Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (patent box) Abrogazione del regime di Patent box – Nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dall’impresa – Compilazione del Modello REDDITI 2022 Il modello REDDITI 2022 SC accoglie per la prima volta il nuovo regime del patent box ex art. 6 del DL 146/2021 che prevede deduzione maggiorata al 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a brevetti, software protetto da copyright e disegni e modelli. Per poter beneficiare dell’agevolazione i soggetti imprenditori devono poter essere qualificati come “investitori”, ossia soggetti titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, che realizzano l’investimento nell’ambito della loro attività d’impresa, sostenendo i relativi costi e assumendosi i relativi rischi, secondo i principi e i criteri fissati dalle linee guida OCSE in materia di transfer pricing. Nella base di calcolo dell’agevolazione rientrano le spese per il personale, le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di leasing, i canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali, le spese per servizi di consulenza, le spese per materiali e forniture e, infine, le spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi e alla loro protezione. [ SS ] art. 6 DL 21.10.2021 n. 146 Il Sole – 24 Ore del 1.8.2022, p. 13 – ”Patent box, la super deduzione entra nel modello Redditi Sc”– Cagnoni – D’Ugo Il Sole – 24 Ore del 1.8.2022, p. 13 – ”Opzione nel rigo OP21 dopo la rinuncia al vecchio regime”– Cagnoni – D’Ugo STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Bilancio | Revisione | Principi di revisione Lettera d’incarico relativa alla revisione del bilancio – Modalità di svolgimento della revisione Nella proposta di revisione è opportuno che vengano illustrate le principali fasi nelle quali si articola l’attività di revisione, la tempistica prevista per lo svolgimento delle procedure, la composizione del team di revisione nonché l’eventuale coinvolgimento di esperti o di altri revisori. Inoltre, nel caso di incarichi in imprese di dimensioni minori, soprattutto se assoggettate per la prima volta a revisione legale, è da valutare se inserire nella lettera di incarico un paragrafo con la descrizione delle principali procedure di revisione quali, ad esempio: – acquisizione delle lettere di conferma da clienti, fornitori, banche ed istituti di credito, legali, assicurazioni, depositari, ecc.; – acquisizione delle attestazioni scritte da parte del rappresentante legale; – acquisizione delle informazioni dal personale dell’azienda e da soggetti terzi; – partecipazione alle operazioni inventariali. [ SD ] Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 210 Documento CNDCEC aprile 2018 Scheda n. 1199.01 in Agg. 6/2017 – De Rosa Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Modalità di svolgimento della revisione da evidenziare nella lettera d’incarico”– De Rosa S. Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2020 – ”Nuovi incarichi nelle nano-imprese da formalizzare nella proposta di revisione”– De Rosa S. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Diritto commerciale | Impresa | Registro Imprese Sanzioni previste dal DM 27.1.2005 n. 54 – Legittimità L’art. 4 del DM 27.1.2005 n. 54 prevede una sanzione pari al 10% del tributo, se il tardivo versamento è contenuto nei trenta giorni e dal 30% al 100% se il ritardo è superiore a tale limite. Prima del DLgs. 219/2016, l’art. 18 co. 8 della L. 580/93 legittimava i decreti attuativi a prevedere sanzioni dal 10% al 100% del tributo. Nella versione attuale, si prevede che il sistema sanzionatorio debba essere disciplinato secondo le disposizioni dell’art. 13 del DLgs. 471/97. Ci si può quindi chiedere se sia ancora legittimo il DM 27.1.2005 n. 54, specie nella parte in cui prevede, per i ritardi superiori ai trenta giorni, una sanzione superiore al 30%, in considerazione del fatto che, per effetto dell’art. 13 del DLgs. 471/97, la sanzione è del 30% per i ritardi superiori a 90 giorni, del 15% per quelli inferiori a 90 giorni, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo è contenuto nei 14 giorni. [ CA ] DM 27.1.2005 n. 54 Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Sanzioni sul diritto camerale a rischio illegittimità”– Cissello A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili Eliminazione delle barriere architettoniche – Detrazione del 75% – Novità della L. 234/2021 (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23) Con riguardo alla detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% (c.d. “bonus anti-barriere”) di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23 (§ 3.5) ha precisato, contrariamente a quanto affermato in molteplici occasioni con riguardo alle altre detrazioni “edilizie”, che la detrazione non spetta se sono effettuati interventi di demolizione e ricostruzione, anche se rientrano fra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001. In considerazione del fatto che la norma contenuta nel citato art. 119-ter stabilisce che il bonus anti-barriere del 75% spetta se gli interventi agevolati sono realizzati “in edifici già esistenti”, al pari delle altre detrazioni “edilizie”, secondo gli Autori l’agevolazione dovrebbe essere preclusa solamente se gli interventi agevolati si inseriscono in un contesto urbanistico di “intervento di nuova costruzione”, ai sensi della lett. e) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001. [ AZ ] art. 119 ter DL 19.5.2020 n. 34 Circolare Agenzia Entrate 23.6.2022 n. 23 Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Bonus barriere al 75% escluso con demolizione e ricostruzione”– Zanetti E. – Zeni A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | IRES | Consolidato | Nazionale | Accertamento Modello IPEA per lo scomputo di perdite pregresse – Annullamento dell’avviso di accertamento – Effetti Attraverso il modello IPEA, le società stand alone possono utilizzare ex art. 42 co. 4 del DPR 600/73 le perdite fiscali pregresse rispetto al periodo d’imposta oggetto di rettifica, a riduzione della pretesa dell’Amministrazione finanziaria. La presentazione dell’istanza non comporta acquiescenza da parte del contribuente, bensì residua la possibilità di procedere in adesione ovvero di impugnare l’accertamento. In caso accoglimento del ricorso, nessuna norma indica il “destino” delle perdite indicate nel modello IPEA. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le perdite indicate nell’IPEA “non sono più nella disponibilità del contribuente per la parte effettivamente computata in diminuzione”, con la conseguente inutilizzabilità in diminuzione di redditi futuri ovvero in una successiva istanza IPEA (circ. 28.4.2017 n. 15). A favore del “rientro” delle perdite nella disponibilità della società depone la giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Venezia 21.3.2017 n. 404/2/17), oltre ad una lettura dell’ordinamento tributario, improntata a criteri logico-sistematici. La pronuncia che annulla l’avviso fa venire meno la pretesa tributaria e con essa cessa di esistere il maggior reddito nei confronti del quale le perdite avrebbero dovuto agire in diminuzione. Al contrario, l’indisponibilità delle perdite (senza averle utilizzate) si porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva. [ ENT ] art. 42 DPR 29.9.1973 n. 600 Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Perdite IPEA salve se l’avviso è annullato”– Terragni E. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | IRES | Determinazione del reddito complessivo Soggetti IAS/IFRS – First time adoption dell’IFRS 9 – Rideterminazione prospettica del costo ammortizzato di una passività finanziaria – Operazioni pregresse (circ. Assonime 24.6.2022 n. 20) La risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.4.2021 n. 237, che si è espressa sul trattamento ai fini dell’ACE della riserva positiva di patrimonio netto rilevata in sede di first time adoption dell’IFRS 9 a seguito della rideterminazione su base prospettica del costo ammortizzato di una passività finanziaria oggetto di rinegoziazione, sembra escludere l’operazione dal novero delle c.d. “operazioni pregresse”, in quanto difetterebbe il manifestarsi di fenomeni di tassazione anomala, che costituisce uno dei requisiti richiesti a tal fine dalla circ. Agenzia delle Entrate 33/2009. Ad avviso della circ. Assonime 24.6.2022 n. 20, tale impostazione sembra incompatibile con le disposizioni del DL 185/2008 che disciplinano la neutralità fiscale delle operazioni pregresse in sede di transition, che prevedono il confronto tra le conseguenze fiscali della contabilizzazione della fattispecie ante FTA e quelle che conseguirebbero attribuendo rilevanza fiscale alla riconfigurazione contabile richiesta dalla transition. [ SL ] Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Possibile esclusione di una “FTA IAS su IAS” dal novero delle operazioni pregresse”– Russetti G. – Alberti A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte dirette | Redditi di lavoro autonomo Società partecipata dal professionista e dai propri familiari – Deduzione di canoni di locazione – Leasing stipulato dalla società (Cass. 25.7.2022 n. 23135) In merito alla locazione dell’immobile a uso professionale da parte di una società immobiliare riconducibile al professionista ed eventualmente ai suoi famigliari, l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito (da ultimo, C.T. Prov. Treviso 2.2.2021 n. 34/1/21) ritiene l’operazione non abusiva. La Cass. 25.7.2022 n. 23135 si pone in linea con tale posizione. In passato, al contrario, aveva ritenuto che il ricorso ad una società immobiliare era privo di contenuto economico (Cass. 14.3.2013 n. 6528). Con riguardo alla recente pronuncia, negli anni oggetto di accertamento (2012 e 2013), gli ammortamenti e i canoni di leasing erano fiscalmente indeducibili in capo al professionista. La Cassazione ha escluso la natura abusiva, ritenendo integrate le valide ragioni extrafiscali non marginali dell’operazione, sulla base di diversi elementi e, tra l’altro, poiché, all’epoca della stipulazione del contratto, la norma consentiva anche al professionista la deduzione dei canoni di leasing. Ad oggi, la scelta del leasing non sembra integrare rischi specifici, in quanto anche nel reddito di lavoro autonomo i canoni sono deducibili. Alla luce delle conclusioni della Cassazione, secondo l’Autore, potrebbe rendersi opportuno, in caso di acquisto da parte del professionista, documentare le valide ragioni extrafiscali non marginali, per superare eventuali censure legate all’abuso del diritto. [ ENT ] Cass. 25.7.2022 n. 23135 Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Niente abuso se il professionista prende in affitto lo studio dalla sua società”– Cotto A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere Acquisti da soggetti non stabiliti in Italia – Integrazione della fattura o autofattura – Effetti (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26) Con la circ. 13.7.2022 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha commentato la nuova disciplina del c.d. “esterometro” via SdI, per le operazioni effettuate dall’1.7.2022 nei rapporti con soggetti non stabiliti in Italia. Tra gli altri aspetti, sono state fornite indicazioni in merito alla valenza dei file XML compilati con i codici TD17, TD18 e TD19, relativi ad acquisti posti in essere da controparti non stabilite in Italia. L’Agenzia ha osservato che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture: – ha finalità sostitutiva l’utilizzo del codice TD17 per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e il codice TD18 per l’acquisto di beni ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, ossia nei casi in cui è prescritta l’applicazione del reverse charge mediante emissione di autofattura; – ha finalità integrativa l’utilizzo dei codici TD17 e TD19 per l’acquisto domestico rispettivamente di servizi e beni da soggetti Ue e l’utilizzo del codice TD18 per l’acquisto intra UE di beni, nel qual caso l’art. 46 del DL 331/93 prescrive l’applicazione del reverse charge mediante integrazione del documento ricevuto dal fornitore comunitario. [ EG ] art. 1 DLgs. 5.8.2015 n. 127 art. 17 DPR 26.10.1972 n. 633 Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022 n. 26 Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Integrazione della fattura pienamente sostitutiva dell’esterometro”– Greco E. – La Grutta S. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) Disciplina transitoria – Entrata in vigore del Codice della crisi – Procedure pendenti L’art. 390 del DLgs. 14/2019 indica la disciplina transitoria per le procedure concorsuali pendenti al 15.7.2022. La norma desta alcune incertezze interpretative. Si pensi, ad esempio, agli accordi di ristrutturazione: la norma, al co. 1, individua “il ricorso per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione” quale “dies a quo” per l’individuazione della normativa da applicare alla procedura: se il ricorso è depositato entro il 14.7.2022, il procedimento è incardinato secondo le previgenti disposizioni (RD 267/42). Al co. 2 vi è però l’inciso: “… e le altre procedure di cui al comma 1 (accordo di ristrutturazione), pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi … sono definite secondo le disposizione” della precedente normativa. Ecco che nel caso degli accordi viene in rilievo il significato di “pendente”: si potrebbe interpretarne il senso in maniera più ampia, ovvero non solo per le procedure già avviate, ma anche quelle per cui si è già avuta efficacia legale. In tale ottica, la pubblicazione dell’accordo ha l’effetto di attrarre il medesimo alla normativa vigente in quel momento. Un’interpretazione formalistica implicherebbe che un accordo sottoscritto il 6.7.2022, trasmesso agli Enti con la proposta di transazione fiscale e pubblicato entro il 14.7.2022, ma senza introduzione del ricorso per omologazione prima del 14 luglio, sarebbe “travolto” dalla normativa successiva. [ AN ] art. 390 DLgs. 12.1.2019 n. 14 Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Incerta la disciplina transitoria del Codice della crisi d’impresa”– Stefanutto T. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Funzioni giudiziarie | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) Continuità – Formazione delle classi – Voto – Omologa – Novità del Codice della crisi Il Codice della crisi, di cui al DLgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022, contiene diverse novità in materia di concordato. La continuità è declinata come diretta (risanamento in capo all’imprenditore) e indiretta (affidamento a un terzo della gestione dell’azienda). Essa è favorita anche dalla libertà nella destinazione dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività eccedenti il valore della liquidazione dell’attivo. La formazione di classi è obbligatoria non solo per i crediti erariali o previdenziali di cui non sia previsto il pagamento integrale e per quelli dei promotori di un’eventuale proposta concorrente (e delle loro parti correlate), ma anche in presenza di creditori assistiti da garanzie prestate da terzi o da soddisfarsi con mezzi diversi dal denaro. È necessaria se il concordato prevede la continuità. Si registrano, inoltre, nuove regole per l’approvazione del concordato. Sussiste un inasprimento, invece, delle condizioni di ammissibilità del concordato liquidatorio e del contestuale ampliamento della nozione di continuità. Le nuove norme consentono il concordato liquidatorio quando sia assicurato ai chirografari un soddisfacimento non inferiore al 20% e l’apporto di finanza esterna sia tale da incrementare l’attivo disponibile di almeno il 10%. Per il concordato misto è sufficiente che i creditori siano soddisfatti con il ricavato della prosecuzione dell’attività, anche se non prevalente su quello derivante dalla liquidazione. [ AN ] art. 84 DLgs. 12.1.2019 n. 14 Il Sole – 24 Ore del 1.8.2022, p. 16 – ”Il concordato cambia volto, continuità e tutela del lavoro”– Aiello – Cerrato Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2022 – ”Nel Codice della crisi nuovi obblighi di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate”– Nicotra A. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Lavoro subordinato Lavoro agile – Procedura semplificata di smart working – Messa a regime dall’1.9.2022 – Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) L’art. 41-bis del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) renderà strutturale, dall’1.9.2022 la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l’obbligo di trasmissione dell’accordo individuale agli uffici ministeriali. La norma tuttavia non elimina l’obbligo di stipulare l’accordo con il lavoratore dettato dall’art. 18 co. 1 della L. 81/2017, che dovrà essere comunque sottoscritto e conservato secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria. Quanto alle modalità di trasmissione dei dati al Ministero del Lavoro, la norma rinvia all’adozione di un apposito DM e dispone espressamente che la mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, che va da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato. [ ET ] Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Dal 1° settembre procedura semplificata di smart working strutturale”– Tombari E. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Lavoro subordinato | Diritti e doveri del datore di lavoro Sicurezza sul lavoro – Prevenzione delle patologie da calore – Obblighi del datore di lavoro (nota INL 26.7.2022 n. 4753) L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota 26.7.2022 n. 4753, fornisce chiarimenti con riguardo alla gestione del rischio lavorativo derivante dall’esposizione alle alte temperature, passando in rassegna i connessi adempimenti che devono essere assolti dal datore di lavoro e dalle altre figure professionali legate alla sicurezza. Un adempimento fondamentale è la valutazione del rischio da “microclima” che, se omessa, determina il blocco dell’attività sino all’adozione delle idonee misure di sicurezza per violazione dell’art. 28 co. 2, lett. a) e b) del DLgs. 81/2008, in combinato con l’art. 181 co. 1 del medesimo DLgs., che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. Qualora, invece, la valutazione sia stata fatta, ma le misure di sicurezza non siano state rispettate, ne risponderà il preposto ai sensi dell’art. 19 co. 1, lett. a) del DLgs. 81/2008. L’INL fornisce poi alcuni chiarimenti sull’attività svolta nell’ambito dei cantieri, anche in caso di appalto. [ ET ] Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 26.7.2022 n. 4753 Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2022 – ”Il datore di lavoro deve valutare il rischio da alte temperature”– Pagano M. STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
Lavoro | Lavoro subordinato | Diritti e doveri del lavoratore Prescrizioni minime che devono avere le condizioni di lavoro – Direttiva UE 2019/1152 – Novità del DLgs. 104/2022 di recepimento della direttiva Tra le novità più interessanti introdotte dal DLgs. 104/2022, attuativo della direttiva europea sulla trasparenza 2019/1152, in vigore dal 13.8.2022, si segnala anche una disposizione finalizzata a regolare la possibilità per il lavoratore di prestare più attività lavorative. In particolare, l’art. 8 del DLgs. 104/2022 stabilisce che, fatto salvo l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può invece limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora ricorrano specifiche condizioni quali: un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi; la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico; il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, anche se non viene violato il dovere di fedeltà. [ LM ] art. 8 DLgs. 27.6.2022 n. 104 Il Sole – 24 Ore del 1.8.2022, p. 18 – ”Il decreto trasparenza cambia la «clausola di esclusiva»”– De Luca – Cerbone STAMPA | ARCHIVIA | INVIA AL CLIENTE | CONTATTA AUTORE
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venerdì 5 agosto 2022 Diritto commerciale | Enti non commerciali Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” (nota Min. Lavoro e politiche
giovedì 4 agosto 2022 Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas Eliminazione del limite “de minimis” – Novità
https://mailchi.mp/32a03ac499ca/gallifoco_newsletter-11532211 mercoledì 3 agosto 2022 Diritto commerciale | Impresa | Registro Imprese Ravvedimento operoso – Modalità Il DM 27.1.2005 n. 54 disciplina il sistema sanzionatorio
Data: 2022-08-02 EGEA, società leader nei settori dell’energia e dell’ambiente, ha emesso un MiniBond da 10 milioni di euro, interamente sottoscritto da investitori istituzionali, C&G Capital
https://mailchi.mp/a6fc7e22a4ac/gallifoco_newsletter-11532055 martedì 2 agosto 2022 Attività finanziarie | Valute virtuali Plusvalenze realizzate mediante cessione di valute virtuali – Criteri di territorialità e opzione per il