglio Notarile di Milano 5.7.2022 n. 204

Massima Consiglio Notarile di Milano 5.7.2022 n. 203

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Perdite di capitale ancora sotto la lente dei notai” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2022 – ”La riserva da valutazione da equity method copre le perdite” – Meoli M.

Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2022 – ”In caso di perdite da valutare anche la composizione negoziata della crisi” – Meoli M.

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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Classificazione dei redditi | Proventi da reato

Professione di odontoiatra – Esercizio abusivo – Qualificazione reddituale (Cass. 12.7.2022 n. 21960)

L’esercizio abusivo della professione di odontoiatra configura, secondo la Cass. 12.7.2022 n. 21960, un residuale reddito derivante da attività illecita e non quindi un reddito di lavoro autonomo.
Di conseguenza sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati sono espressione di materia imponibile occultata e, pertanto, ricadono nella presunzione di cui all’art. 32 del DPR 600/73, senza poter escludere i prelevamenti in quanto manca il presupposto del possesso di redditi di lavoro autonomo.

[ AB ]

art. 32 DPR 29.9.1973 n. 600

art. 51 DPR 26.10.1972 n. 633

Cass. 12.7.2022 n. 21960

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Il dentista abusivo deve tassare i proventi illeciti” – Boano A.

Il Sole – 24 Ore del 13.7.2022, p. 26 – ”Con l’esercizio abusivo della professione pesano i prelevamenti bancari” – Deotto – Lovecchio

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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili

Detrazioni “edilizie” – Certificazione SOA – General contractor

Ai sensi dell’art. 10-bis del DL 21/2022, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro devono essere affidati:
– a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016;
– a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
L’obbligo di certificazione SOA dovrebbe riguardare anche i c.d. “general contractor non edili” che hanno un contratto di appalto con il committente-beneficiario.
È evidente, tuttavia, che una impresa non operante nel settore edile e/o energetico e priva di adeguata organizzazione, non potrà soddisfare la condizione di possedere la “occorrente qualificazione” SOA; conseguentemente, se non vorrà determinare il mancato riconoscimento dei bonus edilizi sull’intero importo dell’appalto, dovrà palesarsi al più quale mandataria con o senza rappresentanza alla stipula dei contratti di appalto per conto del mandante.

[ AZ ]

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Per i general contractor “non edili” sui bonus edilizi futuro incerto ma passato blindato” – Zanetti E. – Zeni A.

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Fiscale | Imposte indirette | Registro

Cessione di quote societarie al medesimo cessionario da parte di cedenti diversi – Disposizioni autonome – Tassazione plurima (Cass. 11.7.2022 n. 21805)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11.7.2022 n. 21805, ha chiarito che l’atto con cui due diversi soci cedono ad un soggetto terzo le quote da essi detenute nella società Alfa, sconta plurime imposte di registro, in quanto le diverse disposizioni, pur incluse nel medesimo atto, non danno luogo ad un negozio complesso, bensì costituiscono atti collegati e, non sussistendo tra di essi il vincolo di derivazione necessaria richiesto dall’art. 21 co. 2 del DPR 131/86 per applicare la tassazione unica, scontano plurime imposte di registro.

[ AM ]

art. 21 DPR 26.4.1986 n. 131

Cass. 11.7.2022 n. 21805

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”La cessione di quote societarie a un solo cessionario sconta più imposte con due cedenti” – Mauro A.

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Fiscale | Imposte sostitutive | Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

Conferimento d’azienda – Titolarità del saldo attivo di rivalutazione

Gli effetti della rivalutazione dei beni d’impresa ex art. 110 del DL 104/2020 non vengono meno nell’ipotesi di conferimento d’azienda che contiene beni rivalutati, effettuata in neutralità ai sensi dell’art. 176 del TUIR, nel periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione.
In questo caso, la circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 (§ 6) precisa che:
– il disallineamento temporaneo sul valore del bene si trasferisce in capo al conferitario;
– il saldo attivo rimane in capo al conferente.
In merito, la risposta a interpello Agenzia Entrate 21.1.2022 n. 46 ha chiarito anche che:
– il conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’art. 176 del TUIR a favore di una conferitaria neocostituita e comprendente gli immobili rivalutati ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020 non determina il venir meno degli effetti della rivalutazione;
– il costo fiscale in capo alla newco conferitaria dei beni rivalutati sarà comprensivo del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione e la riserva in sospensione d’imposta stanziata per effetto della rivalutazione resterà in capo alla società istante conferente.

[ SS ]

art. 110 DL 14.8.2020 n. 104

art. 176 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Saldo attivo di rivalutazione nella titolarità del conferente dell’azienda” – Sanna S.

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Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019)

Esperto – Professionista indipendente – Doveri di condotta – Novità del DLgs. 14/2019

L’art. 2 co. 1 lett. o-bis) del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022, definisce l'”esperto” come il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’art. 13 co. 3 del DLgs. 14/2019 e nominato dalla commissione, “che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata”.
L’art. 16 del DLgs. 14/2019 regola i requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all’art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019.
Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.
Le medesime parti sono tenute a dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative in modo tempestivo.

[ AN ]

art. 2 DLgs. 12.1.2019 n. 14

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Esperto terzo e indipendente anche nel nuovo Codice della crisi” – Nicotra A.

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Internazionale | Norme e disposizioni comunitarie | Direttive | Antielusione (Direttiva 2016/1164/UE) | Exit tax e entry tax

Trasferimento della sede all’estero – Opzione per la rateizzazione – Termini

Secondo il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2014 n. 92134, l’opzione per la rateizzazione dell’imposta dovuta per il trasferimento della sede in Stati comunitari (art. 166 co. 9 del TUIR) è esercitata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia.
Entro tale termine le imprese interessate devono presentare all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio:
– una apposita comunicazione;
– la documentazione integrativa (inventario dell’azienda oggetto di trasferimento, determinazione della plusvalenza, criteri di determinazione del valore di mercato dei beni e diritti, indicazione della nuova sede estera, ecc.);
– le eventuali garanzie, se dovute.
Il termine di legge per l’esercizio dell’opzione dovrebbe essere comprensivo dei 30 giorni entro i quali è possibile versare le imposte con la maggiorazione dello 0,40%; pertanto, se l’ultimo periodo d’imposta di residenza italiana è stato il 2021, esso cadrebbe al 30.7.2022 (giorno non lavorativo) e sarebbe ulteriormente prorogato al 22.8.2022.

[ GO ]

art. 166 DPR 22.12.1986 n. 917

Provvedimento Agenzia Entrate 10.7.2014 n. 92134

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Comunicazione “agostana” per i trasferimenti di residenza del 2021” – Odetto G.

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Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali

Reddito di cittadinanza – Novità del DL 4/2019 convertito – Incentivo alle assunzioni (messaggio INPS 11.7.2022 n. 2766)

L’INPS, con il messaggio 11.7.2022 n. 2766, ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc), a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 all’art. 8 del DL 4/2019 che disciplina dell’incentivo.
Con il messaggio, l’INPS:
– riepiloga le novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che amplia le tipologie contrattuali per le quali è possibile fruire dell’incentivo e destina il 20% dello stesso (decurtandolo da quello spettante al datore di lavoro) alle agenzie per il lavoro in caso di assunzioni avvenute grazie alla loro intermediazione;
– comunica l’aggiornamento del modulo telematico per la domanda di incentivo “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”, dando conto dell’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili;
– fornisce indicazioni circa le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nelle sezioni “PosContributiva”, “ListaPosPA” e “PosAgri” del flusso UniEmens.

[ ET ]

Messaggio INPS 11.7.2022 n. 2766

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2022 – ”Incentivo Rdc per assunzioni tramite agenzia con nuovo modello” – Tombari E.

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