Attività finanziarie | Valute virtuali Plusvalenze realizzate mediante cessione di valute virtuali – Criteri di territorialità e opzione per il regime dei neo domiciliati (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.8.2022 n. 397) Secondo la risposta a interpello 1.8.2022 n. 397: – le valute virtuali sono assimilate alle valute estere e, pertanto, la loro cessione genera redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-ter del TUIR, nel presupposto che la giacenza media dei portafogli superi la soglia di 51.645,69 euro per almeno sette giorni consecutivi; – il trasferimento delle valute virtuali da un wallet a una piattaforma diversa non rappresenta, invece, un evento realizzativo, ma è nella sostanza equiparato al trasferimento di strumenti finanziari da un conto deposito a un altro conto deposito intestato allo stesso soggetto; – il reddito derivante dalla cessione delle valute virtuali è di fonte estera nella misura in cui tali attività non sono depositate in un conto detenuto presso un intermediario italiano (se questa condizione è soddisfatta, esso rientra tra quelli agevolati ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR per i neo domiciliati). [ GO ] art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917 art. 24 bis DPR 22.12.1986 n. 917 Risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2022 n. 397 Risoluzione Agenzia Entrate 18.2.2021 n. 12 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Esente da imposte il trasferimento tra piattaforme delle valute virtuali”– Odetto G. Il Sole – 24 Ore del 2.8.2022, p. 29 – ”Cripto investitori esteri con accesso alla flat tax”– Longo A. Italia Oggi del 2.8.2022, p. 31 – ”Paperoni, asset a prova cripto”– Greco D. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Bilancio | Bilancio d’esercizio | Criteri di valutazione | Rimanenze e attività finanziarie dell’attivo circolante Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante – Iscrizione all’ultimo valore di bilancio – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) Il Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) stabilisce che, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti OIC possono, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (e, quindi, nell’esercizio 2022, per i soggetti “solari”), valutare i titoli dell’attivo circolante in base al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. In sostanza, si consente di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di mercato, che caratterizza, invece, il regime ordinario di valutazione ex art. 2426 co. 1 n. 9 c.c. La disposizione, che potrà essere prorogata con decreto del MEF in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, ricalca quelle previste dal DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) per gli esercizi 2008-2012, nonché dal DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) per gli esercizi 2018-2020. Le modalità attuative contabili saranno stabilite dall’Organismo italiano di contabilità. Il regime derogatorio si applica anche alle imprese del settore assicurativo. In tal caso, sono previsti un apposito potere regolamentare in capo all’IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione. [ SL ] art. 45 DL 21.6.2022 n. 73 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Titoli del circolante da non svalutare nel bilancio 2022”– Latorraca S. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Diritto penale | Penale tributario | Nuovo sistema penale tributario (DLgs. 74/2000) | Dichiarazione fraudolenta | Documenti falsi Visto di conformità – Visto infedele – Rilevanza penale (Cass. pen. 1.8.2022 n. 30329) Secondo la Cass. pen. 1.8.2022 n. 30329, il professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un’infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell’espressa previsione di cui all’art. 39 del DLgs. 241/1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all’art. 110 c.p. in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (Cass. n. 19672/2019). Nel caso di specie viene contestato al professionista il concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false ex art. 2 del DLgs. 74/2000. [ MA ] art. 2 DLgs. 10.3.2000 n. 74 art. 10 quater DLgs. 10.3.2000 n. 74 art. 35 DLgs. 9.7.1997 n. 241 art. 35 DLgs. 9.7.1997 n. 241 Cass. pen. 1.8.2022 n. 30329 Cass. pen. 8.5.2019 n. 19672 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Concorso nella dichiarazione fraudolenta per visto di conformità infedele”– Artusi M. F. Il Sole – 24 Ore del 2.8.2022, p. 29 – ”Visto mendace, commercialista colpevole insieme ai clienti”– Iorio A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Diritto societario | Società per azioni | DLgs. 17.1.2003 n. 6 | Conferimenti Obblighi di carattere estimativo Si analizzano le norme del Codice Civile che prevedono obblighi di carattere estimativo a tutela di terzi in sede di operazioni straordinarie. In particolare, vengono menzionati: – gli artt. 2343 (salvo quanto previsto dai successivi artt. 2343-ter e 2343-quater) e 2465 c.c., per quanto concerne i conferimenti in natura effettuati verso, rispettivamente, società per azioni o a responsabilità limitata; – l’art. 2500-ter c.c., per quanto concerne le trasformazioni progressive da società di persone in società di capitali; – l’art. 2501-sexies ultimo comma c.c., per quanto concerne le operazioni di fusione che implicano la fusione o l’incorporazione di una società di persone in una società di capitali. Ad avviso dell’Autore, in questi casi le eventuali scorrettezze procedurali o di merito valutativo non sono suscettibili di determinare la nullità dell’operazione straordinaria cui afferiscono, ma possono generare soltanto obblighi di natura risarcitoria per il danno cagionato alla società, ai soci e ai terzi. In senso conforme, si segnala Cass. SS.UU 24.11.2015 n. 23894. [ SS ] art. 2343 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 art. 2465 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Violare obblighi estimativi a tutela di terzi non invalida l’operazione straordinaria”– Zanetti E. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili Detrazione delle spese per mense scolastiche – Vitto e alloggio presso un convitto – Certificazione delle spese Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. e-bis del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza: – delle scuole dell’infanzia (ex asili); – del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie); – delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori). L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 2.3.2016 n. 3 (§ 1.15) e la ris. 4.8.2016 n. 68, ha chiarito che la detrazione per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali quelle per la mensa scolastica, il pre e il post scuola, in quanto servizi che, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. In relazione alle rette pagate ai convitti per le spese di vitto e alloggio degli alunni, ai fini della detraibilità delle stesse, è necessario differenziare tra: – le spese sostenute per il vitto all’interno della struttura; – le spese sostenute per l’alloggio nella stessa. Nel caso di alunni che beneficiano di vitto e alloggio, sono detraibili le sole spese sostenute per il vitto, ottenute facendo la differenza tra la retta totale pagata mensilmente e il costo dell’alloggio. Tali spese devono essere correttamente documentate, pagate con strumenti “tracciabili” e inserite: – nel quadro E, rigo E8, del modello 730/2022 con il codice “12”; – nel quadro RP, rigo RP8 del modello REDDITI PF 2022 con il codice “12”. [ CG ] art. 15 DPR 22.12.1986 n. 917 Circolare Agenzia Entrate 7.7.2022 n. 24 Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 68 Circolare Agenzia Entrate 6.5.2016 n. 18 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Detraibili le spese sostenute per il servizio mensa nei convitti”– Ghio C. – Negro M. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte indirette | Successioni e donazioni Conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale dei beni – Integrale caduta in successione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.8.2022 n. 398) Secondo la risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.8.2022 n. 398, in caso di morte dell’intestatario del conto corrente, l’intero ammontare del conto va indicato in dichiarazione di successione, se il deposito o il conto risultano intestati ad esso soltanto, anche ove egli sia coniugato in regime di comunione legale. Solo ove sia fornita la prova della sussistenza delle condizioni per la comunione de residuo, si limiterà ad includere nell’attivo ereditario il 50% del conto. Infatti: – da un lato, l’art. 11 del DLgs. 346/90, consentendo di presumere, in presenza di depositi bancari e conti correnti bancari e postali cointestati, l’uguaglianza delle quote, sottintende che, ove il conto sia monointestato, si considera compreso nell’attivo ereditario l’intero ammontare; – l’art. 177 del c.c. stabilisce che rientrano nella comunione de residuo, “i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione”, sicché essi si considerano oggetto della comunione solo se non consumati al momento dello scioglimento di questa. L’applicazione della regola dettata dall’art. 177 c.c. per la comunione de residuo poggia sul presupposto che le somme in oggetto “siano riferibili specificamente ed esclusivamente a frutti di beni personali o proventi dell’attività separata di coniugi che si trovino ad essere non consumati, al momento dello scioglimento della comunione, per effetto della morte del coniuge”. Solo in presenza della prova di tali condizioni, sarà possibile derogare alla regola “base” secondo cui il conto corrente (che configura un credito verso la banca) intestato unicamente ad un coniuge cada integralmente in successione. [ AM ] art. 11 DLgs. 31.10.1990 n. 346 art. 162 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 art. 177 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 Risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2022 n. 398 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”In dichiarazione di successione va indicato l’intero conto monointestato”– Mauro A. Il Sole – 24 Ore del 2.8.2022, p. 29 – ”Eredità, la comunione dei beni non divide il saldo del conto”– Busani A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) Banca dati – Incarichi – Commissario liquidatore – Commissario governativo – Liquidatore di enti cooperativi – Novità del Decreto direttoriale 1.8.2022 Con decreto direttoriale 1.8.2022 è stata istituita la banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del MISE, gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi. Possono accedervi, tra gli altri, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali da almeno 3 anni, gli esperti in materia di lavoro e cooperazione, e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti una dichiarazione di liquidazione giudiziale per un periodo di almeno 6 anni. Il mantenimento dell’iscrizione è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione in tema di liquidazione coatta amministrativa. L’art. 3 del decreto indica i criteri di scelta dei commissari e di attribuzione degli incarichi. Per il criterio della complessità della procedura, si terrà conto di valori e volumi dimensionali risultanti dall’ultimo bilancio della società, o dalla situazione patrimoniale aggiornata. Ai professionisti è attribuita una valutazione circa l’affidabilità, determinata sulla base delle risultanze dell’attività di vigilanza dell’Ufficio sulle procedure in corso, mentre i professionisti di nuova iscrizione saranno inseriti con una valutazione d’ufficio. [ AN ] art. 2545 terdecies Codice Civile 16.3.1942 n. 262 art. 2545 sexiesdecies Codice Civile 16.3.1942 n. 262 art. 2545 septiesdecies Codice Civile 16.3.1942 n. 262 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Nuova banca dati per commissari liquidatori e liquidatori di enti cooperativi”– Nicotra A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Immobili | Agevolazioni prima casa Acquisto a titolo personale da parte del coniuge in comunione legale – Precedente acquisto agevolato dell’altro coniuge – Preclusione del beneficio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.8.2022 n. 400) Nella risposta ad interpello 1.8.2022 n. 400, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’acquisto in comunione legale dell’abitazione, usufruendo delle agevolazioni prima casa, preclude ad entrambi i coniugi un nuovo acquisto con l’agevolazione, anche se il beneficio sul primo acquisto era stato applicato solo sulla quota del 50% dell’immobile di competenza di uno solo di essi, in quanto l’art. 177 c.c. estende gli effetti di tale acquisto alla comunione. Pertanto Tizio, coniugato in regime di comunione legale, non può usufruire dell’agevolazione prima casa sull’acquisto, mediante permuta, a titolo personale di un’abitazione, se lui e la coniuge Caia, in costanza di comunione, hanno acquistato un immobile usufruendo dell’agevolazione, anche se solo sulla quota del 50% di competenza di Caia, in quanto tale acquisto si è “esteso” a Tizio per effetto dell’art. 177 c.c. [ AM ] Risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2022 n. 400 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Se il coniuge in comunione ha comprato la prima casa, niente beneficio per l’altro”– Mauro A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Immobili | Agevolazioni prima casa Condizioni agevolative – Acquisto della residenza entro 18 mesi – Successivo spostamento – Irrilevanza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.8.2022 n. 399) Nella risposta ad interpello 1.8.2022 n. 399, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come, una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione richiesta dalla lett. a) della Nota II- bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 (che, ai fini dell’accesso all’agevolazione prima casa, richiede il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato entro 18 mesi dal rogito), lo spostamento successivo della residenza da quel Comune non comporta la decadenza dall’agevolazione e non comporta quindi il pagamento di ulteriore imposta. Resta fermo, invece, il vincolo a non alienare l’immobile nei 5 anni successivi all’acquisto e resta preclusa, naturalmente, la possibilità di acquistare un altro immobile con il beneficio su tutto il territorio nazionale [ AM ] art. 1 DPR 26.4.1986 n. 131 Risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2022 n. 399 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Non si perde la prima casa se si sposta la residenza dopo averla acquisita nei 18 mesi”– Mauro A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Contratti Collettivi di Lavoro | CCNL | Chimica e energia | Energia e petrolio Trattamento economico – Nuovi minimi retributivi e EDR da luglio 2022 (Accordo 21.7.2022) Il 21.7.2022 Confindustria Energia e le OO.SS. dei lavoratori hanno siglato l’Accordo per il rinnovo del CCNL 19.9.2019 contenente la disciplina applicabile agli addetti delle aziende industriali dei settori Energia, Petrolio e Gas. L’Accordo decorre dall’1.1.2022 e scadrà il 31.12.2024. Previsto l’adeguamento dei minimi retributivi, con importi differenziati per il settore Energia e Petrolio e per il settore Gas, a far data dall’1.7.2022, dall’1.7.2023 e dall’1.6.2024, e nuovi importi per l’EDR IPCA a far data dall’1.7.2022. Limitatamente alle imprese operanti nel settore Gas, previsto anche l’incremento dell’indennità CREA dall’1.7.2022 e dall’1.7.2023. [ ALM ] Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Da luglio adeguamenti retributivi nell’industria di Energia, Petrolio e Gas”– Mori A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Lavoro subordinato Patto di prova – Direttiva UE 2019/1152 – Novità del DLgs. 104/2022 di recepimento della direttiva L’art. 7 co. 2 del DLgs. 104/2022 (in vigore dal 13.8.2022), attuativo della direttiva Ue 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova deve essere stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Come osservato dall’autore, per la prima volta il legislatore prende normativamente in considerazione il tema del patto di prova in rapporto al contratto a tempo determinato, positivizzando principi giurisprudenziali consolidati da tempo (Cass. 14.1.2022 n. 1099; Cass. 21.3.2017 n. 7167; 9.7.2002 n. 9962; Cass. 21.4.2020 n. 7984). In ogni caso, si evidenzia, l’aspetto di maggior interesse riguarda indubbiamente la circostanza che, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Ue 2019/1152, la nuova disposizione richiede espressamente che la durata del periodo di prova sia proporzionata all’estensione temporale del contratto a termine ma, nello stesso tempo, fissata in funzione delle mansioni specifiche del lavoratore. [ LM ] art. 7 DLgs. 27.6.2022 n. 104 art. 2096 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 Cass. Sez. Lavoro 14.1.2022 n. 1099 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Periodo di prova proporzionato per il contratto a termine”– Pagano M. Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2022 – ”Nei contratti a termine durata del periodo di prova anche in base alla mansione”– Ponzo G. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Lavoro subordinato Direttiva UE 2019/1152 – Novità del DLgs. 104/2022 di recepimento della direttiva – Regime transitorio L’art. 16 del DLgs. 104/2022 (c.d. decreto “Trasparenza”), dispone che le norme contenute nel testo del decreto medesimo si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data dell’1.8.2022. Secondo l’Autore, pertanto, tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione inclusa tra quelle elencate dal decreto possono richiedere al datore di lavoro il nuovo “pacchetto” informativo previsto dal DLgs. 104/2022, che avrà tempo 60 giorni per adempiere. Per i rapporti di lavoro o le collaborazioni stipulati dopo l’1.8.2022, il predetto obbligo sarà operativo dal 13.8.2022 (data della sua entrata in vigore). Il DLgs. 104/2022 dispone diverse modalità per l’adempimento dell’obbligo di informazione in esame (ad esempio consegna delle informazioni alla firma del contratto, forme di comunicazione “differita”, ecc.). [ ET ] Il Sole – 24 Ore del 2.8.2022, p. 27 – ”Informazioni entro 60 giorni per chi lavora già dal 1° agosto”– Falasca G. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Previdenza Cittadini impossibilitati all’utilizzo autonomo dei servizi on line INPS – Deleghe identità digitale – Rilascio del sistema web-meeting (messaggio INPS 1.8.2022 n. 3026 e comunicato stampa INPS 1.8.2022) Con il messaggio n. 3026/2022 e un comunicato stampa pubblicati in data 1.8.2022, l’INPS ha reso noto il pronto rilascio, in via sperimentale, di una nuova modalità di conferimento della delega digitale da remoto attraverso il riconoscimento dell’identità del delegante in modalità web-meeting, e quindi in videochiamata, senza necessità di accesso fisico in sede. Operativamente, al momento della conferma della prenotazione l’utente riceverà un avviso nell’area riservata MyINPS del portale istituzionale (con i dettagli della prenotazione, le indicazioni sulle modalità di svolgimento del contatto, il collegamento da attivare all’orario prescelto), nonché un messaggio sms con il codice da inserire al momento dell’avvio del web-meeting per entrare nella stanza virtuale dove troverà un funzionario INPS. Per accedere al servizio telematico presente sul sito www.inps.it, oltre al possesso di un dispositivo con connessione internet, munito di videocamera, microfono ed eventuali cuffie/altoparlanti, sarà necessario disporre e trasmettere copia digitale della modulistica prevista, comprensiva dei documenti di identità che dovranno essere esibiti anche in originale durante la videochiamata. [ LM ] Comunicato stampa INPS 1.8.2022 Messaggio INPS 1.8.2022 n. 3026 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Delega digitale da remoto in modalità web-meeting con l’INPS”– Redazione STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Operazioni straordinarie | Scissione | Aspetti fiscali Scissione a beneficio di società già esistente – Riporto delle perdite senza limitazioni – Condizioni (circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2022 n. 31) In materia di scissione societaria ex art. 173 del TUIR, la circ. Agenzia Entrate 1.8.2022 n. 31 introduce una nuova impostazione sulla disapplicazione della disciplina antielusiva sul riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR) e delle eccedenze ACE ex art. 173 co. 10 del TUIR. Secondo tale disposizione: – non possono essere riportate tali eccedenze maturate ante scissione in capo ad una società che non sia considerata “vitale”; – le eccedenze ante scissione delle società che superano il “test di vitalità” sono riportabili nel limite dell’ammontare del patrimonio netto della società che le ha prodotte. Superando quanto precedentemente affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.3.2010 n. 9, si ritiene che debba escludersi che la vitalità (o la mancanza di vitalità economica della scissa), a seguito del test effettuato in capo a quest’ultima, sia da intendere tout court “ereditata” dal compendio che costituisce oggetto di scissione. In particolare, si precisa che: – se per effetto della scissione si trasferisce alla beneficiaria non newco un ramo d’azienda, il test di vitalità deve essere calcolato avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso; – qualora per effetto della scissione vengano trasferiti alla beneficiaria non newco beni non integranti un ramo d’azienda, “considerata l’oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal co. 7 dell’art. 172 relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti)”. [ SS ] art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917 Circolare Agenzia Entrate 1.8.2022 n. 31 Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Per il riporto delle perdite “vitalità economica” anche sul compendio scisso”– Sanna S. Il Sole – 24 Ore del 2.8.2022, p. 29 – ”Scissioni, test di vitalità sul compendio trasferito”– Germani A. Italia Oggi del 2.8.2022, p. 30 – ”Perdite, scissione alternativa”– Liburdi D. – Sironi M. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Tutela e sicurezza | Sicurezza sul lavoro Accesso ai servizi telematici – Attivazione del sistema di profilazione per le società tra professionisti (nota INAIL 26.7.2022 n. 7362) L’INAIL, con la nota 26.7.2022 n. 7362, ha comunicato di aver provveduto ad adeguare il sistema di profilazione per il rilascio, anche alle “Società tra professionisti Albo Avvocati” (STP), delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega, tra cui l’autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro unico del lavoro e la comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL. Ai fini del rilascio delle abilitazioni, tra i dati da indicare nella domanda di abilitazione ai servizi telematici vi è anche il numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’INAIL. Al riguardo, l’Autore ricorda che l’indicazione del numero di posizione assicurativa per la società tra professionisti deriva dal fatto che per l’INAIL i soci professionisti devono essere sempre assicurati, indipendentemente dalla presenza di personale dipendente (art. 4 co. 1 n. 7 del DPR 1124/65 e circ. INAIL 35/2017). [ ET ] Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 – ”Società tra professionisti composte da avvocati con nuova profilazione INAIL”– Vazio F. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi rigorosamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicatore, unico soggetto autorizzato alla lettura, alla copiatura e, sotto la responsabilità propria, alla diffusione. Qualora non foste i destinatari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che è assolutamente vietata forma di riproduzione o diffusione; siete pregati di eliminare il messaggio, inviando gentilmente comunicazione al seguente indirizzo: info@campaniamed.it – diritti riservati Eutekne
venerdì 5 agosto 2022 Diritto commerciale | Enti non commerciali Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” (nota Min. Lavoro e politiche
giovedì 4 agosto 2022 Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas Eliminazione del limite “de minimis” – Novità
https://mailchi.mp/32a03ac499ca/gallifoco_newsletter-11532211 mercoledì 3 agosto 2022 Diritto commerciale | Impresa | Registro Imprese Ravvedimento operoso – Modalità Il DM 27.1.2005 n. 54 disciplina il sistema sanzionatorio
Data: 2022-08-02 EGEA, società leader nei settori dell’energia e dell’ambiente, ha emesso un MiniBond da 10 milioni di euro, interamente sottoscritto da investitori istituzionali, C&G Capital
https://mailchi.mp/a6fc7e22a4ac/gallifoco_newsletter-11532055 martedì 2 agosto 2022 Attività finanziarie | Valute virtuali Plusvalenze realizzate mediante cessione di valute virtuali – Criteri di territorialità e opzione per il