Notiziario 03 Agosto 2022

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mercoledì 3 agosto 2022

Diritto commerciale | Impresa | Registro Imprese
Ravvedimento operoso – Modalità
Il DM 27.1.2005 n. 54 disciplina il sistema sanzionatorio nonchè le modalità per il ravvedimento operoso in tema di diritto camerale.
Per quanto riguarda i versamenti, l’art. 4 del DM 27.1.2005 n. 54 differenzia il tardivo dall’omesso pagamento: il tardivo pagamento è sanzionato nella misura del 10%, mentre l’omesso pagamento dal 30% al 100%.
Relativamente al ravvedimento operoso, l’art. 6 del DM 27.1.2005 n. 54 prevede che la sanzione del 30% è ridotta a:
– un ottavo, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione;
– un quinto, se il pagamento avviene entro un anno dalla violazione.
[ CA ]
Legislazione   DM 27.1.2005 n. 54
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Ravvedimento specifico per il diritto camerale” – Cissello A.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Accertamento | Accertamento e controlli | Indici sintetici di affidabilità fiscale
Congiuntura economica negativa – Integrazione degli ISA – Novità del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)
In dipendenza del perdurare delle criticità del quadro economico, intervenendo sull’art. 148 del DL 34/2020, l’art. 24 del DL 73/2022 estende al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.
Per la medesima ragione, viene previsto che, nella definizione delle strategie di controllo di cui all’art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017 basate anche sul punteggio ISA:
– per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
– per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
Vengono anche differiti a regime i termini per l’approvazione degli ISA.
La norma non ha subito modifiche nel corso dell’iter di conversione in legge del DL 73/2022.
[ PR ]
Legislazione  art. 148 DL 19.5.2020 n. 34
Legislazione  art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50
Prassi  Circolare Agenzia Entrate 16.6.2020 n. 16  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Per gli ISA, valutazione dell’affidabilità fiscale su più periodi” – Rivetti P.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Accertamento | Accertamento e controlli | Termini per i controlli
Tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a 500,00 euro – Riduzione di due anni dei termini di accertamento – Condizioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 404)
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 2.8.2022 n. 404, ha chiarito che la riduzione di due anni dei termini di accertamento, prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, a favore dei soggetti passivi che emettono fatture elettroniche e che garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro, spetta anche nell’ipotesi in cui vengano utilizzati ricevute bancarie o MAV.
L’art. 3 co. 1 del DM 4 agosto 2016, norma che dà attuazione alla misura agevolativa, richiede che i soggetti passivi effettuino e ricevano tutti i loro pagamenti “sopra soglia” mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
L’Agenzia delle Entrate, pur confermando la tassatività dell’elenco contenuto nel decreto, ammette che RIBA e MAV, benché diversi, sono comunque assimilabili agli strumenti indicati, “in quanto ne soddisfano i medesimi requisiti di tracciabilità”.
In entrambi i casi sono soddisfatti i criteri di tracciabilità consistenti nell’identificazione delle parti e dell’importo oggetto di pagamento.
Non assume, inoltre rilievo, ai fini della fruizione dell’agevolazione, l’eventuale ricezione di fattura cartacea da parte di soggetti in regime forfetario. Mentre è indispensabile che il beneficiario dell’agevolazione documenti con fatture elettroniche le proprie operazioni attive, a nulla rileva il formato dei documenti di acquisto ricevuti.
[ LB ]
Prassi  Risposta interpello Agenzia Entrate 2.8.2022 n. 404  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”RIBA e MAV assimilabili agli strumenti di pagamento tracciabili” – Bilancini L.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 3.8.2022, p. 21 – ”Pagamenti Mav e Riba, termini di accertamento ridotti di due anni” – Al.Ma. B.Sa.   Livello di importanza
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Fiscale | Imposte dirette | IRES | Consolidato | Nazionale
Interventi “edilizi” – Cessione o sconto in fattura – Utilizzo in compensazione dei crediti acquisiti nel consolidato fiscale (ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 45)
La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 45 conferma che le indicazioni di prassi già diramate con la risposta a interpello 133/2021, relativamente all’ecobonus e al sismabonus di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, valgono anche per tutti gli altri bonus edilizi elencati nel co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020.
Nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, il trasferimento dei bonus edilizi alla fiscal unit non incorre nelle limitazioni alla loro cedibilità a terzi, né concorre al raggiungimento del tetto massimo di cessioni effettuabili.
Il trasferimento dei bonus edilizi alla consolidante, ai fini del loro utilizzo in compensazione con l’IRES di gruppo, infatti, non configura una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d’imposta, costituendo il mero trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit ai fini della liquidazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.
[ AZ ]
Legislazione  art. 121 DL 19.5.2020 n. 34
Prassi  Risoluzione Agenzia Entrate 2.8.2022 n. 45  Versione HTML  Versione PDF
Prassi  Risposta interpello Agenzia Entrate 2.3.2021 n. 133  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Nessun limite al trasferimento nel consolidato dei crediti da bonus edilizi” – Zanetti E.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 3.8.2022, p. 23 – ”Bonus casa e consolidato, cessione crediti senza limiti” – Latour   Livello di importanza
DottrinaItalia Oggi del 3.8.2022, p. 27 – ”Consolidato, bonus edilizi free” – Mandolesi   Livello di importanza
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Fiscale | Imposte dirette | Redditi di lavoro dipendente | Determinazione del reddito
Indennità di trasferta o missione – Personale dipendente di enti locali con mezzo proprio – Imponibilità ai fini fiscali (risposta interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 405)
Con la risposta interpello 2.8.2022 n. 405, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito ad un quesito posto da un Comune, relativo al rimborso delle spese sostenute da un proprio dipendente in trasferta e autorizzato a servirsi del mezzo proprio.
Nell’occasione, l’istante sostiene che l’erogazione di un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico possa essere equiparata a quella del rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle ACI, per espletamento di attività lavorative in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede di lavoro.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che in questo caso l’indennità riconosciuta per le trasferte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente, che costituisce parametro di riferimento ai fini della detassazione.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR.
Invece, se l’indennità risulta di importo uguale o minore, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell’art. 51 co. 5 del TUIR.
[ LM ]
Legislazione  art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917
Prassi  Risposta interpello Agenzia Entrate 2.8.2022 n. 405  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Per il dipendente comunale in trasferta le tabelle ACI restano il riferimento fiscale” – Redazione   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Imposte dirette | Redditi diversi | Capital gain
Conferimento in trust di partecipazioni rivalutate dal disponente – Cessione da parte del trust – Effetti della rivalutazione in capo al beneficiario (risposta interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 401)
Nella risposta a interpello 02.08.2022 n. 401 l’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento impositivo della cessione delle quote societarie operata da un trust, nella particolare ipotesi in cui le partecipazioni societarie fossero state a suo tempo conferite in trust dal disponente (che è anche beneficiario del trust) dopo averle rivalutate.
In primo luogo, l’Agenzia accerta la natura trasparente del trust (di natura non commerciale), in quanto i beneficiari sono “determinati” ai sensi dell’art. 73 co. 2 del TUIR, deducendone che il reddito prodotto dal trust va imputato e tassato per trasparenza, in capo al beneficiario/disponente, come anche i dividendi distribuiti dalle società le cui quote sono conferite in trust.
Per quanto concerne la cessione delle partecipazioni operata dal trust (in adempimento dello scopo del trust medesimo), l’Agenzia afferma che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione costituisce un reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR, soggetta ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 461/97 in capo al trust e, ai fini della sua determinazione, “non potrà essere utilizzato il valore rideterminato […] da parte del Beneficiario anteriormente alla costituzione del Trust”.
[ AM ]
Legislazione  art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917
Legislazione  art. 73 DPR 22.12.1986 n. 917
Prassi  Risposta interpello Agenzia Entrate 2.8.2022 n. 401  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”In dubbio la rivalutazione di partecipazioni poi conferite al trust” – Mauro A. – Sanna S.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali | Aliquote IVA
Appalto per la realizzazione di fabbricato adibito ad archivio comunale – Riconducibilità fra le opere di urbanizzazione secondaria – Aliquota del 10% (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 402)
Per la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 402, l’aliquota IVA del 10%, ai sensi del combinato disposto dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al DPR 633/72, è applicabile alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto per la realizzazione di un nuovo impianto di archiviazione del Comune.
Nel caso specifico, il nuovo fabbricato adibito ad archivio risulta, infatti, riconducibile tra le “delegazioni comunali” espressamente ricomprese nell’ambito delle opere di urbanizzazione secondaria di cui alla citata L. 847/64, riprodotta nell’art. 16 del DPR 380/2001.
[ MEM ]
Legislazione   DPR 26.10.1972 n. 633
Prassi  Risposta interpello Agenzia Entrate 2.8.2022 n. 402  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”IVA agevolata per il fabbricato adibito ad archivio comunale” – Redazione   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Sospensione degli adempimenti in scadenza tra l’1.8.2022 e il 20.8.2022 – Applicabilità
Gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006. Inoltre, per l’anno 2022, essendo il 20 agosto sabato, i termini in scadenza dal 1° al 20 agosto sono ulteriormente rinviati al 22 agosto, in quanto primo giorno feriale successivo, secondo quanto previsto dall’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011.
Gli Autori ritengono che sia consentito il differimento di cui sopra anche per l’invio al Sistema di Interscambio dei dati riferiti alle operazioni transfrontaliere ai sensi dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, secondo la disciplina vigente dall’1.7.2022. Le nuove modalità di comunicazione non prevedono più un termine “fisso” per l’invio dei dati, bensì un termine “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26).
Ad esempio, dovrebbe essere possibile inviare il 22.8.2022 i dati relativi agli acquisti intracomunitari riferiti al mese di luglio 2022, la cui fattura è stata ricevuta in tale mese, in luogo del termine ordinario del 15.8.2022.
[ EG ]
Legislazione  art. 1 DLgs. 5.8.2015 n. 127
Legislazione  art. 7 DL 13.5.2011 n. 70
Legislazione  art. 37 DL 4.7.2006 n. 223
Prassi  Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 26  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Dati dell’esterometro “sospesi” sino al 22 agosto” – Greco E. – La Grutta S.   Livello di importanza Versione HTML
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Fiscale | Imposte indirette | Registro
Risoluzione del contratto preliminare – Restituzione della caparra – Imposta di registro proporzionale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 403)
Nella risposta ad interpello 2.8.2022 n. 403, l’Agenzia delle Entrate afferma che la risoluzione per mutuo consenso di un contratto preliminare di compravendita immobiliare tra privati, con caparra confirmatoria (a suo tempo corrisposta dal promissario acquirente), sconta l’imposta di registro proporzionale sulla restituzione della caparra, anche se tale restituzione avviene in un momento successivo e non contestualmente alla risoluzione.
Infatti, ai sensi dell’art. 28 co. 2 del DPR 131/86, la risoluzione che non presenti le specifiche caratteristiche illustrate dall’art. 28 co. 1 del DPR 131/86, sconta l’imposta di registro “per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, che nel caso di specie sono rappresentate dalla restituzione della somma sul tempo versata dalla promittente acquirente a titolo di «caparra confirmatoria»”.
[ AM ]
Legislazione  art. 28 DPR 26.4.1986 n. 131
Prassi  Risposta interpello Agenzia Entrate 2.8.2022 n. 403  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Mutuo dissenso di contratto preliminare con registro proporzionale se c’era la caparra” – Mauro A.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 3.8.2022, p. 23 – ”Restituzione caparra tra privati con imposta di registro del 3%” – Busani – Iaselli   Livello di importanza
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Fiscale | Imposte sostitutive | Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori civili e fiscali – Liste clienti (ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 46)
La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 46 ha revocato l’orientamento della risposta a interpello 14.3.2022 n. 108, secondo cui il maggiore valore imputato ai portafogli clienti e contratti ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020 avrebbe dovuto essere ammortizzato ai fini fiscali in 50 anni in tutti i casi in cui l’ammortamento contabile di tali attività eccede i 18 anni.
Ad avviso della risoluzione, invece, il richiamo contenuto nell’art. 110 co. 8-ter del DL 104/2020 alle “attività immateriali le cui quote di ammortamento (…) sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore” è da intendersi riferito esclusivamente ai beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è espressamente contemplato dalla norma fiscale a prescindere dalla durata del piano di ammortamento contabile, e pertanto:
– ai marchi (art. 103 co. 1 ultimo periodo del TUIR)
– all’avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 103 co. 3 del TUIR).
[ GO ]
Prassi  Risoluzione Agenzia Entrate 2.8.2022 n. 46  Versione HTML  Versione PDF
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”La lista clienti rivalutata torna al periodo ordinario di ammortamento” – Corso L. – Odetto G.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaIl Sole – 24 Ore del 3.8.2022, p. 21 – ”Portafoglio clienti fuori dal riallineamento” – Germani   Livello di importanza
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Fiscale | Tributi locali | Imposta municipale propria | Dichiarazione
Dichiarazione IMU/IMPi – Nuovo modello – Approvazione (DM 29.7.2022)
Sul sito ufficiale del Dipartimento delle finanze del MEF è stato diffuso il DM 29.7.2022 che approva il modello di dichiarazione dell’IMU, di cui all’art. 1 co. da 738 a 783 della L. 27.12.2019 n. 160, e dell’IMPI, di cui all’art. 38 del DL 124/2019, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche.
La dichiarazione relativa all’anno 2021, che può essere cartacea o telematica, deve essere presentata (nei casi in cui sia richiesta) entro il 31.12.2022 in quanto il termine precedentemente fissato al 30.6.2022 è stato prorogato dall’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
Rimangono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il “vecchio” modello di dichiarazione IMU approvato con il DM 30.10.2012, nei soli casi in cui i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti dal nuovo modello dichiarativo.
[ AZ ]
Legislazione  art. 35 DL 21.6.2022 n. 73
Legislazione  art. 1 L. 27.12.2019 n. 160
Legislazione   DM Ministero dell’Economia e delle finanze 29.7.2022
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Approvato il modello di dichiarazione IMU e IMPi” – Zeni A.   Livello di importanza Versione HTML
DottrinaItalia Oggi del 3.8.2022, p. 28 – ”Modello Imu ridisegnato” – Accardi   Livello di importanza
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 – ”Nuovo modello dichiarativo unificato per IMU e IMPi” – Magro L. – Zeni A.   Livello di importanza Versione HTML
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Internazionale | Norme e disposizioni comunitarie | Libertà fondamentali dell’Unione europea | Libera circolazione dei capitali
Fondi di investimento non residenti – Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze
Con una serie di pronunce ravvicinate, la Corte di Cassazione ha stabilito che le ritenute operate su dividendi in uscita percepiti da fondi non residenti sono contrarie alla libera circolazione dei capitali (vedasi ad esempio la Cass. 7.7.2022 n. 21454 e n. 21475).
In particolare, la Cassazione ha chiarito come il diverso trattamento accordato, ratione temporis, tra le distribuzioni di dividendi a fondi esteri e le distribuzioni di dividendi a fondi italiani debba essere considerato discriminatorio.
Ciò indipendentemente dalla circostanza che un simile maggior prelievo fosse giustificato ed in linea con le previsioni della convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra l’Italia e lo Stato di istituzione dei fondi (Germania e Stati Uniti d’America).
Di conseguenza, ai contribuenti esteri è stato riconosciuto il diritto al rimborso della maggiore imposizione subita rispetto a quella dell’analogo fondo percipiente italiano. Queste pronunce rivestono particolare rilievo in relazione ai fondi istituiti in Stati terzi, atteso che la normativa italiana era stata già recentemente modificata al fine di garantire uniformità imposizione tra i dividendi percepiti da fondi italiani e fondi istituiti nell’Unione Europea ed in Stati dello SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni.
[ GFP ]
Legislazione  art. 63 TFUE Trattato UE 7.6.2016
GiurisprudenzaCass. 7.7.2022 n. 21598
GiurisprudenzaCass. 6.7.2022 n. 21482
GiurisprudenzaCass. 6.7.2022 n. 21481
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Outbound dividend withholding inapplicable to non-Eu funds” – Patti F.G.   Livello di importanza Versione HTML
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Lavoro | Lavoro subordinato | Diritti e doveri del lavoratore
Cumulo di impieghi – Direttiva UE 2019/1152 – Novità del DLgs. 104/2022 di recepimento della direttiva
L’art. 8 del DLgs. 104/2022, attuativo della direttiva Ue 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, stabilisce che, fatto salvo il rispetto dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di un’altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
La medesima disposizione, che entrerà in vigore il 13.8.2022, prevede però limiti ulteriori oltre all’obbligo di fedeltà, riconoscendo al datore di lavoro la possibilità di limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussistano le seguenti condizioni:
– l’attività può costituire un pregiudizio per la salute e la sicurezza, compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
– vi è la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
– l’ulteriore attività lavorativa è in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il citato dovere di fedeltà.
La misura trova applicazione sia per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato – fatta eccezione per i marittimi e settore della pesca – sia nei confronti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa individuati all’art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015 nonché all’art. 409 c.p.c.
[ LM ]
Legislazione  art. 8 DLgs. 27.6.2022 n. 104
Legislazione  art. 7 DLgs. 8.4.2003 n. 66
Legislazione  art. 9 DLgs. 8.4.2003 n. 66
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Cumulo di impieghi tutelato anche per i collaboratori coordinati e continuativi” – Mamone L.   Livello di importanza Versione HTML
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Settori particolari | Associazioni sportive
Associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi – Contributo a fondo perduto – Modalità e termini per la presentazione delle istanze (DPCM 30.6.2022)
Con il DPCM 30.6.2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi (art. 9 co. 3 del DL 4/2022 e art. 7 co. 3 del DL 17/2022), per l’importo complessivo di 53 milioni di euro.
Possono accedere al contributo le associazioni e le società sportive che:
– alla data del 2.3.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
– alla data di pubblicazione del decreto siano affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate agli organismi sportivi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo Sport del decreto.
[ PA ]
Legislazione  art. 7 DL 1.3.2022 n. 17
Legislazione  art. 9 DL 27.1.2022 n. 4
Legislazione   Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport 30.6.2022
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Contributi a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi” – Redazione   Livello di importanza Versione HTML
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Tutela e sicurezza | Sicurezza sul lavoro | INAIL
Settore dello sport – Sospensione dei versamenti in scadenza fino al 30.11.2022 – Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e del DL 50/2022 convertito (circ. INAIL 27.7.2022 n. 30)
L’INAIL, con la circ. 27.7.2022 n. 30, ha fornito chiarimenti riguardo alla fruizione del beneficio della sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi prevista per specifici soggetti operanti nel settore dello sport dall’art. 1 co. 923-924 della L. 234/2021, prorogato al 30.11.2022 (art. 39 co. 1-bis del DL 50/2022).
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16.12.2022.
Gli adempimenti sospesi sono:
– la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
– la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione OT23;
che dovranno riprendere secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’INAIL.
Coloro che intendono fruire della sospensione, compresi i soggetti che ne abbiano già fruito in precedenza, devono presentare la comunicazione di sospensione.
[ ET ]
Prassi  Circolare INAIL 27.7.2022 n. 30  Versione HTML
DottrinaIl Quotidiano del Commercialista del 3.8.2022 – ”Per il settore sportivo versamenti INAIL sospesi fino al 30 novembre 2022” – Vazio F.   Livello di importanza Versione HTML
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