venerdì 5 agosto 2022 |
Diritto commerciale | Enti non commerciali
Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” (nota Min. Lavoro e politiche sociali 4.8.2022 n. 11379)
Il Ministero del Lavoro, con la nota 4.8.2022 n. 11379, ha chiarito che non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale in quanto, per connotare quest’ultima, occorre che le attività di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017 esercitabili dagli enti del Terzo settore (ETS) siano anche finalizzate a “fare il bene” a qualcuno o per qualcosa.
Il Ministero del Lavoro prende in esame le attività di cui all’art. 5 citato considerate di interesse generale e, prendendo ad esempio le attività di cui alla lett. i), si evidenzia come esse debbano essere distinte in due classi:
– attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
Per le prime, il requisito dell’interesse generale è intrinseco, mentre per le attività del secondo punto l’interesse sociale costituisce il requisito supplementare. Oltre ad essere qualificabile oggettivamente come ricreativa, è necessario che questa riveli attitudine a svolgere la funzione sociale acclusa all’identità peculiare dell’ETS, osservandone le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate dal legislatore tra i requisiti che caratterizzano lo schema identitario e di azione dell’Ente.
[ ET ]
Nota Min. Lavoro e politiche sociali 4.8.2022 n. 11379
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Le attività di interesse generale esercitabili dagli ETS devono “fare il bene”” – De Angelis L.
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 25 – ”Quando la ricerca è di interesse sociale” – Pettinacci J. – Sepio G.
Italia Oggi del 5.8.2022, p. 26 – ”Gli enti del terzo settore devono individuare il beneficio sociale del loro lavoro” – Feriozzi C.
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Diritto societario | Società per azioni | DLgs. 17.1.2003 n. 6 | Società a partecipazione statale o pubblica o di interesse nazionale
Parere della Corte dei conti – Silenzio-assenso – Cancellazione per mancato deposito del bilancio – Novità dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
La Legge annuale (2021) per il mercato e la concorrenza, approvata in via definitiva dal Senato e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene anche novità in materia di società a partecipazione pubblica; novità che saranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In particolare, si precisa che:
– la Corte dei conti è tenuta a deliberare sull’atto deliberativo, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento. Qualora la Corte non si pronunci entro tale termine, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione;
– la segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda comunque procedere, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali ritiene di discostarsi dal parere, dando pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni;
– la sanzione della cancellazione della società a controllo pubblico per il mancato deposito del bilancio di esercizio è applicata qualora l’omissione si protragga per “due” anni consecutivi (e non più per “tre” anni consecutivi, come prevede la norma vigente).
[ MM ]
art. 20 DLgs. 19.8.2016 n. 175
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Società a partecipazione pubblica con il silenzio assenso della Corte dei conti” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2022 – ”Partecipazioni pubbliche limitate per finalità istituzionali e tipo di attività” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 10.2.2022 – ”Acquisti di dubbia ragionevolezza da valutare alla luce del patrimonio pubblico” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2022 – ”Interesse dell’ente rilevante nelle società a controllo pubblico” – Meoli M.
Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2021 – ”Per le partecipate pubbliche abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi” – Biancone P. – Secinaro S. – Brescia V.
Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2021 – ”Anche per le società in house providing responsabilità per direzione e coordinamento” – Meoli M.
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Fiscale | Accertamento | Accertamento e controlli | Accertamento presuntivo
Trasmissione delle dichiarazioni – Applicazione delle tariffe del DM 140/2012 (comunicato ANC 4.8.2022)
L’Agenzia delle Entrate sta attuando alcune verifiche fiscali nei confronti di dottori commercialisti basate sul numero di dichiarazioni trasmesse.
Per quanto riguarda la quantificazione del reddito che si presume non dichiarato, vengono applicate le tariffe del DM 140/2012, che però non sono più in vigore.
Non esistono, per i dottori commercialisti, parametri legali per individuare il costo per la redazione e la trasmissione delle dichiarazioni.
Non si può, a livello generale, sostenere che sia illegittimo utilizzare i parametri del DM 140/2012, siccome il reddito può essere determinato in base a presunzioni, purchè siano gravi, precise e concordanti (art. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73).
[ CA ]
DM Ministero della Giustizia 20.7.2012 n. 140
Comunicato stampa ANC 4.8.2022
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Verifiche fiscali per i commercialisti basate sulle dichiarazioni trasmesse” – Cissello A.
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Fiscale | Diritto tributario in generale
Novità del c.d. DL “Aiuti-bis”
Il c.d. DL “Aiuti-bis”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4.8.2022, contiene misure urgenti che intervengono in diversi ambiti, tra cui quello energetico, il contrasto all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto e il rilancio degli investimenti.
Tra le principali modifiche, si segnalano:
– la proroga di alcuni crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022;
– la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dall’1.7.2022 al 31.12.2022, inclusa la tredicesima;
– l’anticipo all’1.10.2022 della rivalutazione delle pensioni;
– l’estensione del c.d. “bonus 200 euro” anche a lavoratori non ancora inclusi;
– il raddoppio dell’esenzione annuale per i fringe benefit assegnati ai dipendenti (da 258,23 a 516,46 euro), includendo anche le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai lavoratori;
– la previsione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
– per il periodo dal 22.8.2022 al 20.9.2022, la rideterminazione delle aliquote di accisa su alcuni carburanti e l’aliquota IVA del 5% per le forniture di gas naturale usato per autotrazione.
[ EG ]
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Via libera al DL Aiuti-bis, IVA del 5% per le forniture di gas metano sino a fine anno” – Redazione
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 25 – ”Il welfare aziendale raddoppia e include anche le bollette” – Sbaraglia G. – Sepio G.
Italia Oggi del 5.8.2022, p. 23 – ”Pensioni e stipendi più pesanti” – Cirioli D.
Italia Oggi del 5.8.2022, p. 24 – ”Bolletta più leggera per tutti” – Betti M.S.
Italia Oggi del 5.8.2022, p. 25 – ”Aumenti energetici tamponati” – Pagamici C.
Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 – ”Taglio di 30 centesimi al litro per i carburanti fino al 21 agosto” – Redazione
Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2022 – ”IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali” – Gazzera M.
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Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni comuni | Controlled foreign company legislation
Fusione per incorporazione di una società estera – Determinazione dei valori di ingresso (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2022 n. 408)
Con la risposta a interpello 4.8.2022 n. 408, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’interazione tra la disciplina per determinare i valori in ingresso ex art. 166-bis del TUIR (c.d. “entry tax“) e il regime CFC.
La controllante residente tramite una fusione intende incorporare una holding residente in uno Stato Ue, la quale nei periodi di imposta precedenti al rimpatrio non ha mai assunto la qualifica di CFC.
La mancata integrazione dei requisiti per la tassazione per trasparenza in virtù del regime CFC comporta la determinazione dei valori di ingresso secondo il valore di mercato (art. 166-bis co. 3 del TUIR), potendo altresì ricorrere al ruling preventivo ex art. 31-terdel DPR 600/73.
Infine, la fusione prospettata nella seconda metà del periodo d’imposta 2021, sebbene retrodatata all’1.1.2021, secondo l’Agenzia delle Entrate, impone la verifica dei requisiti della disciplina CFC nello stesso periodo d’imposta e non in quello precedente.
La conclusione richiama il principio secondo il quale se il trasferimento di sede avviene dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo per la verifica dei requisiti CFC (cfr. circ. n. 29/2022 e circ. n. 18/2021 (§ 2.2)).
[ ENT ]
art. 167 DPR 22.12.1986 n. 917
art. 166 bis DPR 22.12.1986 n. 917
Circolare Agenzia Entrate 28.7.2022 n. 29
Circolare Agenzia Entrate 27.12.2021 n. 18
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Test CFC nell’anno della fusione anche se retrodatata” – Redazione
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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Norme generali sul reddito d’impresa | Inerenza
Contributi previdenziali relativi ad annualità precedenti oggetto di recupero – Contributi a carico dei dipendenti non oggetto di rivalsa – Deducibilità – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2022 n. 412)
La risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2022 n. 412 ha chiarito che i contributi previdenziali relativi ad annualità precedenti, oggetto di recupero da parte dell’INPS, rappresentano un onere indeducibile ai fini IRES e IRAP per la parte a carico dei dipendenti che non può costituire oggetto di rivalsa ex art. 23 co. 1 della L. 218/52, in considerazione della natura latu sensu sanzionatoria delle somme in esame.
I contributi sono, invece, deducibili per la parte riferibile al datore di lavoro.
Ove, come nel caso di specie, nell’esercizio della notifica delle diffide da parte dell’INPS, la società abbia rilevato contabilmente, in ragione dei ricorsi presentati e in applicazione dello IAS 37, un accantonamento per le passività notificate (indeducibile ex art. 107 co. 4 del TUIR), la deduzione è consentita nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e, conseguentemente, il fondo è utilizzato a copertura delle passività a fronte delle quali è stato stanziato.
[ SL ]
Risposta interpello Agenzia Entrate 4.8.2022 n. 412
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Recupero di contributi previdenziali indeducibile in assenza di rivalsa” – Latorraca S.
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 26 – ”Imprese, contributi non deducibili dal reddito senza rivalsa sul lavoratore” – Gaiani L.
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Fiscale | Imposte dirette | Redditi di lavoro dipendente | Determinazione del reddito | Esclusioni
Buoni benzina – Non imponibilità fino a 200 euro per il 2022 – Novità del DL 21/2012 convertito (c.d. DL “Ucraina”) – Applicabilità ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Dubbi (circ. Assonime 3.8.2022 n. 26)
Con la circ. 3.8.2022 n. 26, Assonime ha analizzato l’art. 2 del DL 21/2022 relativo alla concessione di buoni benzina ai lavoratori dipendenti, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27, evidenziando, al contempo, i residuali dubbi applicativi.
Tra le questioni poste, in merito ai soggetti destinatari dei buoni benzina, l’Agenzia delle Entrata ha chiarito che si tratta dei titolari di reddito di lavoro dipendente.
Al riguardo, l’Associazione ha rilevato che un’interpretazione restrittiva escluderebbe dal bonus carburante i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori di società), i quali sarebbero tuttavia destinatari sia dell’esenzione dei 258,23 euro riservata ai fringe benefits sia del welfare aziendale.
Sul punto, ad avviso di Assonime, sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.
[ PA ]
Circolare Agenzia Entrate 14.7.2022 n. 27
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Sui buoni benzina, rebus per i redditi assimilati al lavoro dipendente” – Alberti P.
Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2022 – ”Solo l’eccedenza di 200 euro dei buoni benzina concorre ai fringe benefit” – Alberti P.
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Fiscale | Imposte dirette | Redditi diversi | Plusvalenze immobiliari
Permuta di immobili abitativi tra soggetti privati – Effetti fiscali
Ai fini delle imposte sui redditi, la permuta di immobili tra soggetti non imprenditori viene assimilata alla compravendita, scontando i medesimi effetti previsti dall’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.
Secondo il Notariato (Studio n. 45-2011/T), si applicano le esclusioni da imposizione previste da questa norma a fronte di “dismissione” ultraquinquennale dell’immobile, ovvero di utilizzo quale abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso, o ancora in caso di provenienza successoria del bene dato in permuta.
In caso di tassabilità della plusvalenza, occorre rifarsi al principio del valore normale, statuito dall’art. 9 co. 3 del TUIR.
Con riferimento all’applicazione dell’imposta di registro ex DPR 131/86, l’operazione immobiliare permutativa:
– non osta all’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile basata sul c.d. “prezzo valore” (ris. Agenzia delle Entrate 9.11.2007 n. 320, ove è stato altresì precisato che in atto va necessariamente indicato il conguaglio pattuito e il valore attributo a ciascuno dei beni permutati);
– consente di richiedere l’agevolazione prima casa e legittima la spettanza del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2001 n. 19).
[ SS ]
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”L’istituto della permuta favorisce la circolazione degli immobili” – Giardina G.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Territorialità dell’imposta
Corsi di formazione online B2C – Luogo di stabilimento del consumatore finale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2022 n. 409)
Nella risposta a interpello 4.8.2022 n. 409, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i criteri di territorialità IVA concernenti corsi di formazione, resi a distanza in modalità online, sia nei confronti di soggetti passivi (B2B) che di consumatori finali (B2C).
Per le prestazioni nei confronti di soggetti passivi, secondo il documento di prassi, l’IVA si applica ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72 nello Stato del committente.
Per le prestazioni nei confronti di consumatori finali, l’IVA si applica secondo la deroga prevista dall’art. 7-quinquies del DPR 633/72 e, dunque, nello Stato in cui è eseguito il corso di formazione. In assenza di luogo fisico di esecuzione del servizio, l’Agenzia delle Entrate ritiene di fare riferimento alle linee guida del Comitato IVA (working paper n. 1023/2021), secondo cui il luogo di effettiva esecuzione di un evento formativo virtuale risulta essere quello in cui il cliente (committente) è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente.
[ EG ]
art. 7 ter DPR 26.10.1972 n. 633
art. 7 quinquies DPR 26.10.1972 n. 633
Risposta interpello Agenzia Entrate 4.8.2022 n. 409
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Corsi on line con rilevanza IVA dove è stabilito il “privato” consumatore” – Redazione
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 25 – ”Corsi online, imposta da pagare nel luogo di residenza del cliente” – Parodi P. – Santacroce B.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Importazioni
IVA all’importazione – Importatore non proprietario – Ammissibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2022 n. 410)
L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello 4.8.2022 n. 410 ha confermato il principio secondo cui per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, non è necessario che il soggetto passivo sia proprietario dei beni importati, occorrendo, invece, che tali beni presentino un “nesso immediato e diretto” con l’oggetto dell’attività esercitata.
La questione concerne una società (Alfa) che importa “geni modificati” di proprietà della casa madre (Gamma), ottenuti da cellule del sangue, i quali vengono poi trasfusi nei pazienti ai fini del trattamento di patologie e per l’effettuazione di test clinici.
L’istante, in caso di esito positivo della sperimentazione e una volta acquisite le necessarie autorizzazioni, potrebbe commercializzare in Italia i farmaci così ottenuti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria l’importazione è direttamente connessa a future operazioni imponibili della società e risulta pertanto sussistere una correlazione fra tali operazioni e l’onere dell’IVA assolta in Dogana. Va, inoltre, considerato che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza unionale (si veda Corte di Giustizia UE 14.9.2017 causa C-132/16), l’IVA è detraibile sempreché le spese sostenute per l’importazione siano in grado di influenzare il prezzo delle operazioni tassate a valle (si veda anche la risposta a interpello 6/E/2019).
[ LB ]
Risposta interpello Agenzia Entrate 4.8.2022 n. 410
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”IVA detraibile anche se l’importatore non è il proprietario dei beni” – Redazione
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 25 – ”Import, detrazione Iva per il bene inerente” – Abagnale A. – Santacroce B.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Importazioni
Diritto alla detrazione dell’IVA – Condizioni
Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in Dogana viene esercitato tramite annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72.
Sotto il profilo sostanziale, per i beni oggetto di importazione, affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA deve esistere un nesso diretto e immediato tra operazioni passive e attive (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-621/19, Cass. n. 7016/2001).
Sulla base dello stesso principio, è stato chiarito inoltre che la proprietà dei beni oggetto di importazione non è condizione necessaria affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ma è sufficiente che gli stessi siano inerenti in funzione all’oggetto dell’attività d’impresa esercitata. Pertanto, in sussistenza degli altri presupposti, è possibile detrarre l’IVA anche sull’importazione di beni in noleggio, in prestito d’uso e negli altri casi in cui i beni sono detenuti a titolo diverso della proprietà (cfr. risposte a interpello nn. 6/2019 e 509/2021).
Sotto il profilo soggettivo, esclusivamente il destinatario effettivo della merce oggetto di importazione, impiegata nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione, può detrarre l’IVA assolta in Dogana
[ EG ]
Risposta interpello Agenzia Entrate 1.10.2021 n. 644
Principio di diritto Agenzia Entrate 29.9.2021 n. 13
Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2021 n. 509
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Detrazione IVA con possesso della bolletta doganale” – Cavallari G. – Greco E.
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Fatturazione | Fatturazione elettronica
Specifiche tecniche – Aggiornamento
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche relative alla fattura elettronica via SdI, che entrerà in vigore dal prossimo 1.10.2022, sostituendo l’attuale 1.7.
Fra le novità gli autori segnalano l’inserimento, nel blocco informatico contenente gli altri dati gestionali, di elementi necessari a rispondere a specifiche indicazioni normative. Si segnala altresì l’introduzione del nuovo codice TD28, che dovrà essere utilizzato per certificare gli acquisti da soggetti passivi sanmarinesi, i quali, avendo dichiarato nell’anno precedente ricavi inferiori a 100.000 euro, hanno documentato l’operazione con fattura cartacea esponendo l’IVA, beneficiando dell’esonero dall’obbligo di e-fattura.
Si segnalano, infine, nuovi “codici errore”. Tra questi, la codifica di controllo 476 segnala la contemporanea presenza, nell’indicazione dell’identificativo dell’emittente e del destinatario della fattura, di un valore diverso da “IT”.
Altre novità riguardano i codici 471 e 472. Le fatture documentate con TD27 (cessione di beni senza rivalsa) e TD21 (autofattura per splafonamento), non potranno contenere l’indicazione di un cedente diverso dal cessionario.
[ LB ]
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 26 – ”La fattura elettronica aggiorna il tracciato” – Mastromatteo A. – Santacroce B.
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Fiscale | Imposte sostitutive | Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
Riallineamento dei valori civili e fiscali – Apposizione del vincolo di sospensione d’imposta alle riserve di patrimonio netto – Termini (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2022 n. 411)
La risposta a interpello 4.8.2022 n. 411 ha confermato:
– che, per le imprese che operano il riallineamento dei valori civili e fiscali ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, il vincolo di sospensione d’imposta sulle riserve di patrimonio netto non deve necessariamente risultare dal bilancio al 31.12.2020, potendo al contrario essere apposto sino al bilancio chiuso al 31.12.2021 mediante delibera assembleare;
– che l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva del 3% non inficia gli effetti del riallineamento;
– che l’opzione si intende validamente esercitata anche se la dichiarazione che reca il prospetto del quadro RQ dove sono indicati gli importi rilevanti a tali fini viene presentata tardivamente, pur se entro i 90 giorni successivi ai termini ordinari.
[ GO ]
Risposta interpello Agenzia Entrate 4.8.2022 n. 411
Circolare Agenzia Entrate 1.3.2022 n. 6
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Riallineamento con vincolo di sospensione anche nel bilancio 2021” – Redazione
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 26 – ”Riallineamento del marchio, basta la scelta in dichiarazione” – Germani A.
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Lavoro
Obblighi di informazione per i datori di lavoro – Direttiva 2019/1152/Ue – Novità del DLgs. 104/2022 (comunicato stampa CNDCEC 4.8.2022)
Con un comunicato stampa diffuso in data 4.8.2022 e con l’Informativa n. 72/2022, i vertici del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti hanno reso noto di aver inviato una lettera al Ministro del lavoro con cui si evidenzia come la mancanza di reali e concrete misure di semplificazione dei nuovi obblighi di informazione gravanti sui datori di lavoro ai sensi del DLgs. 104/2022 possa comportare un considerevole appesantimento burocratico nella gestione e nell’amministrazione del personale.
In particolare, si fa presente come a fronte di un notevole incremento dei contenuti delle comunicazioni previste in relazione all’instaurazione di rapporti di lavoro (art. 4 del DLgs. 104/2022), sia stata inopportunamente soppressa la possibilità di fornire molte informazioni mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato, nonostante tale opzione sia contemplata dall’art. 4 della direttiva Ue 2019/1152.
Ulteriori preoccupazioni del CNDCEC derivano poi dal severo regime sanzionatorio e dalla data di entrata in vigore del DLgs. 104/2022 fissata per il prossimo 13.8.2022, in vista della quale risultano evidenti le difficoltà per aziende e professionisti incaricati di provvedere tempestivamente all’adeguamento delle prassi aziendali nonché alla risoluzione delle problematiche nascenti dalle richieste di informazioni dei lavoratori già assunti alla data dell’1.8.2022.
[ LM ]
Comunicato stampa CNDCEC 4.8.2022
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Da semplificare i nuovi obblighi informativi a carico dei datori di lavoro” – Redazione
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Lavoro | Previdenza | Maternità e congedi parentali
Maternità, paternità e congedo parentale – Conciliazione vita-lavoro – Direttiva UE 2019/1158 – Novità del DLgs. 105/2022 (messaggio INPS 4.8.2022 n. 3066)
L’INPS, con il messaggio 4.8.2022 n. 3066, ha fornito un primo riepilogo delle novità introdotte dal DLgs. 105/2022 (in vigore dal 13.8.2022) in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Dopo aver fatto una prima analisi delle novità, specificando altresì l’indennità spettante per ciascun periodo di assenza, l’INPS ha chiarito che, in attesa dell’aggiornamento degli applicativi in conformità della nuova disciplina, dal 13.8.2022 i lavoratori potranno comunque fruire dei congedi in esame presentando richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
[ ET ]
Messaggio INPS 4.8.2022 n. 3066
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Congedo di paternità obbligatorio di 20 giorni in caso di parto plurimo” – Tombari E.
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 28 – ”Congedi per i genitori, nuove regole dal 13 agosto” – Massara B.
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Operazioni straordinarie | Scissione | Aspetti fiscali
Apporto ad una beneficiaria di nuova costituzione di un patrimonio netto contabile negativo – Legittimità (caso n. 3/2022 del think tank di Sts Deloitte)
Il documento Think Tank di STS Deloitte n. 3/2022 ha analizzato i profili fiscali di un’operazione di scissione con attribuzione alla società beneficiaria di un patrimonio netto negativo (ma con un valore corrente positivo).
Si osserva che sul tema la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 5.12.2018 n. 101 ha confermato che questa tipologia di operazione applica il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 173 del TUIR.
Inoltre, questa operazione non può considerarsi elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Il think tank di Deloitte ritiene che le medesime conclusioni debbano estendersi alle operazioni con beneficiaria newco, evidentemente laddove siano rispettate le formalità richieste a livello civilistico.
[ SS ]
art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917
Documento Deloitte giugno 2022 n. 3
Il Sole – 24 Ore del 5.8.2022, p. 26 – ”Legittima la scissione con patrimonio netto contabile negativo” – Gaiani L.
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Tutela e sicurezza | Sicurezza sul lavoro
Contratto di rete – Distacco e codatorialità – Inquadramento previdenziale e assicurativo (circ. INAIL 3.8.2022 n. 31)
Con la circ. 3.8.2022 n. 31, l’INAIL è intervenuto in merito ai rapporti di lavoro nell’ambito dei contratti di rete, con particolare attenzione al regime della codatorialità.
Sul punto, si ricorda che con il DM 205/2021 il Ministero del Lavoro ha definito le modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità da parte dell’impresa referente, individuata nell’ambito di contratti di rete di cui all’art. 3 co. 4-ter e 4-sexies del DL 5/2009.
Oltre ai profili assicurativi e di ricostruzione del premio dovuto, l’INAIL fornisce alcune considerazioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricordando in primis che, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 81/2008, per “datore di lavoro” si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Muovendo da tale presupposto, l’Istituto assicuratore sottolinea che, nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito a diversi codatori di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione.
[ LM ]
art. 3 DM Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29.10.2021 n. 205
Circolare INAIL 3.8.2022 n. 31
Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 – ”Codatori di lavoro responsabili anche per i profili della sicurezza” – Pagano M.
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